Sentenza del 25/01/2022 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Impugnazione - Appello - Atto introduttivo - Notifica a mezzo posta - Omessa produzione avviso di ricevimento - Destinatario si costituisce - Inammissibilità appello - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione in sede di appello e validità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito effettuata a mezzo del servizio postale, con omessa produzione dell'avviso di ricevimento (A/R). In particolare si discute se l'assenza dell'A/R comporti l'invalidità della notifica e la conseguente necessità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto valida la notifica dell'atto introduttivo anche se l'appellante non ha depositato l'avviso di ricevimento relativo alla notifica eseguita tramite servizio postale, quando il destinatario dell'atto si costituisce in giudizio. L'omessa produzione dell'A/R non incide sulla validità della notifica, non dà luogo al meccanismo di rinnovazione previsto dall'art. 291 c.p.c. e nondimeno non preclude che l'intimato, costituendosi, dimostri in giudizio che la consegna è realmente avvenuta. In sostanza, l'apparizione in giudizio del destinatario consolida la validità della notifica; l'eccezione di nullità per mancato deposito dell'A/R è quindi inefficace di per sé.
Norme richiamate
c.p.c. art. 291
L'art. 291 c.p.c. disciplina la rinnovazione della notificazione in caso di inesistenza o nullità. Nel caso esaminato si interpreta che il mancato deposito dell'avviso di ricevimento relativo a una notifica postale non attiva automaticamente il meccanismo di rinnovazione previsto dall'art. 291, quando il destinatario si è costituito e quindi dimostra indirettamente di aver ricevuto l'atto.
Cass. 16343/07
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento, in presenza della costituzione del destinatario, non invalida automaticamente la notificazione; la Corte conferma orientamenti precedenti che ammettono la prova della consegna con la costituzione.
Massime di principio
- La notifica effettuata tramite servizio postale rimane opponibile se il destinatario si costituisce in giudizio anche se non è prodotto l'avviso di ricevimento; la costituzione può essere utilizzata come elemento probatorio della ricezione.
- L'omissione del deposito dell'A/R non determina automaticamente la nullità della notifica né obbliga alla rinnovazione ex art. 291 c.p.c., salvo che non emerga un'effettiva inesistenza della consegna.
- Se si contesta la notifica per mancanza di A/R, il giudice valuterà le circostanze e le prove (comportamento del destinatario, altri documenti, testimonianze) per accertare se la consegna è avvenuta.
- Per l'attore/appellante è buona prassi allegare sempre l'A/R o utilizzare modalità di notifica che producano prova certa (es. raccomandata con ricevuta, PEC quando ammessa) per evitare contestazioni procedurali.
- Per il resistente/intimato, la costituzione tempestiva rappresenta una strategia utile per rendere inefficace l'eccezione di nullità basata solo sull'assenza dell'A/R; tuttavia chi contesta può comunque offrire prove contrarie.
- In ambito tributario i principi di cui sopra valgono con particolare rigore, poiché la regolarità delle notifiche incide sui termini processuali e sulla legittimità dell'impugnazione: la prova della ricezione può essere desunta anche dal comportamento processuale del destinatario.
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