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Sentenza

Sentenza del 01/06/2021 n. 2807 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Reddito dei fabbricati - Artt. 26 e 37, d.P.R. 917/86 - Reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo - Canoni non percepiti - Reddito tassabile fino alla risoluzione del contratto o alla convalida di sfratto - È tale - Retroattività della risoluzione - Art.1458 c.c. - Effetti su prestazioni già eseguite - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Verifica della tassabilità dei canoni di locazione non percepiti per morosità in relazione agli immobili locati per fini diversi da quello abitativo: se tali canoni devono essere inclusi nel reddito dei fabbricati fino alla risoluzione del contratto o se la risoluzione retroattiva (ex art.1458 c.c.) può escludere dal reddito prestazioni già dovute e non riscosse.

La decisione

Sulla base del combinado degli artt. 26 e 37 del d.P.R. n. 917/86, il reddito degli immobili locati per fini non abitativi si determina in relazione al reddito locativo finché il contratto di locazione è in essere. Di conseguenza i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile sino al momento in cui interviene la risoluzione del contratto o un provvedimento giudiziale di convalida dello sfratto. Non è possibile invocare la retroattività della risoluzione ai sensi dell'art.1458 c.c. per escludere dal reddito prestazioni già eseguite, poiché nei contratti a esecuzione continuata o periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La pronuncia conferma la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. 27444/2020, 20661/2020, 12332/2019, 348/2019, 651/2012, 19240/2016).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 26

    Individua i criteri di determinazione del reddito dei fabbricati; applicato in combinato con l'art.37, delimita la tassazione del reddito locativo in rapporto alla sussistenza del contratto di locazione.

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 37

    Disciplina il reddito degli immobili locati per fini diversi dall'abitativo; interpreta il reddito locativo come prodotto fino alla cessazione del rapporto contrattuale, facendo rimanere imponibili anche i canoni non percepiti finché il contratto perdura.

  • codice civile, art. 1458

    Regola gli effetti della risoluzione per inadempimento; la giurisprudenza interpreta che, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non opera retroattivamente rispetto alle prestazioni già eseguite, quindi non può eliminare l'imponibilità di canoni già maturati e non percepiti.

Massime di principio

  • Per i contratti di locazione non abitativa il reddito locativo è tassabile finché il contratto è in vita: i canoni maturati e non incassati per morosità sono reddito imponibile fino a risoluzione o convalida di sfratto.
  • La risoluzione del contratto ha efficacia ex tunc solo nei limiti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza: nei rapporti a prestazioni periodiche l'effetto non si estende alle prestazioni già eseguite, quindi non elimina la tassazione di canoni già maturati.
  • Per escludere fiscalmente canoni non percepiti è necessario ottenere un provvedimento formale che accerti la cessazione del rapporto (es. sentenza di risoluzione o convalida di sfratto) e documentare tale evento in modo tempestivo.
  • La pianificazione fiscale del locatore deve prevedere la tempestiva azione giudiziale per la risoluzione o lo sfratto se si vuole impedire l'imputazione dei canoni non percepiti a reddito di esercizi precedenti.
  • In assenza di specifica deroga normativa (come quella prevista per i contratti abitativi dalla l. n. 431/1998, art.8), non è possibile utilizzare la mera circostanza della morosità per escludere i canoni dal reddito senza atto formale di risoluzione o convalida.

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