Cassazione Penale, Ordinanza n. 19735/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per un tentativo di furto in abitazione aggravato, commesso in concorso con altri. L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti contestati, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse errato nel negare l'unicità del disegno criminoso. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della tenuta logico-argomentativa della decisione e non consente una nuova valutazione delle acquisizioni processuali; ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato il notevole intervallo temporale tra i fatti e i frequenti periodi di detenzione, elementi incompatibili con la sussistenza della continuazione.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato come norma incriminatrice relativa al tentativo del reato contestato in primo grado e confermato in appello.
art. 110 c.p.
richiamato per la contestazione del concorso di persone nel reato.
art. 624-bis c.p.
richiamato quale fattispecie base del furto in abitazione/di pertinenze, contestato nella forma tentata e aggravata.
art. 625 c.p.
richiamato per le aggravanti del reato patrimoniale contestato.
art. 606 c.p.p.
la Corte precisa che il vizio deducibile in cassazione è quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con le massime di esperienza o con le altre affermazioni della sentenza, non potendosi svolgere una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 606 c.p.p.
richiamato nel passaggio in cui si afferma che la motivazione della sentenza impugnata non presenta vizi riconducibili alla nozione di vizio motivazionale censurabile in cassazione.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza penale è limitato alla verifica della coerenza logica dell'apparato argomentativo e non consente una nuova valutazione delle prove o delle acquisizioni processuali.
- La deduzione del vizio di motivazione è infondata quando la sentenza impugnata offre una spiegazione non manifestamente illogica e coerente con massime di अनुभवienza e con gli elementi valorizzati dal giudice di merito.
- In tema di continuazione, è legittimo escludere l'unicità del disegno criminoso quando risultino un lungo intervallo temporale tra i fatti e periodi di detenzione tali da interrompere verosimilmente ogni progettualità unitaria, salvo che vi siano specifiche e contrarie risultanze probatorie.
- La mera prospettazione difensiva di un diverso apprezzamento dei fatti non integra, di per sé, un vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. se la motivazione della decisione di merito è congrua e non illogica.
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