Sentenza n. 259/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione n. 1732 del 30.9.2025, pubblicata in data 1.10.2025, del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto nominato con D.G.R. n. 372 del 26.3.2025, avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI RILIEVO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE PER LA DURATA DI ANNI 6 RINNOVABILE DI ANNI 2 (1+1), DI SISTEMI ANALITICI AD ALTA AUTOMAZIONE, INTERFACCIATI BIDIREZIONALMENTE CON MODALITÀ HOST-QUERY E DI TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI DI ROUTINE ED URGENZA DI CHIMICA CLINICA, ISE ED IMMUNOMETRIA, COMPRENSIVA DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK, DA DESTINARSI AL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DEL NUOVO OSPEDALE “SAN CATALDO” DI TARANTO. AGGIUDICAZIONE”, con riferimento al lotto unico e indivisibile, CIG B4CAC2BED9, avente ad oggetto la fornitura in regime di service di sistemi analitici ad alta automazione necessari all'esecuzione di esami diagnostici di chimica clinica ed immunoterapia, recante l'aggiudicazione della relativa procedura di gara in favore dell'RTI Abbott - DE.PA. IMPIANTI - Studio d'Ingegneria S.r.l.; b) della comunicazione di aggiudicazione della relativa procedura di gara trasmessa in data 1.10.2025 a Roche Diagnostics S.p.A.; c) della proposta di aggiudicazione, della graduatoria finale e di tutti i verbali di gara e delle connesse operazioni e valutazioni, anche nella parte in cui dispongono l'aggiudicazione a favore dell'RTI Abbott - DE.PA. IMPIANTI - Studio d'Ingegneria; d) ove occorra, in subordine, dell'intera lex specialis di gara e dei chiarimenti resi dalla Stazione appaltante, nonché della delibera di indizione, dei relativi allegati e atti presupposti; e) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso; e per la condanna, previo accertamento del diritto di accesso da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm. dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto a trasmettere a Roche Diagnostics S.p.a. tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dell'RTI aggiudicatario, come esplicitato in narrativa; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per l'accertamento del diritto della ricorrente, in accoglimento dei motivi di censura, di conseguire l'aggiudicazione, anche a mezzo di subentro, per l'intera durata dell'affidamento o, in via gradata, a conseguire il risarcimento per equivalente; e per la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma specifica (con l'aggiudicazione anche tramite subentro di Roche Diagnostics S.p.a.) ovvero, in subordine, per equivalente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Roche Diagnostics S.p.a in data 18 novembre 2025: per l’annullamento dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per l'accertamento del diritto della ricorrente, in accoglimento dei motivi di censura, di conseguire l'aggiudicazione, anche a mezzo di subentro, per l'intera durata dell'affidamento o, in via gradata, a conseguire il risarcimento per equivalente; e per la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma specifica (con l'aggiudicazione anche tramite subentro di Roche Diagnostics S.p.a.) ovvero, in subordine, per equivalente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Abbott S.r.l. in data 11 dicembre 2025: - per l’annullamento dei medesimi atti impugnati dal Roche Diagnostics S.p.a. mediante il ricorso principale, integrato dal ricorso per motivi aggiunti e, in particolare, tra gli altri, della deliberazione di aggiudicazione n. 1732 del 30.9.2025, pubblicata in data 1.10.2025, del Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto nominato con D.G.R. n. 372 del 26.3.2025 e i relativi allegati, di tutti i verbali di gara (doc. 2, 2a, 2b e 2c di Roche) e della disciplina di gara nelle parti di cui in esposizione, nonché di ogni altro atto collegato, presupposto, conseguenziale e/o connesso, anche non conosciuto, limitatamente alle parti di cui in esposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a favore del RTI con mandataria Abbott S.r.l. di una procedura aperta per la fornitura in regime di service di sistemi analitici ad alta automazione e materiali per esami diagnostici
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roche Diagnostics S.p.A., mandataria del RTI classificatosi secondo con 96,33 punti, ha impugnato l'aggiudicazione disposta dall'ASL Taranto a favore del RTI con mandataria Abbott, primo classificato con 99,11 punti, chiedendo anche l'accesso alla documentazione tecnica, poi integralmente ostesa, l'inefficacia del contratto, il subentro o il risarcimento. Il ricorso introduttivo contestava l'attribuzione dei punteggi all'offerta dell'aggiudicataria con riferimento ai requisiti n. 1, 7, 10, 24 e 26 della griglia di valutazione. Con i motivi aggiunti Roche deduceva, inoltre, che l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per: mancata indicazione della soluzione salina; violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica per l'indicazione dei costi di precedenti commesse analoghe; omessa previsione di banconi di appoggio per alcuni analizzatori; mancanza della marcatura CE IVD per un aliquotatore; mancata dichiarazione di compatibilità di un reagente di terza parte. Il ricorso incidentale dell'aggiudicataria contestava a sua volta la mancata esclusione del RTI Roche e l'errata attribuzione di punteggi, deducendo, tra l'altro, carenza di idoneità professionale, indicazione di progetti realizzati da terzi, irregolare sottoscrizione dell'offerta, incompletezza del piano di formazione e del sistema di archiviazione refrigerato, nonché l'errata valutazione di un criterio tecnico.