Cassazione Penale, Sentenza n. 7695/2024 del 21/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava alla rideterminazione della pena pecuniaria applicata a Claudio Patrone con sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000: pena convertita in multa di euro 30.000 (pari a 4 mesi di reclusione convertiti usando un valore giornaliero di euro 250). Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 28/01/02/2022, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 53, comma 2, L. 24/11/1981, n. 689 nella parte che impediva un valore minimo giornaliero inferiore al parametro allora usato, venne stabilito che il nuovo minimo giornaliero è euro 75 (con massimo ancora euro 2.500). Patrone chiese la rideterminazione avverso l'importo determinato sulla base del precedente minimo; il GIP rigettò la richiesta ritenendo la pena entro i limiti di legge, congrua rispetto alla gravità del fatto e alla situazione patrimoniale non indigente dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha richiamato il principio della "flessibilità" del giudicato: quando, dopo una sentenza irrevocabile, interviene una pronuncia di illegittimità costituzionale su norma che incide sulla commisurazione della sanzione e la pena non è stata interamente eseguita, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena a favore del condannato. Il Collegio ha stabilito che il GIP avrebbe dovuto intervenire per adeguare la conversione al nuovo quadro normativo (range minimo euro 75 - massimo euro 2.500), attivando il procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.p. per interpellare le parti e, in mancanza di accordo, procedere autonomamente ai sensi degli artt. 132-133 c.p. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Torino.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma relativa alla sentenza di patteggiamento; nel caso ha condotto alla condanna con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale incriminatrice (reato fiscale) per la quale è stata pronunciata la condanna.
art. 53, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689
Regolava il valore giornaliero minimo e massimo per la conversione della pena detentiva in pecuniaria; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte che imponeva il precedente parametro minimo, consentendo ora un minimo di euro 75.
art. 135 cod. pen.
Fornisce il riferimento normativo utilizzato in precedenza per individuare il valore giornaliero di conversione; la declaratoria costituzionale ha modificato il rapporto tra tale riferimento e il minimo applicabile.
Sentenza Corte costituzionale n. 28 dell'1/02/2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, L. 689/1981 nella parte che impediva un minimo giornaliero di conversione inferiore all'ammontare allora legato all'art. 135 c.p.; ha fissato il nuovo minimo giornaliero in euro 75 (con il massimo rimasto pari a dieci volte l'art. 135 c.p.).
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Procedura cui il giudice dell'esecuzione deve ricorrere per interpellare le parti circa la rideterminazione della pena quando muta il quadro normativo; favorisce un accordo esecutivo tra parti prima di un intervento giudiziale autonomo.
artt. 132-133 cod. pen.
Consentono al giudice, in assenza di accordo tra le parti o se la pena concordata è incongrua, di rideterminare la pena in autonomia ricomponendo la commisurazione nel nuovo quadro normativo.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto) e Sez. U., n. 37107 del 26/02/2015 (Marcon)
Principi consolidati sulla "flessibilità" del giudicato e sull'obbligo del giudice dell'esecuzione di adeguare la sanzione quando muta la disciplina che incide sulla commisurazione.
Massime di principio
- Se, dopo una condanna irrevocabile, interviene una pronuncia di illegittimità costituzionale su norma che incide sulla commisurazione della sanzione e la pena non è stata integralmente eseguita, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena favorendo il soggetto condannato.
- La modifica del parametro minimo per la conversione della pena comporta, di regola, la necessità di ricalcolare le pene già convertite se l'esecuzione non è completa, anche se l'importo originario rientrava nel precedente limite massimo.
- Il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente interpellare le parti secondo l'art. 188 disp. att. c.p.p. per verificare un accordo; in assenza di intesa o se la pena concordata risulta incongrua, può procedere autonomamente ai sensi degli artt. 132-133 c.p.
- La situazione economico‑patrimoniale del condannato è elemento rilevante nella determinazione della pena pecuniaria, ma non può giustificare il mantenimento di una sanzione determinata in forza di un quadro normativo successivamente dichiarato illegittimo.
- In casi analoghi è consigliabile avviare subito il procedimento esecutivo di rideterminazione (interpellare le parti, tentare una nuova composizione concordata, e solo in caso di stallo procedere alla rideterminazione giudiziale) per evitare annullamenti e rinvii.
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