L.R. Puglia 20/2000
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti.(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Puglia, il riparto di funzioni tra Regione ed enti locali nelle opere pubbliche, con deleghe e compiti gestionali, programmatori e di vigilanza. Regola anche l’approvazione dei progetti, la conferenza di servizi e gli effetti urbanistici/espropriativi. Non emergono termini di efficacia limitati nel testo fornito.
Conferimento di funzioni amministrative regionali in materia di opere pubbliche, viabilità e trasporti
Conferimento di funzioni nelle opere pubbliche, viabilità e trasporti
La legge regionale pugliese definisce il riparto delle funzioni amministrative tra Regione ed enti locali nelle materie delle opere pubbliche, della viabilità e dei trasporti, in attuazione dei principi di autonomia regionale e del decentramento amministrativo. La disciplina, per il testo fornito, si concentra in particolare sulle opere pubbliche e sui relativi poteri di programmazione, approvazione, vigilanza e delega.
Finalità e ambito generale
Il provvedimento individua le funzioni di competenza della Regione e degli enti locali nelle materie disciplinate dal decreto legislativo n. 112 del 1998, con riferimento ai settori delle opere pubbliche, della viabilità e dei trasporti. Le altre materie previste dal medesimo decreto vengono rinviate a successivi interventi legislativi coordinati con questa legge.
Opere pubbliche: oggetto della disciplina
Le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche comprendono la programmazione, la progettazione, l’autorizzazione, l’esecuzione e la manutenzione dei lavori pubblici eseguiti nel territorio regionale, salvo quelli dichiarati di interesse nazionale da norme statali.
La legge qualifica come lavori pubblici “sussidiati”:
- i lavori eseguiti dagli enti pubblici;
- i lavori eseguiti da soggetti privati, esclusa l’edilizia residenziale pubblica, quando siano ammessi anche parzialmente a finanziamento regionale, qualunque ne sia la denominazione.
I lavori sussidiati eseguiti da privati possono essere realizzati solo previa approvazione di un progetto redatto e attuato secondo la normativa sulle opere pubbliche; la Regione approva gli elaborati acquisito il parere degli organi consultivi regionali.
Competenze della Regione in materia di opere pubbliche
La Regione esercita funzioni di regolamentazione, programmazione e vigilanza, nel rispetto delle competenze attribuite agli enti locali dalla normativa statale e dalla legge regionale.
Restano riservate alla Regione, tra le altre, le seguenti competenze:
- predisposizione della normativa di riferimento e dei provvedimenti amministrativi generali;
- organizzazione e gestione dell’osservatorio regionale dei lavori e delle opere pubbliche;
- formazione e aggiornamento degli elenchi prezzi;
- individuazione delle zone sismiche e aggiornamento dei relativi elenchi;
- formazione e aggiornamento del catasto delle opere pubbliche;
- valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva sui progetti di opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione, sui lavori sussidiati e sui progetti di province, comuni ed enti pubblici ausiliari.
La Regione mantiene inoltre la competenza diretta su progettazione, esecuzione e manutenzione di specifiche opere pubbliche regionali, in particolare:
- interventi attuativi dei programmi operativi dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento statale o dell’Unione europea;
- opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alla Regione;
- opere relative ai porti di interesse regionale;
- opere già appaltate con fondi della soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati ai sensi della legge n. 662 del 1996;
- interventi di ripristino di opere pubbliche di interesse regionale a seguito di eventi bellici o calamità naturali.
La Regione svolge anche attività di vigilanza e verifica sull’attuazione degli interventi programmati, sia quando li realizza direttamente sia quando sono affidati o delegati a province, comuni o altri soggetti pubblici, anche per monitorare il rispetto della spesa programmata. Se la spesa programmata viene superata senza motivi imprevedibili e giustificati, la responsabilità diretta ricade sul responsabile del procedimento designato dall’ente locale.
Dichiarazione di urgenza, espropriazione e occupazione
Per i lavori di propria competenza, la Regione esercita anche i poteri relativi:
- alla dichiarazione di urgenza e indifferibilità;
- all’espropriazione per pubblica utilità;
- all’occupazione temporanea delle aree;
- alle connesse attività procedimentali previste dalla legge n. 241 del 1990.
Prima dell’esercizio di tali poteri devono essere sentite, se interessate, le province e i comuni competenti. La Regione è inoltre competente per l’eventuale retrocessione.
Delega a province, comuni e altri soggetti pubblici
Per la realizzazione o manutenzione delle opere regionali indicate tra quelle di competenza diretta, la Giunta regionale può delegare i relativi compiti a province, comuni o altri soggetti pubblici interessati, ma solo per singole opere e previo parere del Consiglio regionale dei lavori pubblici.
Funzioni delegate dallo Stato
La Regione esercita direttamente le funzioni delegate dallo Stato in materia di progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere rientranti nelle materie indicate dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 59 del 1997, con esclusioni specifiche per:
- grandi reti infrastrutturali già dichiarate di interesse nazionale;
- opere in materia di difesa;
- dogane;
- lavori relativi all’ordine e alla sicurezza pubblica;
- edilizia penitenziaria;
- manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad uffici dell’amministrazione statale espressamente mantenuti dallo Stato ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998.
Conferenza di servizi e approvazione dei progetti
Per le opere di competenza regionale, il dirigente regionale competente può convocare una conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle strutture regionali competenti e degli enti pubblici interessati.
In esito alla conferenza, l’eventuale approvazione del progetto sostituisce tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali, provinciali e comunali. Resta comunque obbligatoria la valutazione di impatto ambientale secondo la procedura vigente.
L’approvazione del progetto, quando occorra, vale anche come variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Se la determinazione non è adottata all’unanimità dei presenti, regolarmente rappresentanti degli enti pubblici e degli organi statali interessati, la variante diventa efficace dal sedicesimo giorno successivo all’adozione.
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