Sentenza del 01/06/2021 n. 363 - Comm. Trib. Prov. Aquila
Contributo Unificato Tributario - Computato in ragione degli atti oggetto dell'impugnazione ivi compresi quelli presupposti - Sussiste - Applicabilità dei principi del contenzioso amministrativo - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un atto di irrogazione di sanzione di euro 948,00 per presunto omesso/insufficiente versamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) di euro 474,00 relativo a un controricorso incidentale per Cassazione. Il ricorrente sosteneva che erano già stati versati due contributi unificati e quindi nulla era dovuto, richiamando la sentenza COGUE n. 6/15. La resistente ha eccepito che la citata sentenza riguarda il processo amministrativo e non si applica al processo tributario, il quale ha regole specifiche che richiedono di considerare, per il calcolo del CUT, gli atti accertativi e gli avvisi prodromici sottesi alla domanda giudiziale.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha stabilito che, nel processo tributario, l'importo del CUT si computa con riferimento al petitum e tenendo conto degli atti oggetto dell'impugnazione e di quelli presupposti (avvisi di accertamento prodromici). L'ampliamento del thema decidendum derivante dal ricorso incidentale ha fatto sorgere l'obbligo di versamento del CUT relativo agli atti presupposti; per il mancato versamento è stata legittimamente irrogata la sanzione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 177,50 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Sentenza COGUE n. 6/15
per i processi amministrativi, contrariamente a quanto è previsto per i processi civili, l'importo del contributo unificato non è vincolato al valore lite e, per particolari materie di diritto amministrativo, sono fissati importi specifici
La pronuncia è riferita al processo amministrativo e mira a criteri di determinazione del CUT diversi da quelli civili, con una finalità di equità tra operatori. Nel caso di specie la Commissione ritiene tale principio non applicabile al processo tributario.
Regole del processo tributario sul calcolo del CUT
Nel processo tributario il CUT si calcola avendo riguardo alla domanda (petitum) e agli atti impugnati, inclusi gli atti presupposti e gli avvisi di accertamento prodromici; se con atti incidentali o ampliativi si estende il thema decidendum, rilevano ai fini del CUT anche gli importi relativi a tali atti, con conseguente obbligo di versamento e possibile irrogazione di sanzioni per omissione/insufficiente versamento.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario il contributo unificato va calcolato considerando il petitum e tutti gli atti impugnati, compresi gli atti presupposti (es. avvisi di accertamento) che comportino un ampliamento della controversia.
- Giurisprudenza relativa al processo amministrativo (es. COGUE n.6/15) non è automaticamente applicabile al processo tributario: verificare sempre la portata soggettiva e materiale della pronuncia citata.
- Se con un'impugnazione incidentale o ampliativa si introduce o si valorizza un nuovo profilo relativo ad atti accertativi, ciò può aumentare l'ammontare del CUT dovuto e, in caso di mancato versamento, giustificare sanzioni.
- In caso di soccombenza la parte perdente può essere condannata alle spese di lite; in materia di CUT è prudente verificare e provvedere al corretto versamento prima di promuovere atti che ampliano la lite.
- Per valutare rischi e oneri procedurali, chi impugna dovrebbe considerare non solo l'importo principale contestato ma anche gli eventuali atti presupposti che possano influire sul calcolo del contributo unificato.
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