Ordinanza n. 3850/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’ottemperanza previa sospensione dell'efficacia, ex art. 112, comma 2, lett. a), e ss. c.p.a. della sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, rimasta inoppugnata e passata in giudicato in data -OMISSIS-, con conseguente: a) declaratoria di nullità del foglio -OMISSIS-, trasmesso all’interessato in data -OMISSIS-, con il quale la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, in pretesa esecuzione della sentenza, ha nuovamente assegnato il sig. -OMISSIS-presso il Quartier Generale della Marina - -OMISSIS-, nonché di tutti gli altri atti ad esso presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente, ivi compresa la nota dello Stato Maggiore della Marina n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, previa -occorrendo- declaratoria di nullita e/o disapplicazione della Circolare prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- della Direzione Generale per il Personale Civile, per come modificata in data -OMISSIS-, perché adottati in violazione e/o elusione del giudicato; b) prescrizione delle relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione; c) nomina di un commissario ad acta; d) adozione di ogni ulteriore previsione ritenuta idonea e necessaria ex art. 114 c.p.a., ivi compresa la fissazione della somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nonché, in subordine, per l’annullamento del foglio prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, trasmesso all’interessato in data -OMISSIS-, con il quale la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa ha nuovamente assegnato il sig. -OMISSIS-presso il Quartier Generale della Marina - -OMISSIS- e di tutti gli altri atti ad esso presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente, ivi compresa -in particolare- la nota dello Stato Maggiore della Marina n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, previa disapplicazione e/o annullamento della Circolare prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- della Direzione Generale per il Personale Civile, per come modificata in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio della Direzione Generale per il Personale Civile che, in pretesa esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato, ha nuovamente assegnato il ricorrente presso il Quartier Generale della Marina ad Ancona, imponendogli di presentarsi per la sottoscrizione del contratto individuale e l’assunzione in servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il dipendente ha proposto un ricorso per ottemperanza, chiedendo in via principale la declaratoria di nullità del foglio con cui l’Amministrazione, asseritamente in esecuzione di una precedente sentenza del TAR Lazio divenuta irrevocabile, gli ha nuovamente assegnato la sede di Ancona. Ha dedotto la violazione o elusione del giudicato anche con riferimento agli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa una nota dello Stato Maggiore della Marina e una circolare della Direzione Generale per il Personale Civile. Ha chiesto inoltre la prescrizione delle modalità di esecuzione del giudicato, eventualmente mediante determinazione del contenuto del provvedimento o sostituzione dell’Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta e l’adozione di misure coercitive pecuniarie. In subordine ha domandato l’annullamento del foglio e degli atti connessi. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’atto, limitatamente all’obbligo di presentarsi presso il Quartier Generale della Marina per sottoscrivere il contratto individuale di lavoro e prendere servizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che, nel contemperamento degli interessi contrapposti e fino alla definizione del giudizio di merito, prevalesse l’esigenza del ricorrente di evitare l’esecuzione del trasferimento. La sospensione riguarda l’obbligo di presentarsi il 20 maggio 2026 presso il Quartier Generale della Marina e, nel dispositivo, l’esecuzione del trasferimento ad Ancona. La decisione non definisce le questioni di nullità per violazione o elusione del giudicato, né quelle subordinate di annullamento, commissario ad acta o astreinte. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), e ss. c.p.a.
per l'ottemperanza previa sospensione dell'efficacia
Richiamato quale fondamento della domanda di ottemperanza e delle contestazioni relative alla presunta violazione o elusione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
prescrizione delle relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione
Richiamato per le richieste di determinazione delle modalità esecutive, nomina del commissario ad acta e fissazione di una somma dovuta per successive violazioni, inosservanze o ritardi.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Applicato per la decisione cautelare di sospensione dell’esecuzione del trasferimento fino alla definizione del merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
dati idonei a rivelare lo stato di salute
Richiamato quale disciplina dei dati relativi alla salute ai fini dell’oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l’esecuzione di un atto adottato in pretesa esecuzione di un giudicato quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti e in attesa della decisione di merito, prevalga l’esigenza di evitare l’immediata produzione degli effetti pregiudizievoli dell’atto.
- La sospensione cautelare dell’esecuzione di un trasferimento può riguardare anche l’obbligo del dipendente di presentarsi presso la nuova sede per sottoscrivere il contratto individuale di lavoro e prendere servizio, senza anticipare la decisione definitiva sulla dedotta violazione o elusione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 414/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 418/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →