Sentenza n. 279/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di revoca della misura di accoglienza disposta nei confronti del ricorrente ai sensi dell’art. 13 e 23, comma 1, lett. A) e comma 3 del d. lgs 142/2015 e 23 – bis d. lgs. 25/2008 del 18.5.23 e notificata l’11.3.25, come emesso dal Prefetto di Firenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per allontanamento non autorizzato dal centro
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata partecipazione; carenza e genericità della motivazione; difetto di istruttoria; sproporzione della sanzione rispetto alle conseguenze sui diritti fondamentali; contrasto con l'art. 20 della direttiva 2013/33/UE. Il provvedimento si fondava esclusivamente sulla segnalazione del gestore relativa all'allontanamento del richiedente dal centro, qualificando automaticamente tale condotta come abbandono ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. 142/2015. Il ricorrente ha inoltre evidenziato che la formalizzazione della domanda di protezione internazionale e il rilascio del permesso di soggiorno erano intervenuti successivamente e non erano stati valutati dall'amministrazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il provvedimento annullato. Il TAR ha ritenuto che la revoca delle misure di accoglienza, pur prevista anche in caso di mancata presentazione o abbandono del centro, non costituisca una conseguenza automatica e vincolata dell'allontanamento. Dall'art. 23, comma 2-bis, e dal comma 3 del d.lgs. 142/2015 emerge invece un potere discrezionale, da esercitare individualmente, secondo proporzionalità e tenendo conto della situazione personale del richiedente, delle eventuali condizioni di vulnerabilità e dei gravi motivi personali o delle cause di forza maggiore che possano aver determinato l'allontanamento. L'amministrazione avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria concreta, consentire il confronto procedimentale e motivare adeguatamente la decisione. La mera segnalazione del gestore non era sufficiente, né era consentito integrare in giudizio la motivazione qualificando successivamente i fatti come mancata presentazione presso la struttura. Sono state quindi ravvisate violazioni partecipative, difetto di istruttoria e carenza motivazionale, anche alla luce del principio di proporzionalità previsto dal diritto dell'Unione. Le circostanze successive relative al trasferimento del ricorrente in altra regione e al mancato interesse al ripristino dell'accoglienza non hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché erano estranee all'oggetto del procedimento e del giudizio. Le spese di lite sono state compensate; è stato liquidato al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato un compenso di euro 2.284,50, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio e la partecipazione procedimentale sono necessarie quando l'amministrazione esercita il potere di revoca delle misure di accoglienza, trattandosi di una misura sostanzialmente sanzionatoria e non automatica.
art. 13 d.lgs. 142/2015
L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
L'allontanamento ingiustificato può fondare la revoca, ma la revoca deve essere adottata secondo le modalità procedimentali e motivazionali previste dall'art. 23.
art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015
Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente.
La disposizione attribuisce al prefetto un potere di revoca che richiede un decreto motivato e non consente di qualificare automaticamente l'allontanamento come abbandono senza ulteriore istruttoria.
art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate.
La revoca deve essere individualizzata, proporzionata e motivata, con valutazione della situazione personale e delle condizioni di vulnerabilità del richiedente.
art. 23, comma 3, d.lgs. 142/2015
Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza.
La previsione del ripristino sulla base degli elementi forniti dall'interessato conferma la natura discrezionale del potere e la necessità di considerare le ragioni concrete dell'allontanamento.
art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33/UE
Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni [...] sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata [...] tenendo conto del principio di proporzionalità.
La disciplina nazionale deve essere interpretata in conformità ai requisiti europei di individualizzazione, imparzialità, motivazione e proporzionalità delle decisioni di revoca dell'accoglienza.
artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002
In presenza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale è liquidato secondo i parametri applicabili, con il dimezzamento previsto dall'art. 130.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza per mancata presentazione o abbandono del centro non è una conseguenza automatica dell'allontanamento, ma l'esito di un potere discrezionale di natura sostanzialmente sanzionatoria.
- Prima di revocare le misure di accoglienza, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria individuale e consentire all'interessato di rappresentare le ragioni dell'allontanamento, salvo che ricorrano specifiche ragioni normative che escludano la partecipazione, non ravvisabili per il solo fatto dell'allontanamento.
- La decisione di revoca deve essere motivata in concreto, con valutazione della situazione personale del richiedente, delle eventuali condizioni di vulnerabilità, dei gravi motivi personali e delle cause di forza maggiore o caso fortuito, nonché nel rispetto del principio di proporzionalità.
- La motivazione del provvedimento non può essere integrata in giudizio mediante ragioni nuove e diverse da quelle espresse nell'atto impugnato.
- La disciplina nazionale sulla revoca dell'accoglienza deve essere interpretata alla luce dell'art. 20, paragrafo 5, della direttiva 2013/33/UE, che impone decisioni individuali, obiettive, imparziali e proporzionate, assicurando il rispetto della dignità e delle esigenze essenziali del richiedente.
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