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Segnalazione e parere

Provvedimento AGCM AS2150 del 23/02/2026

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

AGCMAS2150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM interviene nei confronti dei Comuni di Alberobello, Capurso, Trepuzzi e Villabate per censurare le rinegoziazioni contrattuali e i conseguenti affidamenti diretti, anche decennali, del servizio di illuminazione pubblica in favore degli incumbent. L’Autorità ritiene che il servizio integri un servizio pubblico locale di rilevanza economica e che, pertanto, il suo affidamento debba avvenire nel rispetto del d.lgs. 201/2022 e dei principi concorrenziali, di regola mediante gara. Esclude inoltre l’applicabilità, nei casi esaminati, dell’art. 6, comma 2, lett. b), dell’Allegato II del d.lgs. 115/2008, poiché norma eccezionale riferita ai contratti di servizio energia e non al servizio di illuminazione pubblica. L’AGCM segnala infine le criticità concorrenziali sistemiche derivanti dalla diffusione di tali rinegoziazioni e invita gli enti a comunicare le determinazioni assunte entro trenta giorni.

Parere/segnaIazione AGCM ai Comuni di Alberobello, Capurso, Trepuzzi e Villabate sulle rinegoziazioni e gli affidamenti diretti decennali del servizio di illuminazione pubblica, ritenuti non conformi al d.lgs. 201/2022 e al principio di evidenza pubblica.

Modalità di affidamento del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interviene sui casi dei Comuni di Alberobello, Capurso, Trepuzzi e Villabate, che hanno rinegoziato contratti di illuminazione pubblica originariamente collegati alla Convenzione Consip "Servizio Luce 3". L’AGCM contesta la legittimità di affidamenti diretti decennali a favore degli incumbent e richiama la necessità di applicare il d.lgs. 201/2022 e i principi pro-concorrenziali dell’ordinamento.

Natura del servizio e disciplina applicabile

L’Autorità ricorda che il servizio di illuminazione pubblica è, secondo la giurisprudenza amministrativa, un servizio pubblico locale di rilevanza economica. Per questo motivo il suo affidamento deve rispettare il d.lgs. 201/2022, che disciplina il riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L’art. 14 del decreto consente agli enti locali di scegliere tra tre modelli di gestione:

  • esternalizzazione a terzi mediante procedure a evidenza pubblica;
  • società mista con selezione del socio privato tramite gara a doppio oggetto;
  • gestione in house, solo se sussistono i requisiti del diritto unionale.

La scelta deve essere motivata in una relazione pubblica, da pubblicare sul sito dell’ente e sulla piattaforma ANAC dedicata alla trasparenza dei servizi pubblici locali, secondo quanto richiesto dall’art. 31, comma 2, del d.lgs. 201/2022.

Criticità degli affidamenti diretti disposti dai Comuni

Nel caso esaminato, l’AGCM rileva che la disciplina del d.lgs. 201/2022 è stata sostanzialmente ignorata. Poiché l’ente opta per l’affidamento a terzi, trova applicazione l’art. 15 del d.lgs. 201/2022, che rinvia al d.lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici.

L’Autorità sottolinea che l’accesso al mercato è un principio cardine del Codice dei contratti pubblici e che, in tale cornice, la regola è la gara. Gli affidamenti diretti dei quattro Comuni sono quindi qualificati come contrari alla disciplina di settore e ai principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza.

Rapporto tra d.lgs. 201/2022 e d.lgs. 115/2008

L’AGCM affronta anche il tema del coordinamento con il d.lgs. 115/2008, richiamato per giustificare le rinegoziazioni contrattuali. Secondo l’Autorità, l’art. 4 del d.lgs. 201/2022 chiarisce che le disposizioni del riordino si integrano con le normative di settore ma, in caso di contrasto, prevalgono, salvo specifiche clausole di salvaguardia.

Nel caso di specie non vi è alcuna norma del d.lgs. 201/2022 che faccia salva la disciplina del d.lgs. 115/2008 per il servizio di illuminazione pubblica. Ne consegue che non è possibile derogare al regime generale dei servizi pubblici locali facendo leva sulla disciplina energetica di settore.

Inapplicabilità dell’art. 6, comma 2, lett. b), dell’Allegato II al d.lgs. 115/2008

L’Autorità afferma che la disposizione invocata è una norma eccezionale, di stretta interpretazione, che incide significativamente sul principio di libera concorrenza. La sua applicazione è limitata ai contratti di servizio energia, cioè ai rapporti relativi all’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici.

Secondo l’AGCM, tale ambito è distinto dal servizio di illuminazione di vie, piazze e luoghi pubblici. La norma del d.lgs. 115/2008 non può quindi essere utilizzata per legittimare rinegoziazioni e proroghe relative all’illuminazione pubblica.