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti. Quanto alle contestazioni sui punteggi, ha ribadito che la valutazione delle offerte tecniche costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata solo in presenza di manifesta illogicità, abnormità, palese inattendibilità o travisamento. Le censure di Roche prospettavano interpretazioni alternative dei criteri di gara e comparazioni soggettive tra le offerte, senza dimostrare errori manifesti o oggettivi. In particolare, la capacità di carico e la produttività dovevano essere valutate secondo la formulazione della lex specialis; il requisito n. 7 era valutabile con meccanismo on/off; i punteggi relativi alle apparecchiature connettibili non risultavano manifestamente illogici; le contestazioni sul carry over e sul re-run/reflex si fondavano su valutazioni comparative non oggettive; la connessione logica al track era valorizzabile poiché il disciplinare non imponeva una connessione fisica. Quanto alle cause di esclusione dedotte con i motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto che la soluzione polifunzionale offerta dall'aggiudicataria fosse utilizzabile in alternativa alla soluzione salina e, comunque, che il capitolato imponesse all'aggiudicatario la fornitura gratuita dei consumabili necessari anche se non espressamente indicati. L'indicazione dei prezzi di precedenti commesse non violava il divieto di commistione, perché non anticipava il prezzo della gara in corso e riguardava forniture diverse; inoltre, il disciplinare richiedeva l'elenco dei progetti analoghi e i relativi importi potevano descriverne la rilevanza. I banconi non erano supporti specifici necessari al funzionamento degli analizzatori e l'offerta comprendeva un numero di banconi conforme al minimo richiesto, senza prova dell'insufficienza. L'aliquotatore, appartenendo alla fase preanalitica, non era un dispositivo medico-diagnostico in vitro soggetto all'obbligo di marcatura CE IVD. Infine, la mancata dichiarazione autonoma di compatibilità del reagente di terza parte non giustificava l'esclusione, poiché la compatibilità risultava dal manuale d'uso, era indubbia e non era contestata in concreto; un'interpretazione formalistica sarebbe stata contraria al principio del risultato. Il ricorso incidentale di Abbott è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale consentiva all'aggiudicataria di conservare l'aggiudicazione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 36/2023
considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale
Il principio del risultato impone di interpretare le prescrizioni della lex specialis in modo non meramente formalistico quando la finalità sostanziale perseguita dalla prescrizione risulti comunque assicurata.
art. 7.2 del disciplinare di gara
un elenco dei progetti già realizzati per interventi analoghi a quello oggetto della presente procedura e una loro sintetica descrizione corredato da immagini fotografiche
La disposizione consentiva l'indicazione di elementi descrittivi, inclusi gli importi di precedenti commesse, senza integrare violazione del divieto di commistione in assenza di effettiva anticipazione dell'offerta economica della gara in corso.
art. 36, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il rigetto del ricorso principale lascia intatta l'aggiudicazione conseguita dall'aggiudicataria.
art. 42, comma 1, c.p.a.
Il ricorso incidentale dell'aggiudicataria, volto a contestare la posizione della seconda classificata, perde interesse quando il ricorso principale di quest'ultima è respinto.
art. 2, n. 4, Regolamento UE 2017/746
L'accessorio del dispositivo medico-diagnostico in vitro deve coadiuvare il dispositivo nella fase analitica; i sistemi di aliquotazione preanalitici, strutturalmente autonomi rispetto all'analisi, non rientrano nella nozione di dispositivo medico-diagnostico in vitro soggetto a marcatura CE IVD.
Massime di principio
- La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei punteggi costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione e può intervenire soltanto in presenza di manifesta illogicità, abnormità, palese inattendibilità o travisamento oggettivo dei fatti.
- Le censure contro i punteggi sono inammissibili quando si limitano a proporre una diversa interpretazione dei criteri della lex specialis o una comparazione soggettiva tra le offerte, senza dimostrare un errore tecnico manifesto o un'irragionevolezza evidente.
- Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non opera in senso assoluto: occorre verificare se gli elementi economici inseriti nell'offerta tecnica siano concretamente idonei ad anticipare il contenuto dell'offerta economica relativa alla gara in corso. L'indicazione dei prezzi di precedenti commesse analoghe, riferite a forniture diverse, non determina di per sé l'esclusione.
- Quando la lex specialis impone all'aggiudicatario di fornire gratuitamente i consumabili necessari all'esecuzione della prestazione anche se non espressamente indicati nell'offerta, l'omessa indicazione di uno specifico consumabile non comporta l'esclusione, purché l'obbligo di fornitura risulti comunque operante e non sia compromessa la funzionalità della proposta.
- La mancanza di una dichiarazione autonoma di compatibilità di un reagente non giustifica l'esclusione quando la compatibilità risulti obiettivamente dal manuale d'uso del prodotto, sia sostanzialmente indiscussa e la prescrizione della lex specialis risulti comunque soddisfatta nella sua finalità; il principio del risultato impedisce applicazioni meramente formalistiche.
- Una volta respinto il ricorso principale dell'impresa seconda classificata, il ricorso incidentale dell'aggiudicataria diretto a contestare la partecipazione o il punteggio della ricorrente principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'aggiudicataria conserva il bene della vita costituito dall'aggiudicazione.
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