Cassazione Penale, Sentenza n. 5972/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza d'appello che lo ha confermato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis c.p., denunciando: (1) violazione di legge e vizi motivazionali per la celebrazione dell'udienza pubblica in contrasto con le disposizioni emergenziali dell'art. 23-bis del d.l. n.137/2020 (convertito nella l.176/2020) che prevedono la trattazione camerale delle udienze d'appello salvo richiesta delle parti; il ricorrente sostiene che nessuna parte aveva richiesto la trattazione orale e che, trattandosi di procedimento con rito abbreviato, doveva applicarsi la trattazione camerale; (2) violazione di legge e vizi motivazionali relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. (sebbene in appello fosse stata richiesta l'attenuante di cui all'art.62 n.6), al riconoscimento della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non decorso il termine prescrizionale a causa dell'accertata recidiva reiterata generica. Sul primo motivo ha dichiarato l'infondatezza: il difensore aveva depositato le conclusioni scritte (trasmesse via PEC il 10/09/2021), perciò non è stato dimostrato alcun pregiudizio per il diritto di difesa; inoltre le disposizioni emergenziali sono risultate applicabili secondo le proroghe del d.l. 23 luglio 2021 n.105, e la Corte territoriale ha correttamente proceduto in udienza camerale ex art.599 c.p.p.. Sul secondo motivo ha ritenuto alcune doglianze generiche e altre manifestamente infondate: il riferimento all'art.62 n.4 c.p. è inesatto rispetto a quanto effettivamente dedotto in appello; il diniego delle attenuanti generiche e la fissazione della pena sono adeguatamente motivate e rientrano nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt.132 e 133 c.p.. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma sostanziale del capo di imputazione: il reato contestato all'imputato; la sentenza di merito lo ha ritenuto provato
art. 23-bis del d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. l.176/2020)
Normativa emergenziale che disciplina la trattazione camerale delle udienze d'appello in via ordinaria salvo richiesta delle parti; la difesa ha richiamato tale norma per lamentare la celebrazione dell'udienza pubblica
d.l. 23 luglio 2021 n.105, art.7, comma 1
"Le disposizioni di cui all'articab [...] 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 [...] del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021"
Proroga dell'applicazione delle disposizioni emergenziali sulla trattazione camerale fino al 31/12/2021
d.l. 23 luglio 2021 n.105, art.7, comma 2
"Le disposizioni di cui all'articolo [...] 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 10 agosto 2021 e il 30 settembre 2021"
Deroga temporanea che esclude l'applicazione delle disposizioni emergenziali per le udienze fissate nel periodo 10/08/2021-30/09/2021; la Corte ha valutato correttamente la normativa di coordinamento
art. 599 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di decisione in camera di consiglio nelle ipotesi previste; la Corte territoriale ha proceduto secondo tale articolo
art. 62 n.4 e art. 62 n.6 cod. pen.
Circostanze attenuanti richiamate nelle doglianze: l'appello aveva chiesto l'applicazione dell'art.62 n.6 (e non del n.4), e la Corte d'appello ha motivatamente negato l'attenuante richiesta
art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato redatto secondo tale requisito
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi di individuazione e modulazione della pena: la Corte di legittimità rimarca la discrezionalità del giudice di merito nel determinare la pena purché adeguatamente motivata
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla luce dell'esito negativo del ricorso
Massime di principio
- La mera celebrazione dell'udienza senza presenza fisica del difensore non costituisce di per sé vizio se il difensore ha partecipato al contraddittorio con atti scritti e non è dimostrato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa
- Le norme emergenziali sulla trattazione camerale devono essere lette e applicate insieme alle successive proroghe/deroghe (es. d.l. n.105/2021); occorre verificare il periodo in cui l'udienza è stata fissata per valutare l'applicabilità delle eccezioni
- Per impugnare il diniego delle attenuanti generiche o speciali è necessario mostrare la manifesta illogicità o la carenza motivazionale: la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della personalità e delle circostanze è ampia se sorretta da ragioni adeguate
- La qualificazione della recidiva incide sulla decorrenza della prescrizione: la contestazione e la dichiarazione di recidiva possono impedire l'estinzione del reato per prescrizione
- Le doglianze generiche e prive di specificità argomentativa in cassazione sono spesso inammissibili o destinate al rigetto; è necessario indicare in modo chiaro il pregiudizio subito e il vizio motivazionale concreto
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