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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6408/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. (26/09/2022) con cui era stata applicata la custodia cautelare, sostituita poi con arresti domiciliari. Le imputazioni contestate al ricorrente riguardano, in sintesi, associazione a delinquere di stampo mafioso e reati connessi allo smaltimento illecito di cippato (traffico di rifiuti, falsificazione di documenti, truffa ai danni del GSE per tariffa incentivata). In Cassazione si deducevano vizi di motivazione e travisamento delle prove (intercettazioni, dichiarazioni di pentiti, consulenze tecniche e documentazione contabile) con particolare riguardo al profilo della gravità indiziaria e alle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha censurato la motivazione dell'ordinanza di riesame per omesso e inadeguato confronto con le censure già sollevate nella sentenza rescindente e con le deduzioni difensive (in particolare su: individuazione del ricorrente nelle intercettazioni, cronologia e natura dei rapporti con esponenti della criminalità organizzata, valutazione delle consulenze contabili che documenterebbero l'estinzione di debiti, distinzione tra legno sporco e legno non tracciabile e attualità delle esigenze cautelari). La Corte ha quindi ordinato un nuovo esame critico e motivato del materiale probatorio da parte del giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 416 c.1 e c.2 c.p.; art. 416-bis c.p.

    Norme sostanziali sulla associazione di tipo mafioso e sulle aggravanti: il procedimento aveva contestato il ruolo organizzatore del ricorrente nell'ambito di un gruppo che agevolava il traffico illecito di rifiuti; la Corte non decide sulla fattualità ma richiede che il giudice di rinvio motivi adeguatamente il nesso probatorio tra accuse e fonti.

  • art. 627 co.3 c.p.p.

    Regola sulla gravità indiziaria come presupposto della custodia cautelare: la Corte ha ritenuto che il riesame non abbia dato risposta adeguata alle obiezioni difensive sul profilo della gravità indiziaria, imponendo al giudice del rinvio un nuovo, completo e motivato esame critico delle prove.

  • artt. 274 lett. c) e 275 co.3 c.p.p.

    Norme sugli esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, adeguatezza e proporzionalità della misura): la Corte ha rilevato motivazione apparente e mancata considerazione di elementi difensivi (sequestro della società e amministrazione giudiziaria) utili a valutare l'attualità e la proporzionalità della misura.

  • art. 640-bis c.p.; art. 452-quaterdecies c.p.; art. 316-ter c.p.

    Norme penali richiamate per i reati di truffa informatica/induzione in errore del GSE, gestione illecita/smaltimento di rifiuti e false attestazioni: la sentenza ricostruisce le imputazioni ma censura il mancato confronto puntuale tra le fonti probatorie e le obiezioni della difesa.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio dopo annullamento per vizi di motivazione deve compiere un esame nuovo, completo e puntuale del materiale probatorio e fornire motivazione che risponda espressamente ai punti contestati dalla Cassazione; non può limitarsi a rinviare per relationem alla precedente ordinanza.
  • In materia di gravità indiziaria (art. 627 c.p.p.) le conclusioni devono derivare da un dialogo logico-sostanziale con le argomentazioni difensive: deduzioni difensive precise (es. alternative interpretative delle intercettazioni, consulenze che provano pagamenti) vanno esaminate e confutate esplicitamente o assunte come fondate.
  • La identificazione di soggetti in intercettazioni richiede un accertamento motivato sulle circostanze di contesto (es. riferimenti logistici, ruoli distinti in rami familiari omonimi); ogni dubbio non resolto indebolisce la portata probatoria delle conversazioni.
  • Distinzioni concettuali fra tipi di materiale (es. legno 'sporco' vs legno 'non tracciabile') non possono sostituire la prova concreta: il giudice deve indicare elementi specifici che provino quali conferimenti sono stati tollerati e come ciò connette all'associazione mafiosa.
  • Sul profilo cautelare l'esistenza di misure reali (sequestro, amministrazione giudiziaria) e la temporalità degli eventi sono elementi essenziali per valutare attualità del pericolo di reiterazione e proporzionalità della misura; tali elementi devono essere considerati e motivati.
  • Le consulenze di parte e la documentazione contabile devono essere effettivamente valutate; l'omissione di confronto con perizie rilevanti può determinare l'annullamento del provvedimento cautelare.
  • In processi con dichiarazioni di collaboratori di giustizia il giudizio di attendibilità e la contestualizzazione temporale delle dichiarazioni sono nodi decisivi: la Corte richiede che il giudice affronti criticamente tali profili.
  • Regola operativa per difesa: sollevare con chiarezza e documentazione ogni alternativa interpretativa delle fonti (intercettazioni, pagamenti, atti societari, perizie) e chiedere espressamente che il giudice motivi punto per punto in caso di decisione sfavorevole.

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