Cassazione Penale, Sentenza n. 28366/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Lecce aveva confermato la condanna dell'imputato per usura ed estorsione consumata e tentata. Il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi: il diniego di accesso a un programma di giustizia riparativa, ritenuto illogico perché fondato sulla indisponibilità della persona offesa e su un parametro di utilità non previsto dalla legge; vizi sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile; erronea configurazione di aggravanti dell'usura; erronea qualificazione usuraria degli interessi; violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per il capo relativo all'estorsione; insussistenza dell'aggravante comune contestata per l'estorsione; illegittima permanenza della parte civile nonostante la richiesta di accesso al Fondo per le vittime dell'usura; eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; nonché censure sulle statuizioni civili e sulla provvisionale.
La decisione
La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di estorsione tentata, dichiarandolo estinto per prescrizione. Per il resto ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate o non consentite le censure. Ha quindi disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni civili, previa irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per i reati residui.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, c.p.p.
La censura sul vizio di motivazione non può essere veicolata in modo improprio attraverso il richiamo a norme processuali sulla motivazione quando, in realtà, si contesta la valutazione di merito delle prove.
art. 192 c.p.p.
Non è deducibile in cassazione come violazione di legge per censurare l'omessa o erronea valutazione del compendio probatorio; ciò integra, semmai, un motivo attinente alla motivazione, nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ma non consente di trasformare il ricorso in una rivalutazione del merito probatorio.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Non consente di aggirare i limiti del controllo sulla motivazione facendo valere come nullità la censura di merito sulle prove.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla mancanza, alla manifesta illogicità o alla contraddittorietà della motivazione in punti decisivi; non sono ammissibili doglianze sulla persuasività o sulla migliore lettura delle prove.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso deve essere specifico e indicare con precisione quale vizio motivazionale si deduca e in quali parti della motivazione esso si manifesti.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi comporta inammissibilità del ricorso.
art. 533, comma 1, c.p.p.
al di là di ogni ragionevole dubbio
La condanna è legittima quando il quadro probatorio esclude solo ricostruzioni alternative meramente congetturali o prive di riscontro.
art. 129-bis c.p.p.
La richiesta di accesso alla giustizia riparativa può essere proposta anche in appello, ma il suo rigetto non impedisce automaticamente la decisione del processo; la sospensione del processo è prevista solo nei casi e nei limiti espressamente stabiliti dalla norma.
art. 53 d.lgs. n. 150 del 2022
È valorizzato per affermare che il mancato consenso della persona offesa non preclude di per sé l'accesso al programma, che può svolgersi anche con una vittima surrogata.
art. 644, quinto comma, nn. 3 e 4, c.p.
Le aggravanti usurarie sono state ritenute correttamente configurate sulla base della ricostruzione fattuale già svolta in appello.
art. 521 c.p.p.
La doglianza è stata ritenuta non consentita perché nuova in cassazione e, in presenza di doppia conforme, non adeguatamente confrontata con la motivazione di appello.
art. 61, primo comma, n. 2, c.p.
La censura è stata ritenuta nuova e comunque priva di specificità, oltre che non sorretta da un concreto interesse nel rapporto con la posizione dell'imputato ricorrente.
art. 82, comma 2, c.p.p.
La richiesta del danneggiato di accesso al Fondo per le vittime dell'usura non è ritenuta incompatibile, in via testuale, con la costituzione di parte civile nel processo penale.
art. 62, primo comma, n. 6, c.p.
È evocato quale possibile beneficio sanzionatorio correlato all'esito positivo di un programma di giustizia riparativa.
art. 304 c.p.p.
Richiamato in tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nel caso di sospensione del processo per giustizia riparativa.
art. 310 c.p.p.
Richiamato in relazione all'ordinanza con cui si sospendono i termini di durata massima della custodia cautelare.
art. 344-bis c.p.p.
Richiamato tra i termini sospesi durante l'eventuale sospensione del processo per giustizia riparativa.
art. 303 c.p.p.
Richiamato in tema di termini di durata massima della custodia cautelare.
art. 152, terzo comma, n. 2, c.p.
Richiamato quale indice delle finalità deflattive della disciplina che giustifica la sospensione del processo nei casi previsti.
art. 101, secondo comma, Cost.
È richiamato per affermare il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge e il limite del dato letterale.
art. 12 disp. prel. c.c.
È richiamato per ribadire che il superamento del dato letterale può avvenire solo nei limiti dell'interpretazione consentita dalla legge.
art. 14 disp. prel. c.c.
È richiamato per escludere l'analogia in materia penale o eccezionale.
art. 3 Cost.
Evocato dalla difesa come parametro di costituzionalità dell'art. 129-bis c.p.p., ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 24, comma 1, Cost.
Evocato dalla difesa come parametro di costituzionalità della disciplina sulla giustizia riparativa, ma senza esito favorevole.
art. 27, comma 3, Cost.
Evocato dalla difesa in relazione alla funzione rieducativa della pena, ma la Corte ha escluso il contrasto costituzionale.
art. 644 c.p.
Norma incriminatrice dell'usura, richiamata in relazione alla determinazione del tasso usurario e alle aggravanti.
art. 629 c.p.
Norma incriminatrice dell'estorsione, oggetto della conferma di responsabilità per il capo consumato e della declaratoria di prescrizione per il tentato.
art. 125 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto le relative doglianze non consentite quando dirette a contestare il merito della motivazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla valutazione della prova in una censura di violazione di legge richiamando l'art. 192 c.p.p. o l'art. 125 c.p.p.; il controllo di legittimità resta limitato ai vizi motivazionali tipizzati dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico: non è ammissibile la deduzione promiscuamente e in modo alternativo di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione senza indicare puntualmente in quali passaggi la motivazione sia affetta dai singoli vizi.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una rivalutazione del compendio probatorio, né la ricerca di una ricostruzione fattuale ritenuta 'migliore'; sono deducibili solo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità su punti decisivi.
- La condanna è legittima quando il quadro probatorio esclude solo ipotesi alternative congetturali, remote o prive di riscontro; non è necessario escludere ogni astratta possibilità teorica non supportata dagli atti.
- In tema di giustizia riparativa, il diniego non può essere fondato in via automatica sul solo dissenso della persona offesa, potendo il programma svolgersi anche con vittima surrogata; tuttavia, la richiesta deve essere concreta e deve evidenziare l'utilità del percorso rispetto alle questioni derivanti dal reato.
- Per i reati procedibili d'ufficio la richiesta di accesso alla giustizia riparativa non comporta, di regola, la sospensione del processo, perché la sospensione è prevista solo nei casi tassativamente indicati dalla legge; non è consentito introdurre per via interpretativa un subprocedimento sospensivo non previsto dal testo normativo.
- La richiesta di accesso alla giustizia riparativa, se finalizzata a incidere sul trattamento sanzionatorio, deve essere proposta in tempo utile per consentire l'eventuale definizione prima del giudicato; il rito non garantisce né l'ammissione al programma né la sua conclusione in tempi compatibili con il processo.
- La richiesta di accesso al Fondo per le vittime dell'usura non è, di per sé, incompatibile con la costituzione di parte civile nel processo penale, trattandosi di prestazione indennitaria a carico dello Stato.
- La provvisionale, in quanto statuizione discrezionale e meramente delibativa, non è ordinariamente suscettibile di ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28359/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28360/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28361/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28362/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28363/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28364/2026 del 27/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →