L.R. Puglia 19/2000
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche.(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia 30 novembre 2000, n. 19 ripartisce tra Regione e Province le funzioni amministrative in materia di energia, risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche, in attuazione della legislazione statale di decentramento. Prevede anche criteri di finanziamento per le attività energetiche e il coordinamento regionale sugli impianti termici. Entrata in vigore il giorno della pubblicazione.
Conferimento di funzioni amministrative in materia di energia, miniere e risorse geotermiche
Conferimento di funzioni amministrative in materia di energia, miniere e risorse geotermiche
La legge disciplina, per la Regione Puglia, la distribuzione delle competenze amministrative in materia di energia, risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche, nel quadro del decentramento previsto dalla legislazione statale. Definisce le funzioni spettanti alla Regione e quelle attribuite alle Province, oltre a stabilire alcuni compiti di coordinamento e finanziamento nel settore energetico.
Ambito e finalità
Il provvedimento individua le funzioni amministrative riservate alla competenza regionale e quelle attribuite o delegate agli enti locali in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche. La disciplina è adottata in attuazione della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Funzioni attribuite alla Regione in materia mineraria e geotermica
Alla Regione spettano le principali funzioni di pianificazione e indirizzo nel settore estrattivo e geotermico, tra cui:
- l’elaborazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), finalizzato a individuare le aree in cui l’attività estrattiva è prioritaria;
- la considerazione, nell’ambito del PRAE, delle zone soggette a vincoli urbanistici, paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali e archeologici, nelle quali l’attività estrattiva può essere subordinata a specifiche modalità di coltivazione;
- la concessione e l’erogazione degli ausili finanziari previsti da leggi statali;
- le concessioni previste dall’art. 45 del regio decreto n. 1443 del 1927;
- la determinazione delle tariffe nei limiti fissati dalla normativa statale richiamata;
- la determinazione dei canoni dovuti dai titolari di permessi e concessioni per la coltivazione di cave;
- i compiti di polizia mineraria su terraferma attribuiti dalla legislazione vigente agli ingegneri capo dei distretti minerari e ai prefetti;
- i compiti di polizia mineraria relativi alle risorse geotermiche sulla terraferma.
Tali funzioni sono esercitate dalla struttura regionale individuata dalla legge regionale n. 7 del 1980 e successive modificazioni.
Funzioni delle Province
Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative relative a:
- autorizzazioni, permessi di ricerca e concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma, secondo gli indirizzi programmatici della Regione;
- adempimenti informativi connessi a permessi e concessioni, che vengono assolti mediante comunicazione alla Regione, la quale trasmette poi i dati al Ministero dell’industria, commercio e artigianato.
Funzioni regionali in materia di energia e coordinamento degli enti locali
La legge delega alla Regione le funzioni amministrative in materia di energia, comprese quelle relative a:
- fonti rinnovabili;
- elettricità;
- energia nucleare;
- petrolio e gas, per quanto non riservato allo Stato o attribuito agli enti locali dalla normativa statale di riferimento.
La Regione svolge inoltre funzioni di coordinamento dei compiti affidati agli enti locali per l’attuazione della disciplina sugli impianti termici, nonché attività di assistenza per:
- informazione al pubblico;
- formazione degli operatori pubblici e privati nel settore dell’installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.
La Regione deve riferire annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione della disciplina sugli impianti termici nel proprio territorio.
Aspetti finanziari
Per sostenere le attività regionali in materia energetica e per le finalità della legge n. 10 del 1991, la Regione deve destinare con legge di bilancio almeno l’1% delle disponibilità annualmente conseguite ai sensi dell’art. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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