Cassazione Civile, Ordinanza n. 30727/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società contro il decreto ottenuto dalla controparte poi fallita. Dopo la dichiarazione di fallimento della società creditrice, il tribunale ha ritenuto tardiva la riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c., depositata dall’opponente il 12 marzo 2013, e ha dichiarato estinto il giudizio di opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. La società opponente ha appellato deducendo: 1) che il termine trimestrale di riassunzione era stato erroneamente individuato dalla corte territoriale, perché la decorrenza non poteva farsi risalire al semplice deposito della sentenza di fallimento; 2) che il deposito della sentenza fallimentare con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. non integrava conoscenza legale dell’evento interruttivo; 3) che la corte d’appello aveva errato nel dichiarare l’appello inammissibile per asserita deduzione di soli vizi di rito, poiché l’atto conteneva anche richieste di merito e la contestazione della declaratoria di estinzione. La Corte d’appello ha rigettato l’appello ritenendo tardiva la riassunzione e inammissibile l’impugnazione sul versante di merito. In cassazione la ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 43, comma 3, l.fall., 300, 305, 170 e 342 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, affermando che, in caso di fallimento di una parte, l’interruzione del processo è automatica ma il termine per la riassunzione decorre solo dalla conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di interruzione, non dalla mera conoscenza dell’evento fallimentare. Nel caso concreto, poiché nessuna ordinanza di interruzione era mai stata pronunciata dal giudice, il termine non era iniziato a decorrere e la riassunzione doveva considerarsi tempestiva; ne consegue che era erronea la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione. La Corte ha inoltre accolto il terzo motivo, rilevando che l’appello non era limitato a vizi di rito, ma conteneva anche una compiuta riproposizione delle domande di merito non esaminate dal tribunale, che le aveva ritenute assorbite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, l.fall.
L’apertura del fallimento determina l’automatica interruzione del processo relativo a rapporti patrimoniali; tuttavia il termine per riassunzione o prosecuzione non decorre dalla sola conoscenza dell’evento fallimentare, ma dalla conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di interruzione.
art. 300 c.p.c.
Richiamato in combinazione con la disciplina fallimentare e dell’interruzione del processo, per individuare il regime dell’evento interruttivo.
art. 305 c.p.c.
Il termine di riassunzione serve a evitare l’estinzione del processo; senza decorrenza valida del dies a quo non può dichiararsi l’estinzione.
art. 170 c.p.c.
Invocato per escludere che il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento con memoria difensiva integri di per sé conoscenza legale opponibile alla controparte.
art. 342 c.p.c.
L’atto di appello non può essere dichiarato inammissibile se contiene anche la censura della decisione di rito e la rituale riproposizione delle questioni di merito non esaminate dal primo giudice.
art. 353 c.p.c.
Richiamato per delimitare i casi in cui i vizi di rito comportano la rimessione al primo giudice; fuori da tali ipotesi, l’appello deve investire anche il merito quando necessario.
art. 354 c.p.c.
Come l’art. 353 c.p.c., rileva ai fini della verifica se il vizio processuale dedotto imponga la rimessione al primo giudice.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
La produzione della sentenza di fallimento con tale memoria non vale, di per sé, come conoscenza legale dell’ordinanza di interruzione.
art. 176, comma 2, c.p.c.
Se l’interruzione è dichiarata in udienza, la conoscenza legale può dirsi già acquisita.
art. 653, comma 1, c.p.c.
La conferma del decreto ingiuntivo è conseguenza dell’errata declaratoria di estinzione, non di una decisione di merito sulle domande.
art. 633 c.p.c.
Richiamato nelle domande di merito dell’appellante per contestare la validità del decreto ingiuntivo.
art. 130 D.Lgs. 206/2005
Menato nelle domande di merito per affermare l’avvenuta offerta della garanzia legale.
art. 131 D.Lgs. 206/2005
Richiamato nelle domande di merito per sostenere la responsabilità della controparte per i costi sostenuti a tutela dei consumatori.
Massime di principio
- In caso di fallimento di una parte, l’interruzione del processo è automatica, ma il termine per la riassunzione decorre solo dalla conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di interruzione, non dalla mera conoscenza dell’evento fallimentare.
- La sola comunicazione alla controparte dell’avvenuta sentenza di fallimento, anche tramite atto difensivo o e-mail, non è sufficiente a far decorrere il termine per riassumere se il giudice non ha ancora pronunciato l’ordinanza di interruzione.
- Se nessuna dichiarazione di interruzione è stata emessa dal giudice, non può ritenersi iniziato il termine per la riassunzione e la declaratoria di estinzione del processo è erronea.
- L’appello avverso una decisione di rito non è inammissibile quando l’atto contenga anche la compiuta riproposizione delle questioni di merito rimaste assorbite nel primo grado; il giudice d’appello deve verificare prima l’errore processuale e poi esaminare il merito non deciso.
- La correttezza della qualificazione dell’atto di appello va valutata in base al suo contenuto complessivo, non a un mero formalismo lessicale o alla sola enfasi sui vizi processuali.
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