Sentenza del 01/06/2021 n. 1748 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Divieto di ius novorum in appello - Preclusioni - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTP che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contro avviso di accertamento per maggiori imposte (IRES, IRAP e IVA anno 2009). L'Ufficio contestava, tra l'altro: costi non inerenti per forniture a punti vendita dati in affitto; quote di ammortamento di capannone; costi non documentati o genericamente documentati (arredi, fatture non originali, fatture emesse da fornitore con attività diversa); spese per sponsorizzazioni la cui effettività della controprestazione non era stata provata. In appello l'Agenzia denunciava omissioni di pronuncia e carenze motivazionali della sentenza di primo grado nonché l'incompletezza del trattamento di specifiche voci di recupero.
La decisione
La CTR ha riunito gli appelli, rigettato le eccezioni preliminari della società (tardività e inammissibilità), ritenuto valida la delega alla firma dell'avviso e accolto in parte l'appello dell'Agenzia. Sono stati riformati i punti in cui i giudici di primo grado non avevano valutato o avevano motivato in modo insufficiente: è stato confermato il recupero relativo ad arredi la cui documentazione era generica, confermata l'indetraibilità relativa a fatture ritenute non originali ("caciocavalli") e confermati i recuperi relativi a fatture emesse da fornitore la cui attività non coincideva con le prestazioni fatturate. Sui contributi/sponsorizzazioni la CTR ha affermato che la presunzione di inerenza è applicabile solo se il contribuente prova l'effettiva attività promozionale nel periodo considerato; in mancanza la deduzione è disconosciuta. L'appello incidentale della società è stato rigettato. Condanna della società al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia per euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992 art. 56
Disciplina la limitazione alle 'domande' in appello; la differenza terminologica con l'art. 57 viene interpretata dalla CTR come escludente i 'motivi' dalla preclusione del divieto di ius novorum, consentendo precisazioni di elementi già presenti nell'atto introduttivo.
d.lgs. 546/1992 art. 57
Preclusione alle questioni nuove in appello; la CTR evidenzia che l'articolo impedisce l'introduzione di domande nuove ma non necessariamente la precisazione di motivi già dedotti.
DPR 600/1973 art. 42
Prevede che l'avviso di accertamento debba essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da funzionario della carriera direttiva delegato; la prova della delega può essere effettuata dall'Amministrazione e, se fornita, rende l'atto valido.
TUIR (DPR 917/1986) art. 109
Richiede certezza e determinazione della documentazione probatoria dei costi; fatture con descrizioni generiche o non originali possono giustificare il disconoscimento della deducibilità.
Legge 289/2002 art. 90 comma 8
Riconosce una presunzione legale di natura pubblicitaria (inerenza/deducibilità) per le sponsorizzazioni a società sportive dilettantistiche a condizione che ricorrano i requisiti formali e la prova dell'effettiva attività promozionale; la presunzione è assoluta e l'onere probatorio sul contribuente per dimostrare i requisiti.
Codice di procedura civile art. 112
Imposta l'obbligo per il giudice di pronunciarsi su tutti i punti della controversia; l'omessa pronuncia su questioni dedotte nell'atto può costituire motivo di appello e determinare la riforma quando la mancanza di valutazione è rilevante.
Cassazione, sent. n. 5160/2020 (giurisprudenza)
Ricorda che il divieto di domande nuove in appello si applica anche all'Amministrazione finanziaria e limita l'ampliamento della causa petendi; la CTR distingue però tra integrazione non consentita e precisazione di elementi già indicati nell'atto impositivo.
Massime di principio
- Divieto di ius novorum in appello: non è possibile introdurre domande nuove in appello, ma è ammessa la precisazione o l'ampliamento dei motivi connessi alla stessa causa petendi già contenuta nell'atto impositivo, se non si tratta di nuova pretesa sostanziale.
- Validità della firma dell'atto impositivo: la delega di firma (delega interna) è sufficiente se documentata; l'Amministrazione deve fornire la prova della delega quando contestata dalla parte.
- Documentazione contabile: le fotocopie di fatture prive degli originali non sono di norma idonee a provare la detrazione/deducibilità salvo che il contribuente dimostri l'impossibilità di conservare gli originali per causa non a lui imputabile.
- Fatture con descrizioni generiche: la mancanza di determinatezza nella descrizione del bene/servizio può legittimare il disconoscimento della spesa ai fini fiscali (art.109 TUIR).
- Sponsorizzazioni a società dilettantistiche: la legge prevede una presunzione di inerenza/deducibilità a condizione che sussistano i requisiti normativi; il contribuente deve provare l'effettiva attività promozionale riferita al periodo d'imposta contestato con documentazione idonea e temporalmente certa.
- Omessa pronuncia del giudice: l'art.112 c.p.c. impone al giudice di decidere su tutte le questioni dedotte; omissioni rilevanti nella motivazione possono comportare riforma in appello.
- Onere della prova: il contribuente ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza e temporalità delle prestazioni pubblicitarie e la correttezza dei documenti che giustificano i costi, mentre l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare la legittimità dell'atto quando la parte contesta formalmente la delega o altri vizi formali.
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