Tribunale, Sentenza T-647/20
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 gennaio 2022. — Jean-Michel Verelst contro Consiglio dell'Unione europea. — Diritto delle istituzioni – Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Nomina di uno dei candidati designati dal Belgio – Norme applicabili alla nomina dei procuratori europei. — Causa T-647/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Jean‑Michel Verelst contro la nomina del procuratore europeo belga. Stabilisce che la graduatoria del comitato di selezione non è vincolante per il Consiglio, il quale può tenere conto di elementi forniti dallo Stato membro e scegliere un candidato diverso. La motivazione della decisione, integrata dalla lettera successiva del Consiglio, è stata ritenuta sufficiente, e non è stato provato alcun errore manifesto o discriminazione.
Nomina dei procuratori europei: il Consiglio può discostarsi dalla graduatoria non vincolante del comitato di selezione e fondare la scelta su informazioni fornite dallo Stato membro, senza violare le norme applicabili né l’obbligo di motivazione.
La questione giuridica
Nei ricorsi ex articolo 263 TFUE contro la decisione di nomina dei procuratori europei, il Tribunale è stato chiamato a stabilire se il Consiglio, scegliendo il candidato belga nominato, avesse violato l’articolo 16 del regolamento 2017/1939 e le regole di funzionamento del comitato di selezione, sostituendo alla graduatoria del comitato una comparazione dei meriti basata su elementi nazionali; se tale scelta integrasse discriminazione; se la motivazione fosse insufficiente; e se vi fosse violazione del principio di buona amministrazione, del dovere di diligenza o un errore manifesto di valutazione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, nella procedura di nomina dei procuratori europei, il parere del comitato di selezione è vincolante solo quanto all’idoneità dei candidati che non soddisfano le condizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939; invece la graduatoria di preferenza tra i candidati idonei non vincola il Consiglio, che può discostarsene e fondare la propria comparazione dei meriti anche su informazioni fornite dallo Stato membro interessato. Di conseguenza, la decisione di nominare il sig. van den Berge non viola né le norme procedurali né il principio di non discriminazione; la motivazione, pur non esposta integralmente nella decisione pubblicata, è risultata sufficientemente accessibile al ricorrente tramite la lettera del Consiglio del 7 ottobre 2020; inoltre il ricorrente non ha dimostrato alcun errore manifesto di valutazione o violazione del principio di buona amministrazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696
- Decisione di esecuzione (UE) 2020/1117
Nomina dei procuratori europei: decisione di esecuzione 2020/1117 e ricorso di annullamento
La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Jean‑Michel Verelst contro la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea. Il ricorrente contesta, per la parte relativa al Belgio, la nomina del sig. Yves van den Berge e il rigetto della propria candidatura.
Fatti e svolgimento della procedura di selezione
Il ricorrente era sostituto del procuratore del re a Bruxelles, specializzato in materia fiscale, e direttore dell’OCSC. In applicazione del regolamento (UE) 2017/1939, il Belgio designò tre candidati al posto di procuratore europeo; il comitato di selezione li sentì e, nel parere del 20 giugno 2020, ritenne che tutti soddisfacessero le condizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, collocando il ricorrente al primo posto e il sig. van den Berge al terzo. Il Consiglio, nella decisione impugnata, dichiarò di aver valutato i meriti dei candidati ma di non aver seguito l’ordine di preferenza del comitato per Belgio, Bulgaria e Portogallo, fondandosi su una diversa valutazione dei meriti nell’ambito dei propri organi preparatori. Con lettera del 7 ottobre 2020, il Consiglio comunicò al ricorrente ulteriori ragioni della scelta effettuata.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- il regolamento (UE) 2017/1939, soprattutto i considerando 40 e 41, l’articolo 9, l’articolo 12, l’articolo 14, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3;
- la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696, che contiene le regole di funzionamento del comitato di selezione;
- l’articolo 263 TFUE per il ricorso di annullamento;
- l’articolo 264 TFUE per la domanda subordinata di mantenimento degli effetti;
- l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta, per l’obbligo di motivazione e il diritto a una buona amministrazione.
Questioni giuridiche sollevate
Il ricorrente deduceva tre motivi principali:
- violazione delle norme sulla procedura di nomina dei procuratori europei e del divieto di discriminazione, perché il Consiglio avrebbe sostituito la valutazione del comitato di selezione con quella di organi nazionali belgi;
- violazione dell’obbligo di motivazione, poiché la decisione pubblicata non spiegava adeguatamente perché il Consiglio si fosse discostato dalla graduatoria del comitato;
- violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza, oltre a un errore manifesto di valutazione, per non avere il Consiglio comparato correttamente i meriti dei candidati.
