Corte di giustizia, Sentenza C-683/20
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 gennaio 2022. — Commissione europea contro Repubblica slovacca. — Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2002/49/CE – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Assi stradali principali e assi ferroviari principali – Articolo 8, paragrafo 2 – Piani d’azione – Articolo 10, paragrafo 2 – Allegato VI – Sintesi dei piani d’azione – Omessa comunicazione alla Commissione nei termini previsti. — Causa C-683/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per inadempimento della Commissione contro la Repubblica slovacca in materia di rumore ambientale. Ha ritenuto irrilevanti i documenti trasmessi nel 2020, perché successivi alla scadenza del termine fissato nel parere motivato. Di conseguenza, ha constatato la violazione degli obblighi di elaborare i piani d’azione e di trasmetterne le sintesi alla Commissione.
Inadempimento della Repubblica slovacca per mancata elaborazione e mancata comunicazione alla Commissione delle sintesi dei piani d’azione contro il rumore per assi stradali e ferroviari principali
La questione giuridica
Se la Repubblica slovacca sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 8, paragrafo 2, e dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE, in combinato disposto con l’allegato VI, per non aver elaborato in tempo utile i piani d’azione relativi ad alcuni assi stradali e ferroviari principali e per non averne trasmesso alla Commissione le sintesi entro i termini previsti; e, in via subordinata, se atti adottati nel 2020 possano sanare l’inadempimento valutato alla scadenza del termine del parere motivato.
Principio di diritto
In un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, la Corte valuta l’adempimento dello Stato membro alla scadenza del termine fissato nel parere motivato; pertanto, atti o documenti adottati successivamente non possono escludere l’inadempimento già consumato. Poiché la Repubblica slovacca, a tale data, non aveva elaborato i piani d’azione per gli assi stradali e ferroviari principali indicati né aveva comunicato alla Commissione le sintesi di tali piani, la Corte ha dichiarato la violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE, in combinato disposto con l’allegato VI.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Direttiva 2002/49/CE
- Articolo 3 della direttiva 2002/49/CE
- Articolo 8, paragrafi 2, 5 e 7, della direttiva 2002/49/CE
- Articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE
- Allegato V della direttiva 2002/49/CE
- Allegato VI della direttiva 2002/49/CE
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Inadempimento della Repubblica slovacca per mancata elaborazione e mancata comunicazione delle sintesi dei piani d’azione contro il rumore
La Corte è stata investita di un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica slovacca. La controversia riguarda l’attuazione della direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale, in particolare gli obblighi relativi ai piani d’azione per assi stradali e ferroviari principali e alla trasmissione alla Commissione delle relative sintesi.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione contestava alla Repubblica slovacca di non aver elaborato piani d’azione per numerosi assi stradali e ferroviari principali e di non averne comunicato le sintesi entro i termini previsti dalla direttiva. Dopo una fase EU Pilot, una lettera di diffida del 29 aprile 2016 e un parere motivato del 15 giugno 2017, la Commissione ha adito la Corte ritenendo persistente l’inadempimento alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, vale a dire il 15 agosto 2017.
La Repubblica slovacca ha sostenuto di aver poi adempiuto, almeno in parte, trasmettendo nel 2020 due documenti intitolati rispettivamente:
- "Piano d’azione in materia di protezione contro il rumore proveniente da taluni assi ferroviari principali gestiti dalla società nazionale slovacca delle ferrovie (ŽSR) in funzione nel 2011 – Sintesi";
- "Piano d’azione in materia di protezione contro il rumore proveniente da taluni assi stradali principali gestiti dall’amministrazione delle strade slovacca (SSC) sulla base della situazione nel 2011 – Sintesi".
Normativa rilevante
La direttiva 2002/49/CE definisce, all’articolo 3, tra l’altro:
- l’"asse stradale principale" come strada regionale, nazionale o internazionale con oltre tre milioni di veicoli l’anno;
- l’"asse ferroviario principale" come ferrovia con oltre 30.000 treni l’anno;
- i "piani d’azione" come i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti.
L’articolo 8, paragrafo 2, impone agli Stati membri di assicurare che entro il 18 luglio 2013 le autorità competenti predispongano i piani d’azione per agglomerati, assi stradali principali e assi ferroviari principali.
L’articolo 8, paragrafo 5, prevede che i piani siano riesaminati e rielaborati almeno ogni cinque anni. L’articolo 8, paragrafo 7, disciplina la consultazione del pubblico sulle proposte di piani d’azione.
L’articolo 10, paragrafo 2, dispone che i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche e le sintesi dei piani d’azione di cui all’allegato VI siano trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalle date di cui agli articoli 7 e 8.
L’allegato VI stabilisce il contenuto delle informazioni da trasmettere, includendo per assi stradali e ferroviari principali una sintesi del piano d’azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all’allegato V e non superi le 10 cartelle.
Argomenti delle parti
La Commissione ha sostenuto che, alla data di scadenza del termine del parere motivato, la Repubblica slovacca non aveva ancora elaborato piani d’azione per 445 assi stradali principali e 16 assi ferroviari principali fuori dagli agglomerati, né aveva trasmesso le relative sintesi. I documenti prodotti nel 2020 sarebbero stati irrilevanti perché tardivi e riferiti a consultazioni pubbliche avvenute nel 2020, dunque non idonei a dimostrare il rispetto degli obblighi entro il termine rilevante.
La Repubblica slovacca ha riconosciuto il ritardo, ma ha sostenuto che l’oggetto del ricorso fosse venuto meno per effetto dei documenti trasmessi nel 2020. Ha inoltre affermato che, comunque, il ricorso non poteva imputarle la mancata osservanza di obblighi diversi da quelli espressamente dedotti dalla Commissione.
Ragionamento della Corte
La Corte ha richiamato il principio costante secondo cui l’esistenza di un inadempimento va valutata in funzione della situazione dello Stato membro alla scadenza del termine fissato nel parere motivato; gli sviluppi successivi non sono rilevanti. Poiché la Repubblica slovacca non contestava che, al 15 agosto 2017, non aveva ancora elaborato i piani d’azione né trasmesso le sintesi, la Corte ha ritenuto irrilevanti i documenti inviati nel 2020.
La Corte ha anche chiarito che la Commissione non stava contestando un inadempimento distinto relativo agli articoli 8, paragrafi 5 e 7, ma richiamava tali disposizioni soltanto per dimostrare la tardività e la natura recente dei documenti prodotti. Infine, ha ribadito che uno Stato membro non può giustificare il proprio inadempimento invocando il fatto che altri Stati membri abbiano a loro volta tardato ad adempiere.
Decisione e dispositivo
La Corte ha dichiarato che la Repubblica slovacca:
- non avendo elaborato piani d’azione per gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali indicati nell’allegato alla sentenza;
- e non avendo comunicato alla Commissione le sintesi di tali piani;
è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 8, paragrafo 2, e dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE, in combinato disposto con l’allegato VI.
La Repubblica slovacca è stata inoltre condannata alle spese ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, nei ricorsi per inadempimento:
- il momento decisivo per valutare la violazione è la scadenza del termine del parere motivato;
- gli adempimenti successivi non eliminano l’inadempimento già maturato;
- gli obblighi di pianificazione e di comunicazione previsti dalla direttiva 2002/49/CE sono autonomi e devono essere rispettati nei termini previsti;
- il ritardo di altri Stati membri non costituisce giustificazione valida per lo Stato convenuto.
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