Cassazione Penale, Ordinanza n. 25667/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per abbandono di animali. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 727 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse il reato; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di contestazioni già esaminate e perché investiva apprezzamenti di fatto non manifestamente illogici. In fatto, l'imputato, dopo aver ricevuto notifica il 9 dicembre 2021 della nota relativa al proprio animale ricoverato nel canile dal 18 novembre 2021, si era presentato presso la struttura solo il 24 febbraio 2022, senza fornire giustificazioni per il protratto disinteresse. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; anche tale motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la difesa non aveva allegato elementi utili e, comunque, la durata del protratto abbandono escludeva la particolare tenuità dell'offesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, sul piano sostanziale, la valutazione di merito sulla sussistenza della contravvenzione di abbandono di animali ex art. 727 c.p., ritenendo corretta l'interpretazione secondo cui l'"abbandono" comprende non solo il distacco volontario, ma anche trascuratezza, disinteresse, inerzia e mancanza di attenzione verso l'animale. Ha inoltre escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. per la condotta complessivamente accertata, caratterizzata da un periodo prolungato di abbandono. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 727 c.p.
La nozione di abbandono di animali non si limita al distacco volontario, ma comprende anche trascuratezza, disinteresse, inerzia e mancanza di attenzione, anche in forma colposa.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede elementi specificamente allegati e valutabili; non è configurabile quando la condotta presenti un protratto disinteresse e una durata significativa dell'abbandono.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità non sia imputabile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Integra la contravvenzione di abbandono di animali non solo il comportamento di volontario distacco dall'animale, ma anche ogni condotta di trascuratezza, disinteresse o inerzia che denoti mancanza di assistenza e attenzione nei confronti dell'animale.
- Le censure di legittimità che si limitano a riproporre questioni di fatto già vagliate dai giudici di merito, senza evidenziare manifeste illogicità della motivazione, sono inammissibili.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in presenza di una condotta protratta nel tempo e connotata da persistente disinteresse, specie se la difesa non allega elementi specifici idonei a sostenerne la configurabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo manchi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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