Sentenza n. 1699/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio e ha chiesto anche il risarcimento dei danni, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 11, 39, 42 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. Ha sostenuto che gli elementi valorizzati dall'amministrazione — un decreto penale di condanna per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una condanna per violazione delle norme sul collocamento, alcune segnalazioni di polizia e una presunta indagine per associazione mafiosa — non dimostrassero la sua inaffidabilità nell'uso delle armi. Ha inoltre affermato di non essere indagato o imputato, di non essere stato destinatario di misure di prevenzione o di sicurezza personali e che la sua posizione era stata stralciata dall'indagine per associazione mafiosa. L'amministrazione ha replicato che lo stralcio era avvenuto soltanto per consentire una valutazione separata e autonoma dell'imputazione, con permanenza dell'iscrizione per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che gli artt. 11, comma 3, 39 e 43, comma 2, TULPS consentano all'autorità di pubblica sicurezza di negare o vietare la detenzione di armi non soltanto in presenza di condanne o fatti penalmente rilevanti, ma anche sulla base di elementi idonei a evidenziare l'inaffidabilità del soggetto e il pericolo di abuso. La rilevanza dei fatti non dipende quindi dall'esito del procedimento penale né dalla loro autonoma rilevanza penale. Nel caso concreto, la pluralità degli elementi raccolti, e in particolare il coinvolgimento in un'indagine per associazione di tipo mafioso, è stata ritenuta idonea a sostenere logicamente e ragionevolmente il giudizio prefettizio di pericolosità e inaffidabilità. Il giudice ha sottolineato che la detenzione e il porto d'armi presuppongono una affidabilità particolarmente elevata e l'assenza di dubbi o indizi negativi, potendo assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi e vicende personali non penalmente rilevanti e non direttamente attinenti alle armi. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza non è sostitutivo e resta limitato alla verifica di errori, travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità, non ravvisati nella fattispecie. La domanda risarcitoria non è stata accolta, in quanto il ricorso è stato integralmente respinto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente per € 2.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, r.d. 773/1931 (TULPS)
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La revoca dell'autorizzazione di polizia è possibile quando sopravvengano o risultino circostanze che avrebbero consentito o imposto il diniego originario.
art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Il Prefetto può vietare la detenzione delle armi sulla base di una valutazione di capacità di abuso, fondata anche su elementi non costituenti reato.
art. 43, comma 2, r.d. 773/1931 (TULPS)
La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il rilascio della licenza presuppone la buona condotta e un affidamento positivo circa il mancato abuso delle armi; l'assenza di tali condizioni legittima il diniego.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata esaminata nell'ambito della verifica della sufficienza e logicità della motivazione prefettizia, ritenuta adeguata.
art. 10 l. 241/1990
La disposizione è stata dedotta dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica statuizione autonoma sul relativo profilo.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è stata dedotta dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica statuizione autonoma sul relativo profilo.
art. 42 r.d. 773/1931 (TULPS)
La disposizione è stata richiamata tra le norme asseritamente violate, senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione.
art. 416-bis c.p.
Il mantenimento dell'iscrizione per il reato di associazione di tipo mafioso è stato considerato dall'amministrazione e dal giudice quale elemento rilevante nella valutazione di affidabilità e pericolosità.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi può essere adottato anche in assenza di una condanna penale definitiva o di fatti dotati di autonoma rilevanza penale, quando gli elementi acquisiti consentano di formulare un ragionevole giudizio di inaffidabilità o di possibile abuso.
- Nella valutazione dell'affidabilità nell'uso delle armi possono essere valorizzati, globalmente e nella loro oggettività, reati diversi da quelli concernenti le armi, vicende personali, segnalazioni di polizia e procedimenti penali pendenti, anche se non definiti, purché concretamente riferibili al soggetto e idonei a sostenere il giudizio di pericolosità.
- La detenzione e il porto d'armi costituiscono attività subordinate a un elevato livello di affidabilità: l'autorizzazione può essere negata o vietata quando permangano dubbi o indizi negativi non compatibili con la necessità di prevenire ogni potenziale abuso.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non può sostituire quello amministrativo e si limita alla verifica di errori di fatto, travisamento dei presupposti o manifesta irrazionalità.
- La pluralità di elementi, anche eterogenei, può legittimamente fondare il divieto di detenzione di armi quando la loro valutazione complessiva sia ragionevole, coerente e adeguatamente motivata.
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