Ragionamento del Tribunale sul primo motivo
Il Tribunale distingue due funzioni del comitato di selezione:
- verificare se ciascun candidato soddisfi le condizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939; in questo caso, se il candidato non è idoneo, il parere è vincolante e lo Stato membro deve presentare nuovi candidati;
- stilare una graduatoria di preferenza tra i candidati idonei, sulla base di qualifiche ed esperienza; tale graduatoria ha natura meramente consultiva e non vincola il Consiglio. Da ciò il Tribunale deduce che il Consiglio poteva, legittimamente, fondarsi anche sulle informazioni fornite dal Belgio, e non era obbligato a seguire la graduatoria del comitato. Poiché il regolamento e le regole di funzionamento non vietano di tener conto di elementi trasmessi dallo Stato membro, il primo motivo è respinto. Quanto alla discriminazione, il Tribunale osserva che il fatto che in alcuni casi il Consiglio segua la graduatoria del comitato e in altri se ne discosti non dimostra, di per sé, un trattamento differenziato illecito: le situazioni non sono identicamente trattate in modo diverso senza giustificazione, poiché il sistema normativo consente tale margine di scelta.
Ragionamento del Tribunale sul secondo motivo: motivazione
Il Tribunale qualifica la decisione di nomina come una serie di atti individuali che incidono anche sui candidati non prescelti. Di regola, la motivazione deve essere comunicata all’interessato al momento dell’adozione dell’atto lesivo. Tuttavia, il Tribunale rileva che la decisione pubblicata conteneva un motivo generale, al punto 13, e che il ricorrente aveva ricevuto, prima del ricorso, una lettera del Consiglio del 7 ottobre 2020 con una motivazione più dettagliata. Sebbene sarebbe stato preferibile che tale motivazione fosse contenuta direttamente nella decisione, il ricorrente ha potuto conoscere le ragioni della scelta e difendersi in giudizio. Il Tribunale precisa inoltre che la sufficienza della motivazione non coincide con la sua fondatezza nel merito: eventuali censure sulla correttezza della comparazione dei meriti appartengono al terzo motivo.
Ragionamento del Tribunale sul terzo motivo: buona amministrazione ed errore manifesto
Il Tribunale ricorda che, nella valutazione e comparazione dei meriti per posti di elevata responsabilità, l’istituzione dispone di un ampio margine di discrezionalità. Nel caso dei procuratori europei, il regolamento 2017/1939 attribuisce loro compiti strategici e di supervisione rilevanti all’interno della Procura europea, il che rafforza l’ampio potere valutativo del Consiglio. Esaminando gli argomenti del ricorrente, il Tribunale osserva che:
- la motivazione integrata dalla lettera del 7 ottobre 2020 mostra che il Consiglio ha ritenuto i meriti del candidato nominato superiori a quelli degli altri candidati;
- il Consiglio non era tenuto a seguire la graduatoria del comitato di selezione;
- il parere del Collège des procureurs généraux del Belgio conteneva effettivamente un giudizio positivo ma anche una riserva rilevante sulla comprensione da parte del ricorrente del ruolo della futura Procura europea;
- l’eventuale maggiore esperienza del ricorrente non basta, da sola, a dimostrare un errore manifesto di valutazione, dato l’ampio margine di discrezionalità del Consiglio. Il Tribunale esclude quindi sia la violazione del principio di buona amministrazione sia il dovere di diligenza, considerati gli stessi argomenti assorbiti dalle censure già respinte.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il ricorso è integralmente respinto. Il ricorrente è condannato alle spese del Consiglio; il Regno del Belgio, interveniente, sopporta le proprie spese. La domanda subordinata del Consiglio sul mantenimento degli effetti non viene accolta, in quanto il ricorso è respinto nel merito.
Principi affermati
La sentenza chiarisce che, nella nomina dei procuratori europei:
- la graduatoria del comitato di selezione non vincola il Consiglio;
- il Consiglio può tener conto di informazioni fornite dallo Stato membro interessato;
- il controllo del giudice sull’apprezzamento dei meriti resta limitato alla verifica dell’assenza di violazioni procedurali, di difetto di motivazione e di errore manifesto;
- la sola divergenza rispetto alla graduatoria del comitato non prova discriminazione né illegittimità della decisione.
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