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Ordinanza

Ordinanza n. 43/2026 - Parma, Sezione 1

per l’annullamento della deliberazione di Consiglio del Comune di Gragnano Trebbiense n. 10 dell’11 aprile 2024, recante “Linee di indirizzo in merito all’utilizzo del 3% del territorio urbanizzato (L.R. 24/2017) per la stesura del redigendo P.U.G.”, pubblicata sull’albo pretorio dal 13 al 28 aprile 2024 e successivamente modificata; - del “parere preliminare – ambito di possibile localizzazione dell'espansione degli insediamenti commerciali e/o direzionali, denominato Mamago di Sopra 1PF” redatto dal Comune di Gragnano Trebbiense in data 27 marzo 2024 e trasmesso alla ricorrente in pari data; ……………….per la declaratoria di nullità… - dell’allegato “A” alla deliberazione di Consiglio del Comune di Gragnano n. 10 dell’11 aprile 2024; - della deliberazione di Consiglio del Comune di Gragnano n. 10 dell’11 aprile 2024.

Giustizia amministrativa202400149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare comunale recante linee di indirizzo per l’utilizzo del 3% del territorio urbanizzato ai fini della redazione del PUG, nonché parere preliminare sulla possibile localizzazione di un’espansione commerciale e/o direzionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale e il parere preliminare relativi alla possibile localizzazione di un’espansione degli insediamenti commerciali e/o direzionali, chiedendo inoltre la declaratoria di nullità dell’allegato alla deliberazione e della deliberazione stessa. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha rilevato che non risultava recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito, anche in ragione della risalenza della controversia.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito della controversia e non ha dichiarato l’improcedibilità. Ha disposto incombenti istruttori finalizzati a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione e l’aggiornamento della situazione sostanziale e processuale. La società ricorrente dovrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, dichiarare motivatamente se persiste l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla vicenda, comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Il Comune resistente dovrà verificare la completezza della propria attività difensiva e integrarla se necessario, riferendo inoltre su eventuali sopravvenienze o circostanze idonee a evidenziare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha avvertito che l’inerzia delle parti rispetto agli incombenti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., anche quale elemento per desumere la sopravvenuta carenza di interesse e, quanto alla parte ricorrente, potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    L’inerzia della parte ricorrente dopo un’ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell’interesse può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, quando il comportamento processuale manifesti in modo implicito ma inequivoco il disinteresse attuale alla decisione.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti e la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori possono essere valutati dal giudice anche ai fini probatori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La condotta processuale delle parti può concorrere alla valutazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • L.R. 24/2017

    utilizzo del 3% del territorio urbanizzato

    La normativa regionale è richiamata nell’oggetto della deliberazione impugnata, ma l’ordinanza non ne interpreta specificamente le disposizioni.

Massime di principio

  • Quando il giudice dispone incombenti istruttori per verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, la parte ricorrente deve dichiarare motivatamente l’attualità dell’interesse e aggiornare la situazione di fatto e di diritto, documentando le eventuali sopravvenienze e indicando le ulteriori esigenze istruttorie.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori diretti ad accertare la permanenza dell’interesse può essere valutata dal giudice, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., come elemento significativo della sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’inerzia della parte ricorrente successiva a un’ordinanza istruttoria specificamente finalizzata a verificare la permanenza dell’interesse può integrare una manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e giustificare la successiva dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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