Cassazione Civile, Ordinanza n. 22380/2021 del 05/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuta)
La controversia
La controversia nasce da un’azione cautelare per descrizione relativa a un cassero per l’edilizia, inizialmente proposta nei confronti di una sola società ritenuta autrice della contraffazione. Una delle società oggi ricorrenti era rimasta estranea alla fase cautelare, mentre l’altra vi era intervenuta. Esaurita la fase cautelare, le attrici hanno introdotto il giudizio di merito avvalendosi della procura speciale apposta in calce al ricorso cautelare originario, estendendo però la domanda anche nei confronti delle due odierne ricorrenti. Queste ultime hanno eccepito il difetto di procura/ius postulandi, sostenendo che la procura riferita al solo procedimento cautelare non autorizzasse l’instaurazione del merito contro soggetti diversi da quelli originariamente evocati. Il ricorso per cassazione censurava la decisione della Corte d’appello che aveva ritenuto valida la procura e quindi ammissibile l’estensione soggettiva del giudizio; i motivi deducevano violazione degli artt. 83 e 84 c.p.c. e, sotto altro profilo, errata interpretazione della procura e violazione degli artt. 1362 c.c., 36, 183, comma 5, e 116 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha affermato che la procura alle liti, specie se ampia e riferita a una lite già delineata nell’ambito oggettivo della pretesa originaria, può comprendere anche il potere di introdurre il giudizio di merito nei confronti di soggetti ulteriori, se la domanda contro di essi non introduce una nuova e distinta controversia ma resta collegata alla lite originaria nel suo ambito oggettivo. Nel caso concreto, l’estensione della domanda a un soggetto estraneo alla cautelare e a un interveniente in quella fase è stata ritenuta legittima, perché riferita al medesimo illecito e agli stessi interessi azionati (cessazione della violazione e risarcimento dei danni). Il ricorso è stato quindi rigettato, con spese al definitivo e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
numero 4; terzo comma; numero 3
La Corte distingue tra sentenze che decidono questioni senza definire il giudizio e sentenze immediatamente ricorribili; nel caso di appello immediato contro sentenza non definitiva, il ricorso per cassazione è ammissibile anche se verte su una questione e non su una domanda, perché la decisione d’appello ha definito il giudizio di impugnazione rispetto a quella questione.
art. 83 c.p.c.
La procura alle liti può essere conferita con modalità idonee a garantire la certezza della provenienza dalla parte; la disciplina è letta in funzione dell’attribuzione al difensore di un potere rappresentativo certo.
art. 84 c.p.c.
Il difensore non può compiere atti dispositivi del diritto in contesa, ma può svolgere le iniziative processuali funzionali alla tutela dell’interesse assistito nei limiti della procura.
art. 1362 c.c.
La parte che deduce in cassazione un vizio di interpretazione della procura deve indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.
art. 36 c.p.c.
Richiamato nel contesto dell’interpretazione della procura e del potere di proporre domande collegate alla strategia processuale, senza che ne sia ricavata una regola autonoma nel dispositivo.
art. 183, comma 5, c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non vi fonda un distinto principio, limitandosi a respingere la censura nel suo complesso.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di valutazione del contenuto delle procure; la Corte non ne ricava un autonomo criterio decisorio.
art. 269, comma 3, c.p.c.
Evocato per analogia: la possibilità di chiamata del terzo indotta dalle difese del convenuto mostra che la strategia processuale può ampliarsi in relazione agli sviluppi della lite.
art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c.
Serve a delimitare le sentenze non definitive che risolvono singole questioni e non chiudono il giudizio.
art. 339 c.p.c.
Richiamato per l’applicazione dell’art. 279 c.p.c. anche nel giudizio di appello.
art. 340 c.p.c.
Consente l’appello immediato avverso la sentenza non definitiva di primo grado.
art. 130, comma 4, c.p.c.
Richiamato nel ragionamento della Corte d’appello circa l’ampiezza della descrizione e la connessione soggettiva della lite.
art. 24 Cost.
La lettura della procura è orientata alla tutela del diritto di azione e difesa della parte.
art. 111 Cost.
La disciplina processuale è interpretata in chiave di economia processuale e ragionevole sviluppo del processo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
È disposto il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla norma.
Massime di principio
- La procura alle liti, se conferita in termini ampi e riferita a una lite già individuata nel suo nucleo oggettivo, attribuisce al difensore il potere di proporre tutte le domande funzionali alla tutela dell’interesse della parte, purché non introducano una controversia nuova e distinta rispetto a quella originaria.
- L’estensione soggettiva del giudizio di merito rispetto alla fase cautelare non richiede una nuova procura quando le pretese verso i nuovi soggetti sono collegate al medesimo fatto illecito e al medesimo petitum sostanziale già azionato.
- La distinzione decisiva non è tra identità delle parti nelle due fasi, ma tra continuità della lite originaria e instaurazione di una nuova controversia eccedente il suo ambito oggettivo.
- In cassazione, la censura di erronea interpretazione di una procura o di una clausola non può limitarsi al richiamo generico degli artt. 1362 ss. c.c., ma deve indicare in modo specifico i canoni interpretativi violati e il concreto errore del giudice di merito.
- La procura alle liti mira a garantire la certezza della provenienza del potere di rappresentanza dalla parte, ma non impone un formalismo tale da comprimere irragionevolmente il diritto di azione e di difesa.
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