Provvedimento AGCM AS2143 del 02/02/2026
ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA REGIONE PUGLIA E NEL COMUNE DI LECCE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Autorità, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/1990, segnala alla Regione Puglia e al Comune di Lecce le criticità concorrenziali derivanti dalla disciplina dell’accesso al commercio su aree pubbliche. Contestata la legge regionale Puglia n. 24/2015 nella parte in cui prevede criteri di selezione che premiano l’anzianità del concessionario uscente e una durata delle concessioni di dodici anni, l’Autorità chiede l’adeguamento ai principi dell’art. 12 della Direttiva servizi, dell’art. 16 d.lgs. n. 59/2010 e dell’art. 11 l. n. 214/2023. Al Comune di Lecce viene inoltre richiesto di bandire le concessioni in scadenza, disapplicare le norme regionali incompatibili e aggiornare sul sito istituzionale le informazioni, oggi non coerenti con la normativa vigente, in particolare per il commercio itinerante e per i tempi e le modalità di rilascio dei titoli.
Segnalazione ex art. 21 l. 287/1990 alla Regione Puglia e al Comune di Lecce sulle criticità concorrenziali nella disciplina dell'accesso al commercio su aree pubbliche, con richiesta di modifica dei criteri di selezione e della durata delle concessioni e di disapplicazione delle norme regionali contrastanti.
Attività di commercio su aree pubbliche nella Regione Puglia e nel Comune di Lecce
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/1990, rivolge una segnalazione alla Regione Puglia e al Comune di Lecce in merito alla disciplina dell’accesso al commercio su aree pubbliche. L’intervento evidenzia criticità concorrenziali nelle regole regionali sulle concessioni di posteggio e nelle modalità operative e informative adottate dal Comune.
Quadro normativo nazionale ed europeo richiamato
L’Autorità ricostruisce anzitutto il quadro di riferimento: l’accesso al commercio su aree pubbliche può avvenire mediante concessione di posteggio oppure, per il commercio itinerante, mediante SCIA. Per le concessioni di posteggio, l’art. 11 della legge n. 214/2023 ha ricondotto le concessioni non ancora assegnate nell’ambito dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, imponendo procedure selettive, durata limitata, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità. L’Autorità ricorda anche che le amministrazioni devono procedere annualmente alla ricognizione delle aree pubbliche destinate al commercio.
Profili critici della legge regionale Puglia n. 24/2015
La legge regionale Puglia n. 24/2015 distingue correttamente tra esercizio su posteggi concessi e commercio itinerante, ma presenta, per le concessioni di posteggio, disposizioni ritenute contrastanti con i principi nazionali ed euro-unitari a tutela della concorrenza. In particolare:
- l’art. 30, comma 4, prevede come primo criterio di selezione la maggiore professionalità acquisita, con riferimento anche all’anzianità maturata nel posteggio oggetto del bando;
- l’art. 29, comma 3, stabilisce una durata delle concessioni pari a dodici anni.
Secondo l’Autorità, tali previsioni favoriscono i concessionari incumbents, cristallizzano gli assetti di mercato e si pongono in contrasto con l’art. 12 della Direttiva servizi, con l’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 e con l’art. 11 della legge n. 214/2023, oltre che con la giurisprudenza europea e nazionale richiamata nel testo.
Obbligo di gara e disapplicazione delle norme regionali contrastanti
Con specifico riguardo al Comune di Lecce, l’Autorità rileva che l’ente è rimasto silente rispetto alle richieste di informazioni e lo invita a procedere all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica per le concessioni di posteggio eventualmente in scadenza. Il Comune viene altresì sollecitato a disapplicare le disposizioni regionali incompatibili con le norme e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, in particolare quelle sulla durata e sui criteri di selezione.
Trasparenza amministrativa e correttezza delle informazioni sul sito comunale
L’Autorità chiede inoltre al Comune di Lecce di aggiornare e rendere trasparenti sul sito istituzionale le modalità di accesso al commercio su area pubblica. Il sito, infatti, riporterebbe procedure non conformi alla normativa vigente e informazioni confuse sui titoli di legittimazione. In particolare, per il commercio itinerante è ancora indicato un regime autorizzatorio, anche nella modulistica, in luogo della SCIA. Inoltre, le indicazioni sui tempi di rilascio del titolo appaiono poco chiare e richiamano un termine di 30 giorni non previsto per la SCIA.
