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Sentenza

Sentenza n. 10655/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento: - dell’atto del 6 maggio 2024 mediante il quale veniva rigettata la domanda di visto per studio/immatricolazione di parte ricorrente; - della comunicazione via e-mail del 19 aprile 2024; - della comunicazione ricevuta via PEC del 29 marzo 2024; - della comunicazione via e-mail del 19 febbraio 2024; - del parere dell’Unità per i visti del Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, non conosciuto, ma richiamato nell’atto del 6 maggio 2024;

Giustizia amministrativa202405529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il ricorrente ha conseguito, in via non provvisoria e a seguito del riesame amministrativo, il bene della vita cui aspirava, ossia il visto per studio. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego impugnato né i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio, unitamente alle comunicazioni e al parere amministrativo richiamato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 6 maggio 2024 con cui il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aveva rigettato la domanda di visto per studio/immatricolazione, nonché le comunicazioni precedenti e il parere dell’Unità per i visti richiamato nel diniego. Dal testo non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha riesaminato la posizione e ha rilasciato al ricorrente il visto richiesto.

Massime di principio

  • La sopravvenuta attribuzione, in via definitiva e non meramente provvisoria, del bene della vita richiesto dal ricorrente mediante riesame dell’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse a una decisione sull’atto originariamente impugnato.
  • Quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere a seguito del soddisfacimento sopravvenuto della pretesa, il giudice può compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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