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Legge

L.R. Puglia 22/2000

Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali.(•) (•) (•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 22/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 22/2000 fissava criteri e procedura per il riordino e il conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative non riservate all’esercizio unitario regionale, promuovendo l’esercizio associato dei comuni minori e il ruolo di programmazione, indirizzo e controllo della Regione. È stata poi abrogata dalla l.r. 36/2008, art. 17.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali in Puglia

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali

La legge regionale Puglia n. 22 del 30 novembre 2000 disciplinava il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali, in attuazione della legge n. 59/1997 e dei principi della Carta europea dell’Autonomia locale. L’atto è stato successivamente abrogato dalla l.r. 36/2008, art. 17, quindi non è più applicabile.

Ambito e finalità del riordino

La legge stabiliva i criteri e il procedimento per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dagli enti locali nelle materie di competenza regionale e in quelle delegate o conferite secondo la legislazione statale di riordino. Il modello di fondo era quello del decentramento, con valorizzazione degli enti territoriali e funzionali.

Conferimento delle funzioni agli enti locali

La Regione doveva conferire agli enti locali le funzioni e i compiti amministrativi che non richiedevano un esercizio unitario a livello regionale. Il conferimento doveva avvenire nel rispetto dei termini della legislazione nazionale e secondo i principi fissati dalla legge n. 59/1997.

Ruolo della Regione

Alla Regione restavano le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo, coordinamento e controllo. Inoltre, essa poteva trattenere solo le funzioni e i compiti che richiedevano necessariamente un esercizio unitario su scala regionale. La legge prevedeva anche che la Regione determinasse l’applicazione delle politiche dell’Unione europea a livello regionale con il concorso degli enti locali.

Funzioni degli enti locali

Le leggi regionali dovevano individuare le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti a comuni, aree metropolitane, comunità montane e province, con le relative modalità di esercizio. Gli enti locali esercitavano tali funzioni per la cura degli interessi localizzati nei rispettivi territori; se i comuni non potevano gestirle direttamente in forma singola, associata o di cooperazione, l’esercizio poteva essere demandato a comunità montane o province secondo la normativa regionale di settore.

Esercizio associato delle funzioni

La legge prevedeva un meccanismo specifico per favorire l’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, il Consiglio regionale doveva individuare con legge i livelli ottimali di esercizio, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, determinando anche i livelli demografici e gli ambiti territoriali congrui.

I comuni interessati, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legislazione di settore, dovevano poi individuare soggetti, forme e metodologie per l’esercizio associato, secondo le direttive regionali, e comunicarlo alla Giunta regionale. In caso di inadempienza, interveniva la Giunta sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Incentivi alla gestione associata

La Regione era tenuta a incentivare, con appositi provvedimenti legislativi, la gestione associata delle funzioni da parte degli enti locali.

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