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Ordinanza

Ordinanza n. 20/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di Reggio Emilia ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202400109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Reggio Emilia ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Dall’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR rileva che non è stata recentemente svolta alcuna attività processuale idonea a dimostrare la permanenza dell’interesse alla decisione di merito. Per tale ragione dispone che il ricorrente dichiari motivatamente se intenda ancora coltivare il giudizio e, in caso affermativo, aggiorni e documenti la situazione relativa alla vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Chiede inoltre all’Amministrazione di verificare la completezza della propria difesa e di riferire su eventuali sopravvenienze rilevanti ai fini della cessazione della materia del contendere o della sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR non decide nel merito l’impugnazione. Dispone specifici incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, da adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il ricorrente deve chiarire se persista l’interesse alla decisione e aggiornare documentalmente la situazione; l’Amministrazione deve completare, se necessario, la propria attività difensiva e riferire sulle eventuali sopravvenienze. Il giudice avverte che l’inerzia delle parti, in particolare la mancata ottemperanza agli incombenti, potrà essere valutata come comportamento processuale indicativo della sopravvenuta carenza di interesse e potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non sono indicate statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    La mancata attività processuale della parte, anche dopo un’ordinanza istruttoria volta a verificare la permanenza dell’interesse, può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando dal comportamento processuale emerga in modo inequivoco il disinteresse attuale alla decisione.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti e la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori possono essere valutati dal giudice anche ai fini probatori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La condotta processuale delle parti può concorrere alla valutazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, in una causa amministrativa risalente, non risulti di recente alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre un’istruttoria finalizzata a verificare l’attualità dell’interesse e le eventuali sopravvenienze rilevanti.
  • La mancata ottemperanza della parte ricorrente a un’ordinanza istruttoria che le imponga di dichiarare e documentare la permanenza dell’interesse alla decisione può essere valutata, unitamente alle altre circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Il comportamento processuale delle parti e l’inerzia nell’adempimento degli incombenti istruttori possono essere utilizzati dal giudice anche per valutare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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