Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23629/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bari che, in appello cautelare promosso dal pubblico ministero, aveva disposto la custodia in carcere nei suoi confronti per il reato di estorsione aggravata in concorso (artt.110, 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n.1 c.p.). I motivi di ricorso includono: 1) violazione del divieto di bis in idem cautelare per precedente giudicato (sostenendo che le valutazioni sulle captazioni ambientali e sulla loro insufficienza erano già state definitivamente decise e non impugnate); 2) illogicità e insufficienza della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza e l'omessa considerazione di elementi a discarico (assenza di nomi nelle conversazioni, diversità di colore dell'auto, esito negativo delle perquisizioni, discrepanze delle celle telefoniche, mancanza di contatti telefonici tra i numeri); 3) errata qualificazione dell'aggravante "delle più persone riunite"; 4) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura carceraria, senza considerare l'attività lavorativa dello Sgarra e la risalenza temporale dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto del presunto ne bis in idem cautelare, la Corte ha ritenuto che il divieto non opera quando siano emersi elementi nuovi e sopravvenuti rispetto alle precedenti valutazioni (qui: verifica del soprannome del complice Roberto e acquisizione di tabulati telefonici collegati a cellulari rinvenuti nella disponibilità dello Sgarra), i quali hanno legittimato una nuova richiesta cautelare. Quanto all'argomentazione sulla carenza di motivazione e sulla valutazione degli indizi, la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di merito: in sede di legittimità non è possibile rivedere il giudizio sulla congruità probatoria e sull'apprezzamento dell'attendibilità delle fonti, purché il provvedimento impugnato contenga adeguata esposizione di ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti; nel caso di specie il Tribunale aveva fornito motivazione puntuale e congrua, descrivendo gli elementi posti a base della gravità indiziaria. Sull'aggravante delle "più persone riunite" la Corte ha confermato che essa richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento della minaccia/violenza, senza che sia necessario che la vittima abbia percepito la presenza del secondo soggetto. Sull'attualità del pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale che ha considerato la gravità del fatto, la pianificazione e l'organizzazione dell'azione criminosa, nonché i precedenti specifici dello Sgarra, come elementi a fondamento della scelta della misura custodiale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Riferimento alla partecipazione in concorso tra più soggetti nell'illecito; utilizzato per inquadrare la fattispecie in concorso di persone

  • Codice penale, art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1

    Norma relativa all'estorsione aggravata; la Corte conferma la sussistenza della qualificazione aggravata (più persone riunite) come applicata dal giudice di merito

  • Codice di procedura penale, art. 310

    Norma sull'appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal pubblico ministero contro provvedimenti cautelari; contestualizza la procedura che ha condotto all'ordinanza del Tribunale di Bari

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Richiamato in relazione alla nozione di "gravi indizi di colpevolezza": elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità, non la prova oltre ogni ragionevole dubbio

  • Codice di procedura penale, art. 274, lett. c)

    Riferimento impugnato in sede difensiva riguardo ai presupposti per l'applicazione della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato le esigenze cautelari

  • Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    Norma richiamata per i limiti dell'enunciazione dei motivi nell'ambito della motivazione della decisione di legittimità; la Corte ha limitato l'esame ai profili rilevanti e strettamente necessari

  • Codice di procedura penale, art. 533

    Norma del giudizio di merito (oltre ogni ragionevole dubbio) citata per chiarire che i principi propri del giudizio di merito non sono trasponibili "tout court" nella fase cautelare

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 8

    Richiamato con riferimento all'udienza di riesame e alla verbalizzazione delle ragioni addotte; la Corte segnala che assenze documentali possono limitare la possibilità di dedurre certi vizi in Cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte

  • Regolamento di esecuzione c.p.p., art. 28

    Rinvio operativo agli adempimenti di cancelleria in esecuzione della sentenza; la Corte ha ordinato gli adempimenti conseguenti

Massime di principio

  • Il divieto di 'ne bis in idem cautelare' non impedisce una nuova richiesta cautelare quando emergano elementi nuovi e sopravvenuti rispetto alle valutazioni già compiute: nuove investigazioni e acquisizioni (es. soprannomi, tabulati telefonici, dati non presenti nel primo giudizio) possono superare la preclusione
  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, ha un sindacato limitato: verifica la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti nella motivazione, ma non rivede i fatti né ricalcola il peso probatorio degli elementi valutati dal giudice di merito
  • L'aggravante 'delle più persone riunite' richiede la compresenza oggettiva di più soggetti nel luogo e nel momento del fatto; non è necessario che la vittima abbia percepito la presenza degli altri partecipanti
  • Per ritenere attuale il pericolo di reiterazione il giudice può fondarsi su elementi concreti quali modalità di commissione, pianificazione, organizzazione, precedenti specifici e personalità dell'indagato; non è sempre richiesto che esista una 'occasione prossima' immediata per delinquere
  • La difesa che voglia contestare in sede di legittimità lacune o errori motivazionali deve, se possibile, aver fatto valere le obiezioni in sede di riesame e lasciare traccia documentale (memorie scritte, verbalizzazione essenziale dell'udienza) per rendere deducibili tali profili davanti alla Corte di Cassazione
  • Elementi di fatto negativi (perquisizioni negative, differenze non decisive nell'aspetto di un veicolo, assenza di contatti telefonici) possono essere contrastati dalla valutazione complessiva del quadro probatorio; la loro efficacia può risultare limitata se il giudice ritiene prevalente la consistenza degli indizi positivi acquisiti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.