Sentenza del 01/06/2021 n. 5355 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Successione nelle obbligazioni - ex soci - sussiste successione degli ex soci nelle obbligazioni tributarie a prescindere dalle somme riscosse in base al bilancio di liquidazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento per euro 156.990,47 notificata all'ex socio liquidatore dopo la cancellazione della società dal registro imprese. Quest'ultimo sosteneva che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la responsabilita' dei soci dopo la cancellazione e' limitata a quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione e che quindi l'atto fosse nullo; l'Agenzia contestava tale interpretazione, ritenendo valida la notifica ai soci come successori per le obbligazioni tributarie non definite in liquidazione.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate e' stato accolto. La Corte d'appello ha ritenuto infondato il ragionamento del primo giudice, richiamando la giurisprudenza di legittimita' secondo cui gli ex soci possono essere considerati successori attivi delle obbligazioni tributarie non definite al termine della liquidazione e quindi le notifiche direttamente ai soci sono valide. La cartella di pagamento e' stata confermata e la parte appellata e' condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Norma che disciplina la responsabilita' dei soci dopo la cancellazione della societa', richiamata dal contribuente per sostenere che la responsabilita' sarebbe limitata alle somme effettivamente ricevute in liquidazione. La Corte, richiamando la Cassazione, ha pero' escluso che tale limite impedisca all'Amministrazione finanziaria di agire nei confronti dei soci per obbligazioni non definite in liquidazione, individuando nei soci i successori per le obbligazioni residue.
art. 96 c.p.c.
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio; la Corte ha disposto la condanna alle spese e la loro quantificazione con riferimento ai parametri e ai limiti previsti, applicando la normativa processuale sulle spese.
Cass. sez. civ. n. 9094/2017
Giurisprudenza utilizzata dal giudice d'appello per sostenere il principio della natura dinamica dell'interesse dell'Agenzia a ottenere un titolo esecutivo nei confronti dei soci anche quando vi sia possibilita' di sopravvenienze attive o beni non contemplati nel bilancio di liquidazione.
Cass. n. 12953/2017
Decisione che conferma la validita' della notifica dell'atto impositivo ai soci di una societa' cessata, considerandoli successori per le obbligazioni non definite in liquidazione.
Sezioni Unite Cassazione (giurisprudenza di riferimento)
Orientamento delle Sezioni Unite secondo cui i soci vanno individuati come coloro destinati a succedere nei rapporti debitori della societa' cancellata non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dall'avere o meno goduto di riparto in liquidazione.
Massime di principio
- La notifica di atti tributari a ex soci di una societa' cancellata e' valida quando riguarda obbligazioni non definite al termine della liquidazione: i soci sono considerati successori sul lato passivo.
- La responsabilita' degli ex soci per obbligazioni tributarie non si esaurisce automaticamente sulla base del riparto indicato nel bilancio finale di liquidazione; l'Amministrazione puo' agire anche se dai conti di liquidazione non emergono somme disponibili.
- L'interesse dell'Amministrazione finanziaria ad agire ha carattere dinamico: la possibile esistenza di beni o sopravvenienze attive non contemplate nel bilancio non osta all'esercizio dell'azione verso i soci.
- La tesi difensiva basata sull'art. 2495 c.c. (limitazione della responsabilita' ai soli importi percepiti) e' contrastata dall'orientamento della Cassazione che privilegia la tutela del credito fiscale residuo non definito in liquidazione.
- Dal punto di vista processuale, l'appello deve essere tempestivo secondo i termini di legge (il termine di sei mesi decorre dalla data di deposito della sentenza nel registro) e le spese seguono la soccombenza.
- In situazioni analoghe il contribuente puo' comunque tentare di dimostrare che tutte le obbligazioni sono state effettivamente estinte in liquidazione o che la notifica e' formalmente inesatta, ma la sola produzione del bilancio finale di liquidazione non basta necessariamente a escludere la responsabilita' fiscale degli ex soci.
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