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Legge

L.R. Puglia 15/2000

Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1993, n. 20 concernente interventi per il potenziamento dei servizi socio - assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione.(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 15/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge pugliese interviene sulla disciplina delle IPAB, sostituendo l’art. 2 e abrogando gli artt. 3 e 4 della precedente legge regionale richiamata. Introduce l’approvazione regionale delle delibere su piante organiche del personale e fissa criteri, pareri e termini procedimentali. È stata però abrogata nel 2004, quindi oggi ha rilievo solo storico.

Modifiche alla disciplina regionale sugli interventi per le IPAB

Modifiche alla disciplina delle IPAB in Puglia

La legge regionale disciplina in modo puntuale alcune modifiche alla normativa pugliese sugli interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Puglia e oggi ha valore soltanto storico, poiché è stato abrogato.

Approvazione regionale delle piante organiche

La legge sostituisce la disciplina sulle deliberazioni delle IPAB relative alla determinazione e/o modifica delle piante organiche del personale. Tali deliberazioni sono soggette all’approvazione della Regione quando devono essere verificati:

  • la corrispondenza ai livelli assistenziali previsti dai regolamenti regionali;
  • la compatibilità con la dimensione dell’attività istituzionale.

Criteri applicativi e ruolo della Giunta regionale

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare regionale, deve determinare i criteri di corrispondenza e compatibilità entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta della Giunta; decorso tale termine, la Giunta può comunque adottare il provvedimento.

Conclusione dei procedimenti amministrativi

I procedimenti amministrativi relativi alle richieste degli enti sono conclusi con atto dirigenziale entro novanta giorni dalla data di ricezione delle domande.

Abrogazioni disposte

La legge abroga due disposizioni della legge regionale richiamata in materia IPAB, eliminandone gli articoli 3 e 4 dalla disciplina previgente.

Regime di efficacia e attualità

Il provvedimento è stato abrogato dall’art. 46, comma 2, lettera c), della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, come successivamente modificato, con salvezza di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 45 della medesima legge. Per questo motivo non ha più applicazione pratica ed è da considerarsi obsoleto.

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