Corte di giustizia, Sentenza C-724/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2022. — Paget Approbois SAS contro Depeyre entreprises SARL e Alpha Insurance A/S. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Attività di assicurazione e di riassicurazione – Direttiva 2009/138/CE – Liquidazione delle imprese di assicurazione – Articolo 292 – Effetti delle procedure di liquidazione sui procedimenti pendenti – Deroga all’applicazione della lex concursus – Lex processus. — Causa C-724/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 292 della direttiva Solvibilità II in senso ampio, includendovi la domanda dell’assicurato di pagamento dell’indennizzo contro l’assicuratore posto in liquidazione in un altro Stato membro. Ribadisce che la deroga alla lex concursus riguarda i procedimenti pendenti di merito e che la legge del foro del procedimento pendente disciplina tutti gli effetti della liquidazione su quel giudizio. La decisione chiarisce il coordinamento tra tutela del credito assicurativo e procedura concorsuale transfrontaliera.
Interpretazione dell’articolo 292 della direttiva 2009/138: applicabilità della deroga alla lex concursus ai procedimenti pendenti di indennizzo assicurativo e portata della legge del foro del procedimento pendente.
La questione giuridica
Se un giudizio pendente promosso da un assicurato per ottenere l’indennizzo dovuto dall’assicuratore rientri nella nozione di "procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata" ai sensi dell’articolo 292 della direttiva 2009/138; e, in caso affermativo, se la legge dello Stato membro del procedimento pendente disciplini tutti gli effetti della liquidazione su tale giudizio, inclusi interruzione, riassunzione subordinata all’insinuazione del credito e limitazione della domanda alla sola verifica del credito.
Principio di diritto
L’articolo 292 della direttiva 2009/138 si applica anche a un’azione di indennizzo proposta da un assicurato contro un’impresa di assicurazione posta in liquidazione in un altro Stato membro, poiché tale azione riguarda un bene o un diritto rientrante nel patrimonio della massa liquidatoria. In tale ipotesi, gli effetti della liquidazione sul procedimento pendente sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il giudizio è pendente; tale legge può prevedere l’interruzione del processo, la sua riassunzione subordinata all’insinuazione del credito e la limitazione dell’oggetto alla verifica e quantificazione del credito, purché non incida sui poteri riservati alla lex concursus dello Stato d’origine.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/138/CE
- Articolo 268 direttiva 2009/138/CE
- Articolo 273 direttiva 2009/138/CE
- Articolo 274 direttiva 2009/138/CE
- Articolo 280 direttiva 2009/138/CE
- Articolo 282 direttiva 2009/138/CE
- Articolo 292 direttiva 2009/138/CE
- Regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 4 regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 15 regolamento (CE) n. 1346/2000
- Direttiva 2001/24/CE
- Articolo 32 direttiva 2001/24/CE
Interpretazione dell’articolo 292 della direttiva 2009/138 nel contesto di una liquidazione assicurativa transfrontaliera
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in una controversia tra un’assicurata, Paget Approbois SAS, il broker Depeyre entreprises SARL e l’assicuratore Alpha Insurance A/S, posto in liquidazione in Danimarca. Il nodo interpretativo concerne la deroga alla legge dello Stato membro d’origine prevista dall’articolo 292 della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), per gli effetti della liquidazione sui procedimenti pendenti.
Fatti e procedimento principale
Paget aveva stipulato tramite Depeyre una polizza "multirischio industriale" indicata come emessa da Alpha Insurance. Dopo un sinistro da grandinata, Paget aveva richiesto il risarcimento dei danni materiali. Nel corso del giudizio dinanzi ai giudici francesi, Alpha Insurance informava che il Sø- og Handelsretten i København aveva aperto nei suoi confronti una procedura concorsuale con effetto dall’8 maggio 2018. La cour d’appel de Besançon aveva tuttavia condannato Alpha Insurance al pagamento dell’indennizzo, ritenendo non dimostrato che la procedura danese producesse in Francia gli stessi effetti di una liquidazione francese.
