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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32411/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Catania che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen., motivando il rigetto con un principio generale sulla impossibilità di revoca in executivis quando il beneficio fosse stato riconosciuto in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., per causa ostativa nota al giudice di appello. Il ricorrente ha contestato che la motivazione del giudice dell'esecuzione non era attinente alla causa petendi, che si fondava sulla sopravvenuta condanna rilevante nel quinquennio e quindi sulla previsione di revoca per sopravvenienza ex art. 168, primo comma, n. 1).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha distinto le due ipotesi: (i) la revoca per illegittima concessione ab origine (art. 168, terzo comma, combinato con art. 164, quarto comma) richiede l'accertamento se la causa ostativa preesistente fosse documentalmente nota al giudice della cognizione, con acquisizione del fascicolo del giudizio di merito; (ii) la revoca per sopravvenienza (art. 168, primo comma, n. 1) deve invece essere pronunciata se risulta la condanna sopravvenuta e la sua idoneità a costituire presupposto per la revoca, indipendentemente dal fatto che la revoca fosse rilevabile dagli atti in possesso del giudice che ha pronunciato la nuova condanna. Poiché nel caso concreto si trattava di revoca per sopravvenienza, l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio, affinché il giudice dell'esecuzione verifichi l'esistenza e l'idoneità della condanna sopravvenuta ai fini della revoca.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    primo comma, n. 1) e terzo comma

    Il primo comma, n. 1) è la norma che legittima la revoca della sospensione condizionale per sopravvenuta condanna entro il quinquennio; il terzo comma, in combinato disposto con l'art. 164, quarto comma, disciplina la revoca nel caso di sospensione illegittimamente concessa ab origine e impone l'accertamento della conoscenza documentale della causa ostativa da parte del giudice di cognizione.

  • art. 164 cod. pen.

    Individua le cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale; la sua violazione ab origine rende necessario verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio.

  • Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo) e Sez. un., 30/05/2024 (Zangari)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, nell'ipotesi di sospensione concessa indebitamente ab origine, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito per verificare se la causa ostativa fosse nota al giudice di cognizione; la revoca in sede esecutiva è possibile se risulta l'ignoranza della causa ostativa da parte del giudice che aveva concesso il beneficio.

  • Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020 (Jandoubi)

    Giurisprudenza che conferma il principio per cui, nella revoca per sopravvenienza, il giudice dell'esecuzione deve accertare l'esistenza della condanna sopravvenuta e la sua idoneità a costituire il presupposto di revoca, procedendo indipendentemente dalla rilevabilità della revocabilità negli atti del giudice autore della nuova condanna.

Massime di principio

  • Distinguere sempre la revoca per illegittima concessione ab origine (art. 168, terzo comma, in combinato con art. 164, quarto comma) dalla revoca per sopravvenienza (art. 168, primo comma, n. 1): sono due ipotesi con regole di accertamento diverse.
  • Nella revoca per illegittima concessione ab origine il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito per verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice che concesse la sospensione; se la causa era preesistente e ignota, è possibile disporre la revoca in sede esecutiva.
  • Nella revoca per sopravvenienza il giudice dell'esecuzione deve accertare l'effettiva esistenza della condanna sopravvenuta e la sua idoneità a determinare la revoca, senza necessità di dimostrare che la revocabilità fosse rilevabile dagli atti del giudice che ha pronunciato la nuova condanna.
  • Se la richiesta di revoca è fondata su una sopravvenuta condanna, il procedimento esecutivo deve concentrarsi sulla prova della condanna e sulla sua rilevanza ai fini della revoca, non su questioni relative a precedenti ostativi già esistenti al momento della concessione del beneficio.
  • In caso di smarrimento del fascicolo di merito, il giudice dell'esecuzione deve attivarsi per acquisirlo quando ciò sia necessario (soprattutto nell'ipotesi di presunta illegittima concessione ab origine).

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