Sentenza n. 290/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento 0084147 del 4 dicembre 2024 del Comune di Nuoro - Settore 5 Programmazione e Gestione del Territorio, recante applicazione di misure di salvaguardia sul progetto di Trisol 5 S.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 8,1 MW e delle opere di connessione ubicate in Z.I. Pratosardo; nonché avverso ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o comunque consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha applicato le misure di salvaguardia previste dalla legge regionale n. 5/2024 a un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 8,1 MW e delle relative opere di connessione, vietandone temporaneamente la realizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021, dell’art. 10-bis del d.l. n. 17/2022, del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR e dell’art. 3 della legge regionale n. 5/2024, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e illogicità. Ha sostenuto che l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree industriali sarebbe qualificabile come attività di manutenzione ordinaria non soggetta a permessi o autorizzazioni e che la questione relativa alla localizzazione dell’impianto e alla conformità urbanistica sarebbe già stata superata. Ha inoltre dedotto che la disciplina regionale sopravvenuta non avrebbe potuto incidere su un progetto già assentito o realizzabile in edilizia libera, con lavori già formalmente avviati e modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. In via derivata, ha contestato la legittimità costituzionale delle leggi regionali n. 5/2024 e n. 20/2024, prospettando il contrasto con gli artt. 97, 117 e 41 Cost., per l’imposizione di un divieto assoluto di realizzazione degli impianti FER. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale, neutra, reattiva e informativa dell’atto; il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non essendo impugnato alcun atto direttamente imputabile a tale amministrazione. Ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione comunale sull’inammissibilità dell’atto, poiché il ricorso è divenuto improcedibile. La legge regionale n. 5/2024, sulla cui base il Comune aveva applicato le misure di salvaguardia per un periodo massimo di diciotto mesi, è stata abrogata dalla legge regionale n. 20/2024, entrata in vigore il 5 dicembre 2024. Inoltre, l’art. 3 della legge regionale n. 5/2024 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28/2025. L’abrogazione della disciplina e la conseguente cessazione delle misure di salvaguardia hanno fatto venir meno gli effetti giuridici del provvedimento impugnato e l’interesse attuale della ricorrente alla sua caducazione. Il Comune, dopo l’abrogazione, non ha adottato alcun ulteriore provvedimento fondato sulla legge regionale n. 20/2024. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito e della questione di costituzionalità dedotta in via derivata. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie e del quadro normativo.
Norme richiamate
art. 22-bis d.lgs. n. 199/2021
La ricorrente ha invocato la disposizione per sostenere che l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree industriali costituisca attività di manutenzione ordinaria non subordinata a permessi o autorizzazioni; il TAR non ha deciso nel merito tale questione.
art. 10-bis d.l. 1 marzo 2022, n. 17
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente insieme alla disciplina nazionale sugli impianti FER; il TAR non ne ha esaminato nel merito la violazione.
art. 3 legge regionale Sardegna n. 5/2024
La disposizione prevedeva misure di salvaguardia, incluso il divieto temporaneo di realizzare impianti FER; è stata abrogata dalla legge regionale n. 20/2024 e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28/2025.
legge regionale Sardegna n. 20/2024
La sua entrata in vigore ha determinato l’abrogazione della legge regionale n. 5/2024 e la cessazione dell’operatività delle misure di salvaguardia applicate dal Comune.
art. 20 d.lgs. n. 199/2021
L'impugnato art. 3 che introduce il divieto di realizzare impianti FER per 18 mesi, nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee, viola i principi introdotti dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l'avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l'installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8).
Il TAR richiama la sentenza della Corte costituzionale secondo cui l’art. 20 contiene principi fondamentali statali vincolanti anche rispetto alle competenze statutarie regionali in materia di produzione dell’energia; tali principi ostano a un divieto regionale generalizzato di installazione di impianti FER, anche se temporalmente limitato.
art. 117 Cost.
La ricorrente ha dedotto il contrasto della disciplina regionale con la competenza legislativa statale e con i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione; il TAR non ha deciso direttamente la questione, richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale già pronunciata.
art. 97 Cost.
La ricorrente lo ha richiamato in relazione ai canoni di ragionevolezza e adeguatezza dell’azione amministrativa; il motivo non è stato esaminato per l’improcedibilità del ricorso.
art. 41 Cost.
La ricorrente lo ha invocato a tutela dell’iniziativa economica privata; il motivo non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo ha integralmente esaurito i propri effetti giuridici e il ricorrente non ha proposto una domanda risarcitoria, viene meno l’interesse attuale all’annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’abrogazione della disciplina normativa sulla quale si fonda una misura amministrativa di salvaguardia determina la cessazione degli effetti della misura, salvo che l’amministrazione adotti un autonomo e successivo provvedimento fondato sulla disciplina sopravvenuta.
- È improcedibile il ricorso contro un atto che vietava temporaneamente la realizzazione di un impianto FER quando, nelle more del giudizio, il divieto sia stato abrogato e non residui alcun effetto attuale dell’atto impugnato.
- L’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 esprime principi fondamentali vincolanti in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili; tali principi ostano all’introduzione regionale di un divieto generalizzato di installazione di impianti FER, anche se temporalmente limitato, nelle more dell’individuazione delle aree idonee.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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