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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 4300 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento IRPEG e ILOR e l’avviso di rettifica IVA relativi al 1997, con cui l’Amministrazione aveva escluso le agevolazioni fiscali spettanti alle cooperative, ritenendo che l’attività concretamente svolta avesse carattere speculativo. La CTR aveva annullato gli atti perché non preceduti dal parere obbligatorio, sebbene non vincolante, degli organi di vigilanza previsto dal D.P.R. n. 601/1973, art. 14, comma 3. L’Agenzia ha sostenuto che tale parere fosse necessario soltanto per verificare i requisiti soggettivi e mutualistici della cooperativa, non anche per accertare concretamente la natura e le modalità dell’attività svolta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia e ha ritenuto assorbiti gli altri due. Ha stabilito che il parere preventivo degli organi di vigilanza è richiesto per la verifica dei requisiti soggettivi dell’ente cooperativo, ma non limita il potere ordinario dell’Amministrazione finanziaria di accertare, per ciascun periodo d’imposta, se l’attività concretamente svolta sia in realtà speculativa e non mutualistica. La sentenza della CTR Piemonte è stata cassata con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 14, comma 3

    Il procedimento di verifica dei "presupposti di applicabilità" prevede il preventivo parere degli organi di vigilanza.

    Il parere preventivo riguarda esclusivamente la verifica dei requisiti soggettivi e mutualistici della cooperativa. Non è invece necessario quando l’Amministrazione finanziaria disconosce le agevolazioni sulla base di dati concreti relativi alla natura speculativa dell’attività effettivamente svolta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 10

    Le condizioni sostanziali relative alla natura e alle modalità di svolgimento dell’attività produttiva possono essere verificate direttamente dagli uffici finanziari nell’esercizio del loro ordinario potere di accertamento.

  • Art. 360 c.p.c.

    La norma disciplina i motivi di ricorso per Cassazione invocati dall’Agenzia, tra cui la violazione di legge, l’omessa motivazione e la violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • Art. 112 c.p.c.

    L’Agenzia aveva denunciato che la CTR avesse annullato anche l’avviso IVA, sebbene la contestazione relativa all’art. 14 del D.P.R. n. 601/1973 fosse stata prospettata soltanto per IRPEG e ILOR; tale motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale richiede un parere preventivo degli organi di vigilanza, occorre distinguere tra verifica dei requisiti soggettivi dell’ente e verifica dell’attività concretamente svolta.
  • Il parere degli organi di vigilanza è normalmente necessario per contestare la qualifica mutualistica o altri requisiti soggettivi della cooperativa, ma non per accertare direttamente che l’attività svolta sia speculativa o incompatibile con l’agevolazione.
  • L’Amministrazione finanziaria può disconoscere le agevolazioni per il singolo periodo d’imposta sulla base di elementi concreti, anche se lo statuto della cooperativa è formalmente conforme ai principi mutualistici.
  • La conformità dello statuto ai requisiti mutualistici determina una presunzione di spettanza delle agevolazioni, ma tale presunzione può essere superata da prove concrete sulla gestione effettiva dell’attività.
  • In presenza di più tributi e più atti impositivi, il giudice deve verificare separatamente l’applicabilità della norma agevolativa a ciascun atto e imposta; un vizio riferibile a IRPEG e ILOR non si estende automaticamente all’IVA.

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