Sentenza del 02/02/2016 n. 907 - Comm. Trib. Prov. Milano
RIMBORSO IVA - Sospensione del rimborso - Fermo amministrativo - Rapporto di specialità - Sussiste - Non applicabilità del fermo amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto il rapporto di specialità tra l'art. 38-bis del d.P.R. 633/1972 e l'art. 69 del r.d. 2440/1923. Poiché la disciplina IVA contiene un sistema speciale per la verifica e il recupero dei rimborsi, essa esclude l'applicazione del fermo amministrativo previsto dalla disciplina generale. La sospensione del rimborso fondata sul fermo amministrativo è quindi risultata non applicabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della sospensione del rimborso IVA mediante fermo amministrativo. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che dovesse applicarsi la disciplina speciale prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. 633/1972, specificamente dettata per assicurare il controllo e l'eventuale recupero di rimborsi IVA non spettanti, e non la disciplina generale del fermo amministrativo prevista dall'art. 69 del r.d. 2440/1923.
Norme richiamate
Art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Prevede una disciplina speciale per l'erogazione, il controllo e il recupero dei rimborsi IVA, diretta a consentire all'Amministrazione finanziaria di recuperare somme eventualmente rimborsate ma non spettanti.
Art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Disciplina generale il fermo amministrativo dei pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione, ma non trova applicazione quando il credito IVA è regolato dalla disciplina speciale dell'art. 38-bis.
Massime di principio
- Quando una materia fiscale è regolata da una disciplina speciale completa, questa prevale sulla disciplina generale della contabilità pubblica in base al principio di specialità.
- Il fermo amministrativo previsto in via generale non può essere utilizzato per sospendere un rimborso IVA se la normativa speciale sull'IVA disciplina già le modalità di controllo, garanzia e recupero del credito.
- La mera esistenza di possibili debiti del contribuente verso la pubblica amministrazione non consente automaticamente di bloccare un rimborso IVA mediante fermo amministrativo: occorre verificare la specifica disciplina applicabile.
- In situazioni analoghe, bisogna prima individuare la normativa settoriale speciale e solo in sua assenza, o nei limiti in cui essa lo consenta, applicare le regole generali.
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