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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46021/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 01/06/2023: Engheben contestava l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 cod. pen. per avere indotto il fratello a confessare per evitare il coinvolgimento di terzi; Rusciano deduceva violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla motivazione sulla non applicazione di cause di proscioglimento (motivo ritenuto inammissibile in cassazione); Sacchettino censurava l'aumento per recidiva maggiore rispetto a quanto stabilito dal Tribunale, in assenza di impugnazione del PM; Vitale lamentava omissione di decisione su un motivo d'appello (esclusione della recidiva e concessione delle attenuanti generiche) e contestava l'esclusione dell'assorbimento della ricettazione nella rapina.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Engheben Ivan e Rusciano Stefano, condannandoli alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa processuale. Ha invece annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di Sacchettino Simone e Vitale Salvatore, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sulla determinazione della pena. Per il resto i ricorsi di Vitale e Sacchettino sono stati dichiarati inammissibili o irrilevanti quanto alla responsabilità, essendo ormai irrevocabile l'affermazione di responsabilità; la pronuncia ha inoltre chiarito l'impossibilità per il giudice d'appello di incidere su giudicati irrevocabili salvo il ricorso alla revisione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento in appello; limita la cognizione del giudice d'appello alle questioni non oggetto di rinuncia, con conseguente esclusione della valutazione di alcune cause ostative previste dall'art. 129 cod. proc. pen. quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi.

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura per il giudizio abbreviato e alla sua applicazione in relazione alla determinazione della pena in appello.

  • art. 62 n. 1 cod. pen.

    Prevede la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale; la Corte sottolinea che per riconoscerla i motivi della condotta devono superare la morale comune media e non essere di scarsa rilevanza rispetto alla gravità del reato.

  • art. 391-ter cod. pen.

    Configurazione del reato contestato a Engheben (accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti); la Corte ha ritenuto che lo scopo fosse soddisfare rapporti personali e non un intento esclusivamente meritevole.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regole sul proscioglimento e cause estintive; la Corte di legittimità ha ricordato che, nell'ambito del nuovo regime del patteggiamento in appello, non è consentito dedurre in cassazione la mancata motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento quando l'imputato ha rinunciato ai motivi in appello.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva; la Corte ha rilevato che l'aumento per recidiva va calcolato correttamente secondo i limiti e principi di identificazione della circostanza prevalente, e che l'aumento per recidiva non può essere modificato in peius in appello rispetto al primo grado se ciò viola il divieto di reformatio in peius.

  • art. 63 cod. pen.

    Principio di determinazione dell'aumento per le circostanze e regole di cumulazione; la Corte ha richiamato il limite massimo di aumento (es. 1/3) e il criterio di individuazione della circostanza prevalente tra aggravanti e recidiva.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina e aggravanti; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera alcune aggravanti unitariamente quando coesistono e il principio di identificazione della circostanza piu grave ai fini dell'aumento.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Regole sull'assorbimento delle pene e sulla valutazione delle condanne pregresse; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'incidenza di un giudicato irrevocabile e ha spiegato i limiti dell'intervento del giudice d'appello su giudicati di altro processo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato Engheben e Rusciano al pagamento delle spese.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento per sopravvenuta prova di innocenza o insufficienza di prove; richiamata come rimedio possibile (revisione) per incidere su giudicati irrevocabili di ricettazione qualora emergano nuove prove.

  • art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022 conv. con modif. L. n. 14/2023

    Riferimenti procedurali relativi al contraddittorio scritto nel trattamento dei ricorsi in Cassazione durante il periodo normativo gestito da tali decreti; indicano la procedura seguita per il contraddittorio scritto.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante di particolare valore morale o sociale (art. 62 n.1) richiede che il motivo della condotta ecceda la morale comune media e sia significativo rispetto alla gravità del reato; atti parziali di merito morale non bastano se il disvalore complessivo del fatto predomina.
  • Nel giudizio d'appello con patteggiamento ex art. 599-bis, la cognizione del giudice è limitata alle questioni non oggetto di rinuncia: non si possono sollevare in cassazione motivi che l'imputato ha espressamente rinunciato a proporre in appello, né dedurre la mancanza di motivazione su questioni attinenti art. 129 se non previamente trattate.
  • Il divieto di reformatio in peius opera anche sugli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena in appello; il giudice d'appello non può aumentare la componente relativa alla recidiva rispetto a quanto stabilito in primo grado in modo da peggiorare la posizione dell'imputato senza rispettare i limiti normativi e i criteri di individuazione della circostanza prevalente.
  • Se la Corte d'appello omette di decidere su un motivo di appello effettivamente proposto, la Cassazione può annullare la decisione e rinviare la valutazione sulla determinazione della pena.
  • Un giudicato irrevocabile formato in altro processo limita la possibilità per il giudice d'appello di incidere su quella statuizione; la strada corretta per rimuovere gli effetti di un giudicato irrevocabile resta la revisione quando emergono nuovi elementi rilevanti.

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