Programmazione comunale, pianificazione e limiti concorrenziali
L’Autorità esamina anche il Documento Strategico del Commercio del Comune di Lecce, previsto dalla legge regionale, osservando che esso afferma che la programmazione urbanistico-commerciale rientrerebbe tra i motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare regimi autorizzatori. Su questo punto, l’AGCM ribadisce che gli atti di programmazione commerciale o territoriale non possono fondarsi su ragioni meramente economiche o commerciali e che eventuali limitazioni alla libertà di iniziativa economica devono essere giustificate da effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o dell’ordinato assetto del territorio, secondo un vaglio di proporzionalità.
Conclusioni e richieste finali
In conclusione, l’Autorità auspica una modifica degli articoli 29 e 30 della legge regionale Puglia n. 24/2015, in modo da:
- introdurre criteri di selezione equi, trasparenti e non discriminatori;
- prevedere una durata delle concessioni proporzionata al valore della concessione e al tempo necessario al recupero degli investimenti autorizzati.
Invita inoltre il Comune di Lecce a bandire le concessioni in scadenza mediante procedure ad evidenza pubblica, a disapplicare le norme regionali incompatibili e ad aggiornare le informazioni sul proprio sito. Le amministrazioni destinatarie sono chiamate a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza segnalate.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
L’Autorità richiama le due modalità di accesso al commercio su aree pubbliche previste dalla normativa nazionale: concessione di posteggio tramite procedure selettive e SCIA per il commercio itinerante. Ricorda inoltre che l’art. 11 della legge n. 214/2023 ha ricondotto le concessioni di posteggio non ancora assegnate nell’ambito dell’art. 12 della Direttiva servizi, imponendo procedure selettive, durata limitata e criteri trasparenti, con ricognizione annuale delle aree da parte delle amministrazioni.
Criticità della disciplina regionale pugliese
La legge regionale Puglia n. 24/2015 distingue correttamente tra commercio su posteggio e commercio itinerante, ma per le concessioni di posteggio contiene previsioni ritenute incompatibili con il diritto eurounitario e nazionale. In particolare, l’art. 30 attribuisce rilievo prioritario alla maggiore professionalità e all’anzianità del soggetto uscente, mentre l’art. 29 fissa la durata delle concessioni in dodici anni. Tali disposizioni sono considerate idonee a favorire gli incumbent e a restringere indebitamente l’accesso al mercato.
Indicazioni rivolte al Comune di Lecce
Il Comune, rimasto silente alle richieste istruttorie, è invitato a svolgere procedure ad evidenza pubblica per le concessioni di posteggio in scadenza, disapplicando le disposizioni regionali incompatibili con i principi europei e nazionali. L’Autorità chiede anche di aggiornare e rendere trasparenti sul sito istituzionale le modalità di accesso, rilevando che le informazioni online risultano confuse e in parte non conformi, soprattutto per il commercio itinerante, ancora descritto come soggetto a un regime autorizzatorio anziché a SCIA.
Programmazione comunale e limiti alla regolazione
L’Autorità interviene anche sul Documento Strategico del Commercio del Comune di Lecce, che qualifica la programmazione urbanistico-commerciale come motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare regimi autorizzatori. L’AGCM precisa invece che gli atti di programmazione non possono fondarsi su ragioni meramente economiche o commerciali e che eventuali limitazioni devono essere giustificate da esigenze effettive di tutela dell’ambiente urbano o dell’ordinato assetto del territorio, secondo un test di proporzionalità.
Esito e richieste finali
L’Autorità auspica la modifica degli articoli 29 e 30 della legge regionale Puglia n. 24/2015, in modo da introdurre criteri di selezione equi, trasparenti e non discriminatori e una durata proporzionata al valore della concessione e al recupero degli investimenti. Invita inoltre il Comune di Lecce a rimuovere le incoerenze informative e a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per eliminare le violazioni concorrenziali segnalate.
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