Sentenza n. 883/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 22 dicembre 2023, n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo del 22 dicembre 2023, recante condanna del Comune al pagamento di somme, spese di lite e spese di consulenza tecnica
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, divenuta irrevocabile, con cui il Comune era stato condannato al pagamento di euro 7.715,24 oltre interessi legali, di euro 396,95 oltre interessi dalla domanda, delle spese di lite pari a euro 5.077,00 oltre accessori e delle spese di consulenza tecnica. È stato dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la notifica del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha ordinato al Comune di Palermo di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio, da attivare su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato al Comune. Ha precisato che l’incarico di commissario ad acta è obbligatorio, disciplinando altresì le modalità di determinazione e richiesta del relativo compenso e gli adempimenti di deposito telematico. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.075,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso consente l’attivazione del giudizio di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta, le spese di adempimento dell’incarico e il termine decadenziale per la presentazione della parcella.
art. 8 l. 26 luglio 1978, n. 417
Richiamato, unitamente all’art. 55 d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale, per la disciplina del rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione debitrice ed è inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un obbligo pecuniario puntuale e integralmente determinato dal titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine prefissato e nominare, per l’eventuale inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure fino alla scadenza del termine assegnato, fermo l’onere della parte di attivare il commissario ad acta.
- L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti relativi all’incarico esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la procedura prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →