Provvedimento AGCM AS2149 del 19/02/2026
COMUNE DI AGROPOLI (SA) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' DI ORMEGGIO PER NAUTICA DA DIPORTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Autorità segnala al Comune di Agropoli alcune criticità concorrenziali connesse alla disciplina e alle modalità di assegnazione delle concessioni demaniali marittime nel porto, destinate a ormeggio per nautica da diporto e altri servizi portuali. Pur riconoscendo la legittimità, in astratto, della gestione diretta dell’approdo da parte dell’ente, l’AGCM osserva che, nel caso concreto, il Comune non ha predisposto la relazione richiesta dall’art. 14 del d.lgs. 201/2022 e ha prospettato il ricorso a sub-concessioni ex art. 45-bis cod. nav. in modo potenzialmente elusivo del confronto concorrenziale. L’Autorità invita quindi l’ente a motivare adeguatamente la scelta del modello gestionale e, ove affidi a terzi porzioni del porto, a utilizzare procedure a evidenza pubblica realmente imparziali, trasparenti e non discriminatorie.
Segnalazione al Comune di Agropoli sulle concessioni demaniali marittime per ormeggio nautica da diporto: l’AGCM chiede una relazione ex art. 14 d.lgs. 201/2022 e procedure a evidenza pubblica effettivamente competitive, criticando l’uso dell’auto-affidamento e del subaffidamento ex art. 45-bis cod. nav.
Concessioni demaniali marittime nel porto di Agropoli e profili concorrenziali
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato segnala al Comune di Agropoli alcune criticità relative alle modalità di assegnazione delle concessioni demaniali marittime nel porto, con finalità di ormeggio per nautica da diporto e altri servizi portuali. L’intervento è adottato ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/1990 e prende le mosse dalla deliberazione di Giunta n. 545/2025 e dall’avviso pubblico n. 40000/2025.
Quadro fattuale e contenuto degli atti comunali
La deliberazione comunale ha disposto l’avvio delle attività propedeutiche al rilascio di concessioni demaniali marittime in favore dell’Amministrazione comunale per un periodo di venti anni. Per alcune aree destinate ad attività portuali, marittime, commerciali, da diporto e turistiche-culturali, nonché a funzioni di supporto logistico ai collegamenti marittimi, l’atto prevede la possibilità di affidamento in sub-concessione a terzi ai sensi dell’art. 45-bis cod. nav., nel caso di proposte da parte di privati.
Successivamente, l’avviso pubblico del 1° dicembre 2025 ha reso noto che risultavano pervenute sedici domande di concessione ex art. 36 cod. nav. e ha invitato i soggetti interessati a presentare domande concorrenti, osservazioni e opposizioni entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. L’avviso indica inoltre una durata massima di quattro anni per le concessioni rilasciabili e prevede un limite di una sola concessione in capo allo stesso soggetto.
Inquadramento giuridico della gestione portuale
L’Autorità ricorda che il Comune, in base al principio di autoorganizzazione e al diritto dell’Unione, può gestire servizi pubblici di rilevanza economica in forma diretta, cioè internalizzandoli e amministrandoli con la propria organizzazione. In tale prospettiva, qualora l’ente intenda gestire direttamente l’approdo, il provvedimento comunale di auto-affidamento è ritenuto superfluo.
Pur riconoscendo la legittimità astratta della gestione diretta dello specchio acqueo e delle aree a terra del porto, l’AGCM osserva che, nel caso concreto, il ricorso all’auto-affidamento appare una scelta anomala perché non necessitata. Inoltre, la gestione dell’area portuale di Agropoli viene qualificata come servizio pubblico locale a rilevanza economica e, quindi, come fattispecie soggetta al d.lgs. 201/2022.
Necessità della relazione ex art. 14 d.lgs. 201/2022
In applicazione del d.lgs. 201/2022, l’ente locale è tenuto a valutare e rendere esplicite le ragioni economico-finanziarie e di efficienza che sorreggono la modalità di gestione prescelta, anche rispetto alle alternative disponibili. Tale valutazione deve essere raccolta nella relazione preventiva di cui all’art. 14 del decreto.
Nel caso di specie, il Comune non ha adottato alcuna relazione ex art. 14 che giustifichi la scelta di procedere tramite auto-assegnazione e successivo affidamento in subconcessione delle aree, limitandosi a indicare in modo generico i criteri di preferenza. Per l’Autorità, ciò impedisce di verificare la coerenza della scelta con il quadro normativo di riordino dei servizi pubblici locali.
Criticità dell’uso dell’art. 45-bis cod. nav.
L’AGCM ritiene che il richiamo all’art. 45-bis cod. nav. sia, nel caso di specie, non appropriato. La disposizione disciplina infatti l’ipotesi in cui il concessionario, soggetto diverso dall’ente concedente, affidi ad altri la gestione delle attività oggetto di concessione, previa autorizzazione dell’autorità competente.
