Corte di giustizia, Sentenza C-513/20
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022. — Autoridade Tributária e Aduaneira contro Termas Sulfurosas de Alcafache SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera b) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure mediche – Operazioni strettamente connesse – Cure termali – Somma percepita per la redazione di una scheda individuale, comprensiva di una scheda clinica. — Causa C-513/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso funzionale la nozione di operazioni "strettamente connesse" alle cure mediche ai fini dell’esenzione IVA. La semplice circostanza che il pagamento dell’iscrizione termale consenta l’accesso a cure esenti non basta, se il servizio accessorio non è indispensabile all’erogazione delle cure. Spetta al giudice nazionale verificare la natura concreta della scheda e il possesso, da parte dello stabilimento termale, dei requisiti soggettivi richiesti dalla direttiva.
Esenzione IVA per la redazione di una scheda individuale e clinica collegata a cure termali: quando un servizio accessorio è "strettamente connesso" alle cure mediche ex articolo 132, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE.
La questione giuridica
Se i pagamenti effettuati per l’apertura di una scheda individuale dell’utente, comprensiva di scheda clinica, che consente l’accesso all’acquisto di cure di "termalismo classico", rientrino nella nozione di "operazioni strettamente connesse" alle cure mediche ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA e siano quindi esenti da IVA.
Principio di diritto
Un servizio consistente nella redazione di una scheda individuale, comprensiva di scheda clinica, può essere qualificato come operazione strettamente connessa alle cure mediche ed essere quindi esente da IVA solo se, in concreto, la scheda contiene dati sullo stato di salute, sulle cure prescritte e programmate e sulle modalità di somministrazione, e tali dati sono indispensabili per erogare le cure e conseguire gli scopi terapeutici perseguiti. Inoltre, l’esenzione opera solo se le cure e le operazioni strettamente connesse sono fornite, alle condizioni sociali richieste, da un istituto riconosciuto rientrante nella categoria prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera b).
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 134 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, punto 2, del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado
Esenzione IVA per la scheda individuale e clinica nelle cure termali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) in materia di IVA e, in particolare, l’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE sulle esenzioni per l’ospedalizzazione, le cure mediche e le operazioni strettamente connesse. Il contenzioso oppone l’Autoridade Tributária e Aduaneira alla società Termas Sulfurosas de Alcafache SA, gestore di uno stabilimento termale.
Fatti e procedimento principale
Lo stabilimento termale di Alcafache non è inserito nel servizio sanitario nazionale portoghese e non ha capacità di ospedalizzazione. La società fattura agli utenti una voce denominata "iscrizione termale", collegata all’apertura di una scheda individuale e di una scheda clinica, che consente l’accesso ai trattamenti di "termalismo classico" prescritti dal medico dello stabilimento. L’amministrazione fiscale ha ritenuto che tali somme fossero soggette a IVA al 23% e ha emesso liquidazioni d’ufficio con interessi.
Il Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che la somma fosse esente in quanto funzionale all’accesso a cure termali esenti. L’amministrazione ha impugnato la decisione dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che l’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), va interpretata restrittivamente e che la voce in esame non integra un’operazione strettamente connessa alle cure mediche.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede se il corrispettivo per la redazione della scheda individuale, comprensiva della scheda clinica che dà diritto all’acquisto delle cure di "termalismo classico", possa rientrare nella nozione di operazioni strettamente connesse alle cure mediche, e quindi beneficiare dell’esenzione IVA.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 131 della direttiva IVA, sulle condizioni generali delle esenzioni;
- l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), sulle esenzioni per ospedalizzazione e cure mediche;
- l’articolo 134 della direttiva IVA, che esclude dall’esenzione le cessioni e prestazioni non indispensabili o destinate a procurare entrate supplementari in concorrenza con operatori commerciali;
- l’articolo 9, punto 2, del codice IVA portoghese, che recepisce l’esenzione per servizi medici e operazioni strettamente connesse.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che le esenzioni dell’articolo 132 sono di interpretazione restrittiva, ma che tale regola non può svuotarne la portata utile. Le cure mediche ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), sono quelle finalizzate a diagnosticare, curare e, per quanto possibile, guarire malattie o problemi di salute; possono esservi comprese anche prestazioni rese per tutelare, mantenere o ristabilire la salute.
Nel caso concreto, il giudice del rinvio considera già accertato che i trattamenti di "termalismo classico" hanno funzione terapeutica e costituiscono cure mediche. La questione è dunque se la scheda individuale con scheda clinica sia strettamente connessa a tali cure.
La Corte afferma che, per integrare tale nozione, la prestazione deve inserirsi logicamente nella fornitura delle cure e costituire una tappa indispensabile nel processo terapeutico. Occorre valutare lo scopo della prestazione e l’insieme degli elementi del caso concreto. Il fatto che vi sia uno sfasamento temporale tra la prestazione accessoria e le cure non è, di per sé, ostativo; tuttavia non basta che il servizio dia soltanto la possibilità di acquistare cure prescrivibili.
Secondo la Corte, la scheda può rientrare nell’esenzione solo se contiene effettivamente dati relativi:
- allo stato di salute dell’utente,
- alle cure prescritte e programmate,
- alle modalità di somministrazione,
cioè dati la cui consultazione è indispensabile per erogare le cure e raggiungere gli scopi terapeutici. In tal caso, la redazione della scheda può costituire una fase necessaria del processo terapeutico e quindi un’operazione strettamente connessa.
La Corte precisa inoltre che il giudice nazionale dovrà verificare anche il requisito soggettivo previsto dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera b): sebbene lo stabilimento non sia un ospedale, l’esenzione richiede che le cure e le operazioni strettamente connesse siano rese a condizioni sociali analoghe a quelle degli enti di diritto pubblico da un centro medico e diagnostico o da un altro istituto della stessa natura debitamente riconosciuto.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l’operazione consistente nella redazione della scheda individuale e clinica può beneficiare dell’esenzione IVA solo se, in concreto, la scheda contiene informazioni indispensabili per la prestazione delle cure mediche di "termalismo classico" e per il perseguimento degli obiettivi terapeutici. La verifica finale spetta al giudice nazionale, che deve anche accertare la sussistenza degli ulteriori requisiti soggettivi e organizzativi richiesti dalla direttiva.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore termale e sanitario, la pronuncia chiarisce che non ogni tassa di iscrizione o apertura pratica è automaticamente esente. È necessario dimostrare un nesso funzionale stretto e indispensabile con cure mediche effettive e programmate, oltre al rispetto dei requisiti di riconoscimento e delle condizioni sociali imposte dalla direttiva IVA.
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