Cassazione Penale, Sentenza n. 28328/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fausto Pepe ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. emessa dal G.U.P. del Tribunale di Teramo per il reato di omicidio colposo stradale (art. 589-bis c.p.), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorrente censura che il giudice abbia fissato la sospensione in due anni, misura molto superiore al minimo edittale e non molto inferiore al massimo previsto dall'art. 222 cod. strada, senza fornire adeguata e specifica motivazione sulla scelta della durata e senza indicare se sia stata applicata la diminuzione di un terzo prevista per il patteggiamento (art. 222, comma 2-bis, Cod. Strada).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 che ha ammesso la possibilità per il giudice, nei casi non aggravati da ubriachezza o stupefacenti, di applicare la sospensione anziché la revoca della patente. La Corte ha affermato che, quando la sospensione della patente determinata con sentenza di patteggiamento si discosta sensibilmente dal minimo edittale e supera la media della forbice, il giudice deve fornire adeguata e specifica motivazione (richiamando parametri di gravità della violazione, entità del danno e pericolo della circolazione). Ha inoltre precisato che in caso di patteggiamento si applica la diminuente di un terzo ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis. Poiché il G.U.P. si è limitato a disporre la sospensione per due anni senza alcuna argomentazione né indicazione circa l'eventuale applicazione della diminuente, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della sospensione della patente e ha rinviato al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio sul solo punto.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ricorda che il G.U.P. può essere impugnato in Cassazione per vizi nella determinazione delle sanzioni amministrative accessorie.
art. 589-bis cod. pen.
Definisce il reato di omicidio colposo stradale; fattispecie alla base del procedimento.
art. 222 Codice della Strada
comma 2, quarto periodo; comma 2-bis
Regola la revoca o la sospensione della patente per reati stradali. La Corte Costituzionale ha inciso sul comma 2, quarto periodo, consentendo al giudice la possibilità di disporre la sospensione (anziché la revoca) nei casi non aggravati. Il comma 2-bis prevede la diminuzione di un terzo della sanzione amministrativa in caso di patteggiamento, applicabile anche alla sospensione.
art. 218, comma 2 Codice della Strada
Indica i criteri specifici (tra cui gravità della violazione, entità del danno, pericolo della circolazione) cui il giudice deve attenersi nella determinazione della durata della sospensione della patente; la Corte sottolinea che la determinazione deve seguire questi parametri e non i criteri di cui all'art. 133 c.p.
art. 133 cod. proc. pen.
Norma sui criteri di determinazione della pena principale; la Corte precisa che i criteri per la sanzione amministrativa accessoria della sospensione sono autonomi e diversi da quelli dell'art. 133 c.p.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 19/02/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 222 che impediva al giudice, in caso di patteggiamento per omicidio o lesioni stradali non aggravati dall'uso di alcol o droghe, di valutare la sospensione della patente in alternativa alla revoca; ha riconosciuto al giudice la valutazione caso per caso.
Sezioni Unite, Sentenza n. 21369 del 26/09/2019
dep. 2020, Melzani, Rv. 279349
Ha confermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando si censuri l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative, legittimando il ricorrente a dolersi della misura della sospensione della patente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Sez.4, n.2278/1998; n.35670/2007; n.21194/2012; n.55130/2017; n.21574/2014; Sez.U, n.8488/1998
Richiamate per stabilire i principi motivazionali: quando la sospensione è contenuta o inferiore alla media può bastare una semplice menzione di adeguatezza; quando eccede la media/si discosta sensibilmente dal minimo è necessaria motivazione adeguata e specifica; e per precisare i criteri da considerare (gravità, danno, pericolo).
Massime di principio
- Il giudice che, in un patteggiamento, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente deve motivare adeguatamente la durata se questa supera la media della forbice edittale; la motivazione deve richiamare gravità della violazione, entità del danno e rischio per la circolazione.
- In caso di patteggiamento trova applicazione la diminuzione di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, Cod. Strada, e il giudice deve indicare se e come l'ha applicata nella determinazione della durata.
- La scelta tra revoca e sospensione della patente, per reati stradali non aggravati da alcol o stupefacenti, è rimessa alla valutazione motivata del giudice, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019.
- La determinazione della durata della sospensione è autonoma rispetto alla determinazione della pena principale e deve seguire i parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod. Strada, non i criteri dell'art. 133 c.p.
- Se la sospensione è contenuta o inferiore alla media edittale, può essere sufficiente una semplice dichiarazione di congruità; se è significativamente elevata, l'omessa o insufficiente motivazione comporta annullamento limitato e rinvio per nuovo esame.
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