Sentenza del 01/06/2021 n. 364 - Comm. Trib. Prov. Aquila
Contributo Unificato Tributario - Quando la richiesta di annullamento si riferisce alla fase dell'intimazione e esecutiva l'importo va computato tenendo conto dei prodromici avvisi di accertamento - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'intimazione/esecuzione (atto di pignoramento e connessi) chiedendo l'annullamento e/o la declaratoria di estinzione per alcune cartelle; contestava l'integrazione del Contributo Unificato Tributario (CUT) richiesta in appello (integrazione di €430), sostenendo che in primo grado aveva versato correttamente CUT pari a €250 e che, valutando il valore della controversia basato sul singolo atto impugnato (pignoramento), non sarebbe dovuta alcuna integrazione. La resistente ha ribattuto che il CUT si calcola in relazione al petitum e agli atti oggetto dell'impugnazione, quindi doveva tener conto degli atti presupposti e dell'ammontare complessivo del tributo non versato risultante dai prodromici avvisi di accertamento.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha ritenuto che il CUT debba essere calcolato con riferimento al petitum e, quando l'impugnazione riguarda la fase di intimazione/esecutiva, tenendo conto degli atti presupposti (prodromici avvisi di accertamento) e dell'ammontare complessivo del tributo non versato. Nel caso specifico gli avvisi di intimazione impugnati erano riferiti a plurimi avvisi di accertamento; pertanto l'importo dovuto è stato correttamente determinato in base a tali atti presupposti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in €177,50, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Contributo Unificato Tributario (CUT)
Il CUT si calcola in rapporto al petitum e agli atti impugnati; se l'impugnazione riguarda atti relativi alla fase di intimazione/esecutiva, il calcolo deve considerare anche gli atti presupposti (avvisi di accertamento) e l'ammontare complessivo del tributo non versato.
Principio del petitum (valore della controversia determinato in base agli atti impugnati)
Per la determinazione del CUT occorre fare riferimento all'oggetto della domanda giudiziale (petitum). Tuttavia, quando il petitum mira all'annullamento o incide sulla fase esecutiva, si includono anche le conseguenze sugli atti presupposti e sul relativo valore del tributo.
Massime di principio
- Il CUT va calcolato rispetto al petitum: è essenziale specificare chiaramente nella domanda quali atti si vogliono impugnare e quale rimedio si chiede (annullamento vs declaratoria di estinzione).
- Se l'impugnazione riguarda atti della fase di intimazione o esecutiva (p.es. pignoramento), il valore ai fini del CUT può comprendere gli atti presupposti (avvisi di accertamento) e l'ammontare complessivo del tributo non versato, anche se formale l'atto impugnato è il pignoramento.
- Per evitare integrazioni o determinazioni sfavorevoli del CUT, il ricorrente dovrebbe: 1) delimitare con precisione il petitum; 2) dichiarare esplicitamente se si chiede solo la declaratoria di estinzione o l'annullamento; 3) quantificare il valore della controversia; 4) valutare preventiva integrazione del CUT se il petitum può ricomprendere somme rilevanti derivanti da atti presupposti.
- In caso di ambiguità del petitum, il giudice può considerare le finalità e le richieste effettive contenute negli atti difensivi (es. richieste formulate in udienza) per determinare il valore rilevante ai fini del CUT.
- Le spese seguono la soccombenza: il ricorrente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese di lite e degli accessori di legge.
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