Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/07/2018 n. 2787 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRAP - Presupposto - Organizzazione e produzione della ricchezza aggiuntiva - Onere della prova incombe all'ufficio - Azione di rimborso per asserita mancanza del presupposto di fatto - onere della prova incombe al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento all'IRAP e, in particolare, la sussistenza del presupposto dell'imposta: lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata, imprenditoriale o professionale, idonea a produrre una ricchezza aggiuntiva. In via generale, spetta all'Ufficio accertare e provare l'esistenza dell'organizzazione e della ricchezza aggiuntiva quando fonda su tali elementi la pretesa impositiva. Tuttavia, quando il contribuente agisce per ottenere il rimborso dell'IRAP già versata sostenendo che il presupposto non sussisteva, l'onere della prova dell'assenza di tale presupposto ricade sul contribuente ricorrente.

La decisione

Il principio affermato è che la ripartizione dell'onere probatorio varia in base al tipo di iniziativa processuale. Se l'Ufficio pretende l'imposta, deve dimostrare l'esistenza dell'autonoma organizzazione e della produzione di ricchezza aggiuntiva. Se invece il contribuente chiede il rimborso per mancanza del presupposto, deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, dimostrando l'assenza dell'organizzazione autonoma e della ricchezza aggiuntiva. Dal testo fornito non emerge l'esito concreto, in termini di accoglimento o rigetto, della domanda di rimborso.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    La norma è richiamata nel contesto dei controlli e della liquidazione delle imposte. Il principio riportato precisa però che, nel giudizio relativo alla pretesa impositiva, l'Ufficio deve provare il presupposto dell'IRAP, mentre nell'azione di rimborso promossa dal contribuente l'onere di dimostrare l'assenza del presupposto grava sul ricorrente.

Massime di principio

  • L'onere della prova dipende da chi assume l'iniziativa e dal contenuto della domanda: chi chiede il pagamento deve provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre chi chiede il rimborso deve provare i fatti che giustificano la restituzione.
  • In materia di IRAP, la mera esistenza di un'attività professionale o imprenditoriale non è necessariamente sufficiente: occorre verificare concretamente la presenza di un'autonoma organizzazione e di una ricchezza aggiuntiva.
  • Il contribuente che richiede il rimborso dovrebbe documentare l'assenza di dipendenti o collaboratori rilevanti, di beni strumentali eccedenti il minimo necessario e di una struttura organizzativa autonoma.
  • L'Ufficio non può limitarsi ad affermare genericamente l'assoggettabilità all'IRAP quando pretende l'imposta, ma deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare il presupposto organizzativo e produttivo.
  • La regola sull'onere probatorio non determina automaticamente la vittoria di una parte: l'esito dipende dalla completezza e dalla credibilità della prova fornita nel caso concreto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.