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Sentenza

Sentenza n. 21/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 16275 del 22.08.2023, notificato a mezzo pec in pari data, a firma del Dirigente p.t. del Settore Lavori Pubblici- Urbanistica del Comune di Laterza; di ogni atto, presupposto connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: del verbale della Polizia Locale di Laterza del 31.03.2022, di contenuto sconosciuto.

Giustizia amministrativa202301103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha disposto la non riattivazione di una CILA già archiviata e dichiarata inefficace, relativa alla trasformazione di parte di un opificio in palestra

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il provvedimento comunale deducendo erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza di istruttoria e di motivazione, violazione dell'art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 e del principio del giusto procedimento. Ha inoltre dedotto illogicità manifesta, ulteriore carenza istruttoria, erronea presupposizione e violazione dell'art. 21 del Regolamento P.I.P. La vicenda riguardava un fabbricato autorizzato per attività di assemblaggio di arredi, successivamente interessato da una CILA avente ad oggetto la diversa distribuzione degli spazi interni, l'adeguamento degli impianti e la fusione di tre unità immobiliari per lo svolgimento di un'attività di palestra. Il Comune aveva ritenuto che l'intervento comportasse un mutamento della destinazione d'uso da industriale a commerciale, non realizzabile mediante CILA ma previo permesso di costruire, anche considerando i vincoli paesaggistici e ambientali gravanti sull'area, le difformità accertate dalla Polizia Locale e la mancata realizzazione delle opere assentite dal precedente PAU.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha affermato che il passaggio dall'originaria destinazione industriale dell'opificio all'utilizzo come palestra integra un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, poiché comporta il passaggio tra categorie funzionali autonome: da produttiva e direzionale a commerciale. Tale mutamento è soggetto al preventivo rilascio del permesso di costruire e non può essere conseguito mediante CILA, anche se realizzato senza opere edilizie o mediante opere interne. La diversa distribuzione degli ambienti e l'adeguamento degli impianti erano inoltre oggettivamente idonei a consolidare la variazione d'uso. Il richiamo alla nozione di insediamento produttivo è stato ritenuto irrilevante, poiché il Comune non aveva contestato in sé la compatibilità urbanistica della palestra con la zona, ma l'utilizzo della CILA per ottenere un cambio di destinazione d'uso rilevante. Le ulteriori doglianze sono state ritenute generiche, indimostrate e comunque non decisive. Trattandosi di atto plurimotivato, la legittimità di una sola motivazione era sufficiente a mantenerlo fermo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La CILA non è idonea a realizzare un mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso tra categorie funzionali autonome.

  • art. 23-ter, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile a una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.

    Il mutamento tra categorie funzionali urbanisticamente autonome è rilevante anche senza opere edilizie e richiede il permesso di costruire; il passaggio da opificio industriale a palestra, ricondotta alla categoria commerciale, rientra in tale ipotesi.

  • art. 21 del Regolamento P.I.P.

    La violazione prospettata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a superare la distinta e autonoma ragione di illegittimità della CILA quale strumento per il cambio di destinazione d'uso.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La decisione è stata assunta previa trattazione delle memorie e dei documenti depositati nei termini processuali.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, il mutamento di destinazione d'uso è urbanisticamente rilevante quando comporta il passaggio tra categorie funzionali autonome, anche se non accompagnato da opere edilizie; il rilievo del mutamento discende dalla diversa categoria funzionale e non richiede un autonomo accertamento concreto dell'aggravio urbanistico.
  • Il passaggio dall'originaria destinazione produttiva o industriale all'utilizzo di un immobile come palestra, qualificabile nella categoria commerciale o dei servizi alla persona, costituisce mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante e non può essere realizzato mediante CILA, richiedendo il preventivo rilascio del permesso di costruire.
  • La realizzazione di opere interne, quali la fusione di unità immobiliari e l'adeguamento degli impianti, non esclude la rilevanza urbanistica del mutamento d'uso quando tali opere siano oggettivamente idonee a rendere stabile la diversa destinazione funzionale dell'immobile.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle motivazioni autonome poste a fondamento dell'atto è sufficiente a escluderne l'annullamento; le censure rivolte alle ulteriori motivazioni non possono condurre all'accoglimento del ricorso se la motivazione autonomamente valida rimane incontestata o non adeguatamente superata.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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