Ordinanza n. 4207/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM del Ministero dell'Interno in data 25.8.2021, notificato in data 2.11.2021, con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1 lett. f), L. 91/92 n. K10-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Dall'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. La causa è stata inserita tra quelle suscettibili di definizione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato. In vista della calendarizzazione, il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione. Il Ministero ha depositato il fascicolo del procedimento amministrativo e il ricorrente ha prodotto documentazione integrativa; non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il Collegio ha accertato la persistenza dell'interesse del ricorrente alla decisione e ha rilevato che il fascicolo amministrativo è stato depositato dall'Amministrazione e che la causa risulta adeguatamente istruita allo stato degli atti. Non è stata quindi definita la domanda di annullamento del diniego, né è stata valutata la legittimità dell'atto impugnato. È stata disposta la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato, senza rinvio della trattazione per ulteriori adempimenti istruttori. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato; l'ordinanza non esamina nel merito i requisiti sostanziali della domanda.
art. 46 c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'Amministrazione di depositare il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Sono richiamati in relazione al divieto di differimento della trattazione nelle udienze di smaltimento, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato, il giudice deve verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione della causa, anche in vista dell'eventuale definizione in rito per improcedibilità o estinzione.
- Quando l'interesse alla decisione persiste, il fascicolo amministrativo è stato depositato e non risultano ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del tribunale per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento, senza definire ancora il merito della controversia.
- Il divieto di differimento della trattazione nelle udienze di smaltimento può essere superato soltanto in presenza di eccezionali motivi, secondo quanto richiamato dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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