Sentenza n. 7455/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della Determinazione dirigenziale n. 172 del 13.12.2022 della Regione Veneto – Direzione sanità e sociale, ivi compreso l'Allegato A con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 6.7.2022; - dell’Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e di determinazione degli oneri di ripiano (payback) per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Veneto, con il relativo allegato, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori atti, adottati in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 e dell’art. 18 del d.l. n. 115/2022. Gli atti riguardavano l’accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici nelle annualità 2015-2018 e la conseguente determinazione e ripartizione, a carico delle imprese fornitrici, degli oneri di ripiano. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Nel corso del giudizio la ricorrente ha documentato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano relativi agli anni 2015-2018, in applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. Tale disposizione prevede che il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l’obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità interessate e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse. La società ha quindi dichiarato formalmente di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il TAR, richiamando il principio dispositivo, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione delle peculiarità delle sopravvenienze e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa dei provvedimenti relativi ai tetti di spesa per dispositivi medici e agli oneri di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici.
art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142
È richiamato quale ulteriore fondamento dei provvedimenti ministeriali e regionali impugnati, concernenti l’accertamento del superamento dei tetti di spesa e la determinazione degli oneri di ripiano.
art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla l. 24 luglio 2025, n. 119
L’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il versamento previsto dalla norma estingue l’obbligazione di ripiano per le annualità interessate e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione dei giudizi connessi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, una sopravvenienza normativa o fattuale estingue l’obbligazione sostanziale oggetto della controversia e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione di merito.
- La dichiarazione formale della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, sostenuta dalla documentazione delle sopravvenienze rilevanti, deve essere presa in considerazione dal giudice amministrativo in applicazione del principio dispositivo.
- L’integrale versamento della quota prevista dalla disciplina transitoria sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 estingue l’obbligazione di ripiano delle aziende fornitrici e comporta l’improcedibilità dei giudizi ancora pendenti aventi a oggetto gli atti di determinazione di tale obbligazione.
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