Sentenza n. 175/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto -OMISSIS- del 16 ottobre 2025 del Ministero della Difesa - PREVIMIL - II Reparto 7ª Divisione, notificato con pec in data 17/10/2025, con il quale sono state riconosciute “non dipendenti da causa di servizio” le infermità "Linfoma di Hodgkin tipo classico stadio II A in follow-up" e "Gozzo tiroideo con nodulo TIR2 in attesa di soluzione chirurgica" sofferte dal ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha negato la dipendenza da causa di servizio di un linfoma di Hodgkin e di un gozzo tiroideo con nodulo, con conseguente diniego dell'equo indennizzo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, impiegato in missioni operative all'estero, tra cui Kosovo e Iraq, e in attività presso poligoni e campi di addestramento, ha dedotto l'illegittimità del decreto per violazione dei principi in materia di nesso causale, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà e violazione dell'art. 603 del d.lgs. 66/2010. Ha sostenuto che, per le patologie tumorali contratte da militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, opera una presunzione legale di nesso causale con inversione dell'onere probatorio, sicché spetta all'Amministrazione dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa, autonoma ed esclusiva. Ha inoltre dedotto l'insufficienza dei pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, che avrebbero omesso di considerare le concrete condizioni ambientali e operative delle missioni, l'esposizione presso il Poligono di Teulada, la manipolazione di armamenti contenenti sostanze radioattive o torio, le attività di recupero di feriti da ordigni esplosi e l'assenza di dispositivi di protezione individuale. Sono state altresì formulate domande di accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell'ascrivibilità alle tabelle, del diritto al trattamento pensionistico privilegiato e all'equo indennizzo, nonché domande risarcitorie fondate sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto impugnato. Ha ritenuto che i pareri del Comitato di verifica, recepiti dal Ministero, fossero affetti da illogicità, irragionevolezza, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e insufficiente motivazione. Il primo parere si era limitato a negare genericamente la presenza di fattori di rischio e a ricondurre il gozzo a una carenza di iodio e il linfoma all'assenza di fattori specifici, senza confrontarsi con le concrete condizioni di servizio. Il secondo parere, pur richiamando report e studi scientifici relativi all'uranio impoverito e alle missioni nei Balcani e in Iraq, non aveva analizzato puntualmente i fattori di rischio effettivamente subiti dal militare, né aveva individuato fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva efficacia causale. Il giudice ha valorizzato anche gli esami sulla presenza di metalli nella massa tumorale e nel sangue, nonché il fatto che il militare fosse stato sottoposto a rigorosi accertamenti sanitari prima delle missioni e non risultassero condizioni predisponenti alternative. In applicazione dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025, il militare doveva provare il servizio tipizzato, le particolari condizioni ambientali od operative, il carattere tumorale della patologia e la sua riconducibilità al rischio professionale tipico; non era invece tenuto a dimostrare lo specifico nesso medico-legale, gravando sull'Amministrazione la prova di una genesi extra-lavorativa specifica. Tale prova non è stata fornita. L'annullamento non ha comportato l'accertamento definitivo della dipendenza da causa di servizio, del diritto all'equo indennizzo o al trattamento pensionistico privilegiato, né il riconoscimento del risarcimento, poiché la discrezionalità amministrativa non era esaurita: il Ministero, e in concreto il Comitato di verifica, dovrà riesaminare la pratica conformandosi ai principi della sentenza, eventualmente svolgendo nuovi accertamenti clinici nel contraddittorio con l'interessato. Le spese sono state integralmente compensate per l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, definitivamente composti dalle successive pronunce dell'Adunanza Plenaria.
Norme richiamate
art. 603 d.lgs. 66/2010
nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia
La disposizione tipizza il rischio professionale militare e determina una ripartizione dell'onere probatorio per cui il militare deve dimostrare il servizio, le condizioni ambientali od operative e la patologia tumorale, mentre l'Amministrazione deve provare una specifica genesi extra-lavorativa, autonoma ed esclusiva.
art. 2087 c.c.
in linea con il sistema di riparto ricavato dall’art. 2087 del codice civile
È richiamato quale fondamento del sistema di riparto dell'onere probatorio in materia di rischio professionale e tutela dell'integrità psicofisica del militare.
artt. 1218, 2103 e 2087 c.c.
Richiamati dal ricorrente a fondamento delle domande di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Amministrazione; tali domande non sono state accolte perché il riesame amministrativo non era ancora esaurito.
art. 32 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela dell'integrità psicofisica e delle domande risarcitorie, non definite favorevolmente dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.
Massime di principio
- Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari impiegati in missioni nazionali o internazionali, presso poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento, il militare deve dimostrare il servizio tipizzato, le particolari condizioni ambientali od operative che abbiano aumentato il rischio, il carattere tumorale della patologia e la sua espressività rispetto a quel rischio; non deve invece dimostrare lo specifico nesso medico-legale tra esposizione e malattia.
- In presenza del rischio professionale tipizzato dall'art. 603 del d.lgs. 66/2010, l'Amministrazione può superare la presunzione di rilevanza causale del servizio soltanto dimostrando una specifica genesi extra-lavorativa della patologia, dotata di autonoma ed esclusiva efficacia eziologica; non sono sufficienti formule generiche, l'assenza di una legge scientifica universale o il mero richiamo astratto a studi epidemiologici.
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, quale espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile quando presenti illogicità, irragionevolezza o erroneità manifeste, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria o motivazione, mancata considerazione di circostanze di fatto rilevanti o omessa analisi della correlazione tra le concrete condizioni di servizio e la patologia.
- Nel procedimento di riconoscimento della causa di servizio devono essere esaminate in modo specifico le condizioni ambientali, organizzative e operative delle missioni e delle attività addestrative, le eventuali esposizioni a sostanze contaminanti e l'adozione di misure protettive; l'esclusione del nesso non può fondarsi su motivazioni apodittiche o sulla sola negazione dell'esistenza di fattori di rischio.
- L'annullamento del diniego per vizi del parere del Comitato non comporta automaticamente l'accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo o del trattamento pensionistico privilegiato quando residui discrezionalità amministrativa: in tal caso l'Amministrazione deve riesaminare la pratica conformandosi ai principi conformativi della sentenza.
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