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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7695/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava alla rideterminazione della pena pecuniaria applicata a Claudio Patrone con sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000: pena convertita in multa di euro 30.000 (pari a 4 mesi di reclusione convertiti usando un valore giornaliero di euro 250). Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 28/01/02/2022, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 53, comma 2, L. 24/11/1981, n. 689 nella parte che impediva un valore minimo giornaliero inferiore al parametro allora usato, venne stabilito che il nuovo minimo giornaliero è euro 75 (con massimo ancora euro 2.500). Patrone chiese la rideterminazione avverso l'importo determinato sulla base del precedente minimo; il GIP rigettò la richiesta ritenendo la pena entro i limiti di legge, congrua rispetto alla gravità del fatto e alla situazione patrimoniale non indigente dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha richiamato il principio della "flessibilità" del giudicato: quando, dopo una sentenza irrevocabile, interviene una pronuncia di illegittimità costituzionale su norma che incide sulla commisurazione della sanzione e la pena non è stata interamente eseguita, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena a favore del condannato. Il Collegio ha stabilito che il GIP avrebbe dovuto intervenire per adeguare la conversione al nuovo quadro normativo (range minimo euro 75 - massimo euro 2.500), attivando il procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.p. per interpellare le parti e, in mancanza di accordo, procedere autonomamente ai sensi degli artt. 132-133 c.p. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Torino.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla sentenza di patteggiamento; nel caso ha condotto alla condanna con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

  • art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale incriminatrice (reato fiscale) per la quale è stata pronunciata la condanna.

  • art. 53, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Regolava il valore giornaliero minimo e massimo per la conversione della pena detentiva in pecuniaria; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte che imponeva il precedente parametro minimo, consentendo ora un minimo di euro 75.

  • art. 135 cod. pen.

    Fornisce il riferimento normativo utilizzato in precedenza per individuare il valore giornaliero di conversione; la declaratoria costituzionale ha modificato il rapporto tra tale riferimento e il minimo applicabile.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 28 dell'1/02/2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, L. 689/1981 nella parte che impediva un minimo giornaliero di conversione inferiore all'ammontare allora legato all'art. 135 c.p.; ha fissato il nuovo minimo giornaliero in euro 75 (con il massimo rimasto pari a dieci volte l'art. 135 c.p.).

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Procedura cui il giudice dell'esecuzione deve ricorrere per interpellare le parti circa la rideterminazione della pena quando muta il quadro normativo; favorisce un accordo esecutivo tra parti prima di un intervento giudiziale autonomo.

  • artt. 132-133 cod. pen.

    Consentono al giudice, in assenza di accordo tra le parti o se la pena concordata è incongrua, di rideterminare la pena in autonomia ricomponendo la commisurazione nel nuovo quadro normativo.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto) e Sez. U., n. 37107 del 26/02/2015 (Marcon)

    Principi consolidati sulla "flessibilità" del giudicato e sull'obbligo del giudice dell'esecuzione di adeguare la sanzione quando muta la disciplina che incide sulla commisurazione.

Massime di principio

  • Se, dopo una condanna irrevocabile, interviene una pronuncia di illegittimità costituzionale su norma che incide sulla commisurazione della sanzione e la pena non è stata integralmente eseguita, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena favorendo il soggetto condannato.
  • La modifica del parametro minimo per la conversione della pena comporta, di regola, la necessità di ricalcolare le pene già convertite se l'esecuzione non è completa, anche se l'importo originario rientrava nel precedente limite massimo.
  • Il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente interpellare le parti secondo l'art. 188 disp. att. c.p.p. per verificare un accordo; in assenza di intesa o se la pena concordata risulta incongrua, può procedere autonomamente ai sensi degli artt. 132-133 c.p.
  • La situazione economico‑patrimoniale del condannato è elemento rilevante nella determinazione della pena pecuniaria, ma non può giustificare il mantenimento di una sanzione determinata in forza di un quadro normativo successivamente dichiarato illegittimo.
  • In casi analoghi è consigliabile avviare subito il procedimento esecutivo di rideterminazione (interpellare le parti, tentare una nuova composizione concordata, e solo in caso di stallo procedere alla rideterminazione giudiziale) per evitare annullamenti e rinvii.

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