Questioni pregiudiziali
La Cour de cassation chiedeva:
- se l’azione di un assicurato per ottenere l’indennizzo dovuto dall’assicuratore rientri nella nozione di "procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata" ex articolo 292;
- in caso positivo, se la legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente disciplini tutti gli effetti della procedura di liquidazione su tale giudizio, compresi interruzione, riassunzione e limitazione dell’oggetto del processo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2009/138, considerando 3, 117, 123-125 e 130;
- gli articoli 268, 273, 274, 280, 282 e 292 della direttiva;
- per analogia, il regolamento (CE) n. 1346/2000, articoli 4 e 15;
- la direttiva 2001/24/CE, articolo 32.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che la direttiva 2009/138 si fonda sui principi di unità, universalità e riconoscimento reciproco delle procedure di liquidazione. In via generale, la legge applicabile è quella dello Stato membro d’origine, ma l’articolo 292 introduce una deroga per i procedimenti pendenti.
La Corte individua tre condizioni cumulative per l’applicazione dell’articolo 292:
- deve trattarsi di una procedura di liquidazione ai sensi della direttiva;
- deve esistere un procedimento pendente;
- il procedimento deve riguardare un bene o un diritto del quale l’impresa è spossessata.
Nel definire quest’ultima espressione, la Corte adotta un’interpretazione ampia e sistematica: essa non si limita a un bene singolo, ma riguarda gli elementi patrimoniali oggetto della massa liquidatoria, alla luce del contesto normativo e del considerando 124, che impone di considerare tutte le attività e passività dell’impresa. La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza sulla nozione analoga contenuta nella direttiva 2001/24 e nel regolamento n. 1346/2000, secondo cui rientrano nella deroga solo i procedimenti di merito, non le esecuzioni forzate.
Di conseguenza, una domanda di indennizzo assicurativo proposta da un assicurato contro un’impresa posta in liquidazione in un altro Stato membro rientra nell’ambito dell’articolo 292.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte afferma che l’articolo 292 attribuisce alla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente la disciplina di tutti gli effetti della liquidazione su quel giudizio, non solo di quelli processuali ma anche, se del caso, di quelli sostanziali connessi al procedimento.
La Corte considera compatibili con tale disciplina nazionale, in via di principio:
- la regola che l’apertura della liquidazione comporti l’interruzione del procedimento;
- la regola che la riassunzione sia subordinata all’insinuazione del credito e alla chiamata degli organi della procedura;
- la regola che, una volta riassunto, il processo possa avere ad oggetto solo l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito.
Tali norme rientrano nella lex processus del foro del procedimento pendente e non sembrano incidere sui poteri riservati alla legge dello Stato d’origine dall’articolo 274, paragrafo 2, della direttiva, in particolare per quanto riguarda l’insinuazione, la verifica e l’ammissione dei crediti e la ripartizione dell’attivo.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che:
- la nozione di procedimento pendente di cui all’articolo 292 include l’azione di indennizzo dell’assicurato contro l’assicuratore in liquidazione in un altro Stato membro;
- la legge dello Stato membro del procedimento pendente disciplina tutti gli effetti della liquidazione su quel giudizio, nei limiti in cui non invada la competenza della lex concursus dello Stato d’origine.
Implicazioni pratiche
La decisione conferma che, nelle controversie assicurative transfrontaliere, la domanda giudiziale del creditore-assicurato non viene automaticamente assorbita dalla procedura di liquidazione straniera secondo la sola legge dello Stato d’origine. Rimane invece centrale la disciplina processuale dello Stato del giudizio pendente, con importanti conseguenze su interruzione del processo, riassunzione e delimitazione dell’oggetto della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 13 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-177/19
- Sentenza · 13 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-282/19
- Sentenza · 13 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-377/19
- Sentenza · 13 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-881/19
- Sentenza · 13 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-55/20
- Sentenza · 13 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-110/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →