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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-437/20

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 10 gennaio 2022. — Procedimento penale a carico di ZI e TQ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Parma. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Giochi d’azzardo – Concessioni per l’attività di raccolta di scommesse – Proroga delle concessioni già assegnate – Regolarizzazione dei centri di trasmissione dati (CTD) che esercitano tale attività in assenza di concessione e di autorizzazione di polizia – Termine ristretto – Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-437/20

Giurisprudenza europea62020CO0437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile il rinvio del Tribunale di Parma relativo alla disciplina italiana sulle scommesse e alla regolarizzazione dei CTD. Il giudice nazionale non aveva precisato sufficientemente il quadro normativo nazionale e non aveva spiegato la rilevanza delle norme UE invocate, in particolare della direttiva 2014/24/UE. Inoltre, le questioni sollevate non apparivano decisive per il procedimento penale a carico di ZI e TQ, essendo i fatti anteriori alla procedura di regolarizzazione.

Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile per insufficienza di elementi di fatto e di diritto su una controversia penale relativa a raccolta di scommesse e proroga/regolarizzazione delle concessioni di gioco.

La questione giuridica

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se la direttiva 2014/24/UE e gli articoli 2 e 3 TUE, 10, 49, 56, 52 e 106 TFUE ostassero: alla proroga sine die delle concessioni già assegnate nel settore delle scommesse; a una normativa/circolare nazionale che impedisse l’accesso al mercato e imponesse termini molto ristretti per la regolarizzazione dei CTD; e alla regolarizzazione selettiva solo di una parte dei centri della Phoenix. La Corte ha però rilevato che le questioni erano formulate in modo insufficiente e non pertinenti rispetto ai fatti del procedimento principale, dichiarando il rinvio irricevibile.

Principio di diritto

Una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile quando il giudice del rinvio non fornisce gli elementi di fatto e di diritto indispensabili per una risposta utile, non indica con precisione le disposizioni nazionali applicabili né le norme UE effettivamente rilevanti, e quando manca il necessario nesso tra le questioni sollevate e la controversia principale; in tal caso la Corte può statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Articoli 2 e 3 TUE
  • Articolo 10 TFUE
  • Articoli 49, 52, 56 e 106 TFUE

Proroga delle concessioni di scommesse e regolarizzazione dei CTD: rinvio pregiudiziale manifestamente irricevibile

La Corte di giustizia, nona sezione, ha deciso con ordinanza il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Parma in una causa penale relativa all’esercizio non autorizzato di raccolta di scommesse tramite centri di trasmissione dati (CTD). Il tema sostanziale riguardava la compatibilità con il diritto dell’Unione della proroga delle concessioni nel settore del gioco e della procedura italiana di regolarizzazione degli operatori non autorizzati.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale ZI e TQ erano imputati per aver organizzato un’attività di raccolta e trasmissione di scommesse a favore di un allibratore estero, Phoenix International Ltd, con sede a Malta, senza la concessione amministrativa e la licenza di polizia richieste dalla normativa italiana. Il giudice del rinvio ha ricostruito una sequenza normativa interna in cui:

  • gli operatori senza concessione/licenza al 30 ottobre 2014 potevano regolarizzarsi entro il 31 gennaio 2015;
  • tale termine è stato prorogato al 31 gennaio 2016 dalla legge n. 208/2015;
  • l’ADM ha adottato le misure attuative solo il 15 gennaio 2016, lasciando alla Phoenix un termine di fatto molto breve per regolarizzare 900 CTD;
  • la Phoenix ha potuto regolarizzare solo una parte dei CTD, mentre per gli altri non è stata completata la procedura;
  • inoltre, la legge n. 208/2015 prevedeva una nuova gara, poi non avviata, e l’ADM ha prorogato sine die le concessioni esistenti con circolare del 9 giugno 2016.

Questioni pregiudiziali sollevate

Il Tribunale di Parma ha sottoposto cinque questioni, incentrate in sostanza su:

  • la compatibilità con la direttiva 2014/24/UE della proroga delle concessioni già assegnate nel settore giochi e scommesse;
  • la compatibilità con gli articoli 49, 56 e 106 TFUE di una proroga sine die che, secondo il giudice del rinvio, avrebbe chiuso il mercato nazionale;
  • la compatibilità con gli articoli 49, 52 e 106 TFUE del termine di 16 giorni per adempiere agli oneri amministrativi e finanziari della regolarizzazione;
  • la compatibilità con gli articoli 49, 56 e 106 TFUE della modifica amministrativa che consentiva alle concessioni esistenti di continuare ad operare senza un termine certo di cessazione, ostacolando l’ingresso di nuovi operatori;
  • la compatibilità con gli articoli 2 e 3 TUE e 10 TFUE della regolarizzazione di soli tre CTD su 850 dopo il 31 gennaio 2016.

Normativa rilevante richiamata dalla Corte

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che consente di dichiarare manifestamente irricevibile una domanda priva dei requisiti essenziali;
  • l’articolo 94 del regolamento di procedura, che impone al giudice nazionale di indicare con precisione fatti, norme nazionali e ragioni del rinvio;
  • la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
  • gli articoli 2 e 3 TUE, 10, 49, 52, 56 e 106 TFUE.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte ricorda la funzione cooperativa del rinvio pregiudiziale: spetta al giudice nazionale fornire gli elementi necessari affinché la risposta sia utile e pertinente. In particolare, la domanda deve contenere l’esposizione dei fatti rilevanti, il contenuto preciso delle norme nazionali applicabili e l’indicazione delle disposizioni UE di cui si chiede l’interpretazione, oltre al nesso tra tali disposizioni e la controversia principale.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che:

  • per la prima, seconda e quarta questione il giudice del rinvio non ha indicato in modo preciso le disposizioni nazionali applicabili né il contenuto delle stesse;
  • non sono state individuate con precisione le disposizioni della direttiva 2014/24/UE di cui si chiedeva l’interpretazione;
  • il giudice nazionale non ha spiegato perché una direttiva sugli appalti pubblici sarebbe applicabile a fatti che, per come descritti, non sembrano rientrarvi;
  • quanto alla terza e alla quinta questione, i fatti del procedimento penale risultavano anteriori all’avvio effettivo della procedura di regolarizzazione, sicché mancava un elemento che rendesse plausibile l’incidenza di una successiva regolarizzazione sugli addebiti penali contestati;
  • in generale, non emergeva un collegamento sufficientemente chiaro tra le norme invocate e la decisione da adottare nel processo principale.

Decisione e dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Le spese del procedimento restano rimesse al giudice nazionale per quanto riguarda le parti del procedimento principale; le spese sostenute da altri soggetti per osservazioni alla Corte non sono rimborsabili.

Principio pratico per il professionista

La pronuncia ribadisce che il rinvio pregiudiziale non può essere usato per sottoporre alla Corte questioni generiche o ipotetiche: il giudice nazionale deve costruire un quadro fattuale e normativo preciso, indicare le norme UE realmente pertinenti e dimostrare la rilevanza delle questioni per la controversia. In mancanza, la Corte può chiudere il procedimento con un’ordinanza di irricevibilità manifesta.

Come è indicizzato

Materiegiochi d'azzardo e scommesseconcessioni amministrativelibertà di stabilimentonon discriminazione e concorrenzarinvio pregiudiziale e ricevibilità

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