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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/60

Regolamento (UE) 2016/60 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) del clorpirifos in numerosi prodotti agricoli e alimentari, sulla base di una nuova valutazione tossicologica dell’EFSA. In molti casi riduce i limiti vigenti, fissando il limite di determinazione analitica per alcuni prodotti per i quali non è più avvalorato l’uso della sostanza. La Commissione ha inoltre tenuto conto del parere dei laboratori di riferimento dell’Unione e delle osservazioni dei partner commerciali consultati in sede OMC.

Modifica i livelli massimi di residui di clorpirifos negli alimenti e mangimi, aggiornando gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda i prodotti alimentari e i mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, con specifico riferimento ai residui della sostanza attiva clorpirifos. Sono interessati produttori, operatori della filiera alimentare, importatori, Stati membri e, per il tramite delle consultazioni OMC, anche i partner commerciali dell’Unione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 10 agosto 2016.

Modifica dei livelli massimi di residui di clorpirifos in determinati prodotti

Il regolamento interviene sul quadro dei residui di antiparassitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i limiti massimi di residui (LMR) del clorpirifos in numerosi prodotti alimentari e mangimi. La modifica deriva da una nuova valutazione tossicologica dell’EFSA e dall’esigenza di allineare i limiti alla protezione dei consumatori e agli sviluppi tecnici in materia di determinazione analitica.

Contesto e motivazioni

La Commissione richiama l’esame tossicologico del clorpirifos svolto dall’EFSA ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e il successivo parere motivato sugli LMR vigenti, richiesto ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005. Dalla valutazione è emerso che gli LMR vigenti per diversi prodotti potrebbero sollevare preoccupazioni per la tutela dei consumatori; per alcune colture l’uso della sostanza non è più avvalorato e, conseguentemente, i relativi limiti devono essere fissati al limite di determinazione. La Commissione ha inoltre consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea e i partner commerciali tramite l’OMC.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i residui di clorpirifos nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale compresi negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Sono interessati numerosi gruppi di prodotti, tra cui frutta fresca o congelata, ortaggi, cereali, tè, caffè, spezie, piante da zucchero e alcuni prodotti di origine animale. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la sostituzione delle colonne relative al clorpirifos negli allegati II e III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Le tabelle contenute nell’allegato del regolamento fissano i nuovi LMR per centinaia di combinazioni prodotto/sostanza, distinguendo tra valori numerici espressi in mg/kg e casi in cui il limite è pari al limite inferiore di determinazione analitica.

Principali scelte di regolazione sui prodotti vegetali

Tra i prodotti per i quali i limiti risultano significativamente ridotti figurano, in particolare:

  • mandarini: 1,5 mg/kg;
  • mele, pere e pesche: 0,01 mg/kg;
  • uve da tavola, more di rovo, lamponi, ribes a grappoli, uva spina e kiwi: 0,01 mg/kg o limite di determinazione, a seconda del prodotto;
  • ananas, patate, meloni, cocomeri, cavoli cinesi e porri: 0,01 mg/kg;
  • pomodori e peperoni: 0,01 mg/kg;
  • melanzane: 0,4 mg/kg;
  • carciofi e porri: 0,01 mg/kg. Per alcuni prodotti l’allegato indica espressamente che l’LMR coincide con il limite inferiore di determinazione analitica, segnalando l’assenza di un livello residuo autorizzato in termini pratici.

Prodotti per cui l’uso non è più avvalorato e fissazione al limite di determinazione

Il considerando n. 4 evidenzia che, per more di rovo, ribes a grappoli, uva spina, kiwi, ananas, patate, meloni, cocomeri, cavoli cinesi e porri, l’uso del clorpirifos non è più avvalorato. Per tali prodotti è quindi necessaria un’ulteriore analisi da parte dei responsabili della gestione del rischio e gli LMR devono essere fissati allo specifico limite di determinazione.

Aggiornamenti per spezie, infusioni, cereali e prodotti animali

L’allegato contiene anche limiti dedicati a gruppi come spezie, infusioni di erbe, cereali e prodotti di origine animale. Tra i dati più rilevanti:

  • spezie da semi: 5 mg/kg;
  • spezie da frutta: 1 mg/kg;
  • spezie da radici e rizomi: 1 mg/kg, con regola speciale per il barbaforte/cren;
  • tè: 0,1 mg/kg;
  • chicchi di caffè: 0,2 mg/kg;
  • pollame: 0,05 mg/kg;
  • latte: 0,01 mg/kg;
  • uova di volatili: 0,01 mg/kg. Per alcune categorie di prodotti animali e di prodotti minori, l’allegato mantiene valori già molto bassi o rinvia al limite di determinazione analitica.

Regola speciale per il barbaforte o cren

L’allegato prevede che, per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie, il LMR sia quello fissato per la medesima coltura nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040). La regola tiene conto delle variazioni di residui dovute alla trasformazione, in particolare all’essiccatura, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione sostanziale delle nuove regole decorre solo dal 10 agosto 2016, così da consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori della filiera alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. Le nuove tabelle sostituiscono integralmente la colonna relativa al clorpirifos e ridefiniscono gli LMR per una vasta gamma di prodotti vegetali e alcuni prodotti di origine animale.

Riduzione e fissazione degli LMR per numerosi prodotti vegetali

Sulla base del parere motivato EFSA del 12 giugno 2015 e degli sviluppi tecnici dei laboratori di riferimento, molti LMR sono abbassati. Per diversi prodotti gli LMR sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica, in particolare per alcuni frutti, ortaggi e altre colture per cui l’uso non è più avvalorato.

Nuovi valori per gruppi di prodotti specifici

L’allegato stabilisce valori differenziati per frutta, ortaggi, cereali, tè, caffè, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale. Tra gli esempi: mandarini 1,5 mg/kg; mele, pere e pesche 0,01 mg/kg; banane 3 mg/kg; melanzane 0,4 mg/kg; pomodori e peperoni 0,01 mg/kg; cavoli cappucci, cavoli cinesi, carciofi e porri 0,01 mg/kg; carne di pollame 0,05 mg/kg; latte e uova 0,01 mg/kg.

Regola specifica per il barbaforte/cren

Per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie, il livello massimo di residui applicabile è quello fissato per il medesimo prodotto nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero, tenendo conto delle variazioni dovute alla trasformazione (essiccatura) ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Decorrenza e applicazione temporale

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 10 agosto 2016, concedendo così un periodo transitorio per l’adeguamento di Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionale

Testo integrale

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