L’Autorità evidenzia che la ratio dell’autorizzazione è evitare che il concessionario eluda la normativa concorrenziale acquisendo una posizione di rendita e poi trasferendo a terzi il bene alle condizioni da lui unilateralmente fissate, oltre a consentire alla pubblica amministrazione di verificare l’idoneità del terzo. In questo contesto, il ricorso all’art. 45-bis viene considerato uno strumento che, nel caso concreto, rischia di servire a eludere il confronto competitivo e si presta male a sostituire un affidamento che dovrebbe essere oggetto di procedura pubblica.
Procedura selettiva, trasparenza e concorrenza
Quanto al modello procedimentale, l’Autorità richiama la necessità che il rilascio delle concessioni sia governato da regole che assicurino imparzialità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento, così da permettere un’allocazione efficiente delle risorse pubbliche.
L’AGCM aveva già espresso in precedenti segnalazioni l’auspicio che si preferiscano forme di avvio d’ufficio rispetto a quelle su istanza di parte, e osserva che il procedimento previsto dal d.P.R. n. 509/1997, dagli artt. 36 e 37 cod. nav. e dall’art. 18 del regolamento di esecuzione non garantisce di per sé un reale e effettivo confronto competitivo. La procedura selettiva, dunque, deve essere concretamente idonea a soddisfare i principi concorrenziali e non solo a richiamarli formalmente.
L’Autorità segnala inoltre che l’eccessiva valorizzazione dell’esperienza maturata in attività svolte in regime di concessione, o comunque nella gestione di beni pubblici, può determinare restrizioni della concorrenza, favorendo gli operatori già attivi nel mercato.
Indicazioni conclusive e richiesta di riscontro
In conclusione, l’AGCM sollecita il Comune di Agropoli ad adottare una relazione che giustifichi la scelta della modalità di gestione del porto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 201/2022. Inoltre, qualora l’ente decida di affidare a terzi porzioni del compendio portuale, dovrà avvalersi di procedure a evidenza pubblica effettivamente rispettose dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione.
L’obiettivo indicato dall’Autorità è garantire un ampio accesso al mercato e un reale confronto competitivo. Il Comune è invitato a comunicare entro trenta giorni dalla ricezione della segnalazione le iniziative adottate in relazione alle criticità evidenziate.
Punti principali
Destinatario, base normativa e oggetto dell’intervento
La segnalazione è rivolta al Comune di Agropoli ed è resa ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/1990. Oggetto dell’atto sono le modalità di assegnazione delle concessioni demaniali marittime nel porto di Agropoli, con finalità di ormeggio per nautica da diporto e altri servizi portuali, alla luce della deliberazione di Giunta n. 545/2025 e dell’avviso pubblico n. 40000/2025.
Criticità sulla scelta del modello gestionale
L’AGCM rileva che, sebbene il Comune possa in astratto gestire direttamente lo specchio acqueo e le aree a terra per il principio di autoorganizzazione e in base al diritto unionale, nel caso concreto il ricorso all’auto-affidamento appare anomalo perché non imposto. La gestione dell’area portuale è qualificata come servizio pubblico locale a rilevanza economica e quindi soggetta al d.lgs. 201/2022.
Mancanza della relazione ex art. 14 d.lgs. 201/2022
Secondo l’Autorità, il Comune avrebbe dovuto predisporre la relazione preventiva di cui all’art. 14 del d.lgs. 201/2022, esplicitando le ragioni economico-finanziarie e di efficienza della scelta gestionale rispetto alle alternative disponibili. Nel caso di specie, tale relazione non risulta adottata, e ciò impedisce di comprendere o giustificare la decisione di procedere mediante auto-assegnazione e successivo subaffidamento.
Uso dell’art. 45-bis cod. nav. e rischio di elusione concorrenziale
L’Autorità considera l’impiego dell’art. 45-bis cod. nav. non coerente con la fattispecie, poiché tale norma disciplina il diverso caso del concessionario che affida a terzi, previa autorizzazione, la gestione delle attività oggetto di concessione. Nel caso in esame, invece, lo strumento viene letto come funzionale a eludere il confronto concorrenziale e poco adatto a sostituire una procedura di evidenza pubblica per affidamenti che dovrebbero essere messi a gara.
Critiche al procedimento di selezione e ai criteri di valutazione
L’AGCM richiama la necessità che il procedimento garantisca imparzialità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento, osservando che le procedure attivate su istanza di parte non assicurano necessariamente un reale confronto competitivo. Viene inoltre criticata l’eccessiva valorizzazione dell’esperienza maturata in precedenti attività in concessione o nella gestione di beni pubblici, perché può tradursi in una preferenza per operatori già presenti sul mercato e restringere la concorrenza.
Raccomandazioni finali all’amministrazione
L’Autorità sollecita il Comune a: predisporre la relazione ex art. 14 d.lgs. 201/2022; motivare la scelta della modalità di gestione del porto; e, qualora affidi a terzi porzioni del compendio, utilizzare procedure a evidenza pubblica concretamente rispettose dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione, così da favorire un ampio accesso al mercato e un effettivo confronto competitivo. Il Comune è invitato a comunicare entro 30 giorni le iniziative assunte.
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