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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12316/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro conservativo di euro 50.000,00 sul conto intestato al comitato #IOSTOCONMARIOROGGERO, disposto a garanzia del pagamento delle spese di giustizia relative al procedimento penale in cui Mario Roggero è stato condannato per omicidio e tentato omicidio. Il comitato ha dedotto in particolare difetto di interesse e vizi civilistici sulla efficacia della delibera di trasferimento dei fondi (richiamando artt. 1269, 1328, 2740 c.c.) e violazioni procedurali (art.185 c.p.p. e art.6 d.lgs.231/2007). Roggero ha censurato, con cinque motivi, il mancato contraddittorio prima del sequestro (art.317 c.p.p.), l'assenza o insufficienza del periculum in mora e della motivazione ai sensi dell'art.316 c.p.p., la illegittimità del sequestro rispetto a spese processuali non adeguatamente documentate, la presunta nullità della sospensione dell'operazione bancaria per violazione della normativa antiriciclaggio (d.lgs.231/2007) e altri vizi di motivazione formale.

La decisione

Il ricorso del comitato '#IOSTOCONMARIOROGGERO' è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, posto che, secondo la Corte, la delibera del consiglio di amministrazione aveva già trasferito la titolarità dei 140.000,00 euro in favore di Mario Roggero e non era stata dedotta o provata alcuna revoca della delibera. Il ricorso di Mario Roggero è stato respinto. La Corte ha ritenuto legittima la disciplina del contraddittorio differito (art.317 c.p.p.) per i sequestri conservativi alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità; ha confermato che il periculum in mora può fondarsi non solo sull'attuale insufficienza patrimoniale ma anche su concreti indizi di depauperamento (qui: bonifico di 50.000 euro verso conto tunisino e altre operazioni precedenti), e che il credito per spese processuali è suscettibile di tutela anche se non ancora liquidato purché determinabile con apprezzamento ancorato a dati oggettivi (qui: spese già quantificate in primo grado in euro 24.552,51 e stima per appello). Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del sequestro conservativo disposto su richiesta del Procuratore generale, una eventuale irregolarità nella segnalazione di operazione sospetta da parte della Guardia di Finanza, quando il sequestro sia fondato su presupposti diversi (fumus e periculum). Conseguentemente: inammissibile il ricorso del comitato con condanna alle spese e pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; rigettato il ricorso di Roggero con condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 317 cod. proc. pen.

    Consente il procedimento a contraddittorio eventuale e differito per il sequestro conservativo; la Corte ha ritenuto compatibile tale disciplina con i principi costituzionali purché il contraddittorio sia pienamente recuperabile con il riesame

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Definisce i presupposti del sequestro conservativo (fumus e periculum). La Corte ha interpretato il 'periculum in mora' come logicamente riconoscibile anche quando esistono indizi di depauperamento del patrimonio che rendano concreta la dispersione delle garanzie

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Regola il riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo; la Corte ha sottolineato la natura 'piena' del controllo del riesame e la possibilità per il giudice di valutare anche profili di merito

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale sull'impugnazione in sede di riesame; utilizzato per delimitare la verifica di legittimità in Cassazione

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dei rinvii normativi che delineano il controllo sul riesame e l'operatività del sequestro rispetto ai crediti garantibili

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nella prospettiva delle garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che il regime del contraddittorio differito, nel rito penale per misure reali, non contrasti con i principi della Convenzione se è assicurato il pieno contraddittorio nella fase di riesame

  • art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato (diritto di proprietà) per sottolineare che il sequestro incide su diritti patrimoniali e pertanto richiede adeguata tutela; la Corte ha comunque ritenuto giustificabile il vincolo in presenza di fumus e periculum

  • art. 3, 24 e 111 Cost.

    Invocate dal ricorrente per profili di pari tutela e giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la normativa sul contraddittorio differito con i detti principi costituzionali

  • d.lgs. 231/2007, art. 6, comma 4 (lett. c ed e)

    Norme antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette; la Corte ha ritenuto che eventuali vizi nella segnalazione non incidano necessariamente sulla legittimità del sequestro quando questo si fonda su altri presupposti

  • artt. 1269, 1328, 2740 cod. civ.

    Richiamati dal comitato per contestare la efficacia del trasferimento dei fondi e la possibilità di revoca della delibera; la Corte ha ritenuto inconferenti i richiami civilistici in mancanza di prova di revoca

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente soccombente

  • art. 2905 cod. civ., art. 671 cod. proc. civ., art. 686 cod. proc. civ.

    Richiami per illustrare analogie e differenze tra sequestro conservativo penale e sequestro/pignoramento in materia civile; la Corte ha ribadito l'autonomia del sistema penale ma anche la derivazione di alcune regole operative dal codice civile/civile procedurale

Massime di principio

  • Un comitato o terzo che ha deliberato il trasferimento di somme verso l'imputato può perdere l'interesse ad impugnare un sequestro su quelle somme se non prova di aver revocato o annullato la delibera
  • Il contraddittorio differito (procedimenti "inaudita altera parte") per il sequestro conservativo è compatibile con i principi costituzionali e della CEDU quando la fase successiva (riesame) assicuri il pieno recupero delle garanzie difensive
  • Il 'periculum in mora' può essere fondato non solo sull'attuale insufficienza patrimoniale ma anche su chiari indizi di depauperamento o atti volti a sottrarre beni alla garanzia, come trasferimenti verso conti esteri
  • Il sequestro conservativo è ammissibile anche per crediti per spese processuali non ancora definitivamente liquidati, purché l'importo sia determinabile con un apprezzamento ancorato a dati oggettivi
  • Eventuali irregolarità procedurali in ambito antiriciclaggio (segnalazioni di operazioni sospette) non invalidano automaticamente un sequestro conservativo se il provvedimento si fonda su presupposti giuridici distinti
  • In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione delle ordinanze di riesame è limitato: è possibile censurare solo l'assenza totale o l'apparenza della motivazione; non è ammessa una mera rivalutazione del merito

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