L’Autorità richiama inoltre la giurisprudenza amministrativa che considera tali rinegoziazioni come nuovi affidamenti, ammissibili solo se perfezionate nel corso della vigenza contrattuale e non a ridosso della scadenza del rapporto originario.

Criticità concorrenziali sistemiche

In una prospettiva generale, l’AGCM evidenzia che la diffusione di rinegoziazioni contrattuali in favore dei fornitori storici può produrre effetti distorsivi sul mercato. In particolare, tali pratiche possono:

  • ridurre il numero di gare bandite per i servizi energetici;
  • sottrarre domanda ai futuri aggiudicatari delle convenzioni e degli accordi quadro Consip;
  • rendere meno appetibile la partecipazione alle procedure competitive;
  • cristallizzare il posizionamento territoriale degli operatori;
  • favorire una possibile spartizione geografica tra imprese e rafforzare l’incumbency.

Conclusioni e richiesta finale

L’Autorità invita gli enti interessati ad adottare le misure necessarie per conformarsi al d.lgs. 201/2022 e al Codice dei contratti pubblici nella gestione del servizio di illuminazione pubblica. Richiede inoltre di conoscere, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni assunte in merito alle criticità concorrenziali evidenziate.

Punti principali

Destinatari e oggetto dell’intervento

L’atto è rivolto ai Comuni di Alberobello, Capurso, Trepuzzi e Villabate e riguarda la rinegoziazione di contratti originariamente stipulati nell’ambito della Convenzione Consip "Servizio Luce 3" con Engie Servizi S.p.a. e City Green Light S.r.l. L’Autorità osserva che si tratta di affidamenti diretti del servizio di illuminazione pubblica, di durata decennale, in favore dei soggetti incumbent.

Qualificazione del servizio e quadro normativo applicabile

L’AGCM qualifica l’illuminazione pubblica come servizio pubblico locale di rilevanza economica. Di conseguenza, l’affidamento è soggetto al d.lgs. 201/2022, in particolare all’art. 14, che consente solo tre modelli: affidamento a terzi tramite gara, società mista selezionata con gara a doppio oggetto oppure gestione in house nel rispetto dei requisiti europei. La scelta deve essere motivata in una relazione pubblica ex art. 14, commi 2 e 3, e resa disponibile sul sito dell’ente e sulla piattaforma ANAC prevista dall’art. 31, comma 2.

Violazione del principio di evidenza pubblica

Secondo l’Autorità, nel caso concreto la disciplina del d.lgs. 201/2022 è stata del tutto pretermessa. Poiché l’affidamento a terzi deve avvenire nel rispetto dell’art. 15 del medesimo decreto e del d.lgs. 36/2023, la regola è quella dell’accesso al mercato tramite procedure ad evidenza pubblica. Gli affidamenti diretti disposti dai Comuni vengono quindi ritenuti in palese violazione della normativa di riferimento.

Inapplicabilità del d.lgs. 115/2008

L’AGCM afferma che non vi è spazio per invocare il coordinamento favorevole alla disciplina di settore, poiché l’art. 4 del d.lgs. 201/2022 fa prevalere il riordino dei servizi pubblici locali, salvo specifiche clausole di salvaguardia che nel caso in esame non risultano previste per il d.lgs. 115/2008. Inoltre, l’art. 6, comma 2, lett. b), dell’Allegato II del d.lgs. 115/2008 è norma eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile ai soli contratti di servizio energia e non ai servizi di illuminazione di strade, piazze e luoghi pubblici.

Criticità concorrenziali sistemiche delle rinegoziazioni

L’Autorità evidenzia che la diffusione di rinegoziazioni e affidamenti diretti anche di lunga durata può danneggiare i processi competitivi, riducendo il numero di gare, sottraendo domanda ai futuri aggiudicatari delle convenzioni Consip e cristallizzando le posizioni di mercato degli incumbent. Ciò potrebbe anche favorire una spartizione territoriale tra operatori e irrigidire le dinamiche concorrenziali.

Conclusioni e richiesta agli enti

L’AGCM invita gli enti competenti ad adottare le misure necessarie per conformarsi al d.lgs. 201/2022 e al Codice dei contratti pubblici in materia di affidamento e gestione del servizio di illuminazione pubblica. Richiede inoltre di ricevere, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, comunicazione delle determinazioni assunte sulle criticità concorrenziali evidenziate.

Come è indicizzato

Materiepareresegnalazione al parlamento e al governoservizi pubblici localiaffidamenti direttirestrizioni concorrenziali

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