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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-514/20

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022. — DS contro Koch Personaldienstleistungen GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31, paragrafo 2 – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 7 – Ferie annuali – Orario di lavoro – Ore di lavoro straordinario – Computo dell’orario di lavoro su base mensile – Mancato aumento per gli straordinari in caso di ferie. — Causa C-514/20

Giurisprudenza europea62020CJ0514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione un meccanismo contrattuale che neutralizza, nel calcolo degli straordinari, le ore di ferie annuali retribuite fruite nel mese di riferimento. La regola nazionale o collettiva non può creare un vantaggio economico sfavorevole tale da dissuadere il lavoratore dal prendere le ferie minime garantite. La soluzione è stata ancorata al diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite sancito dalla Carta e attuato dalla direttiva 2003/88.

Ferie annuali retribuite e premio per straordinari: è contrario al diritto UE un contratto collettivo che esclude le ore di ferie dal calcolo della soglia mensile per l’aumento degli straordinari quando ciò riduce la retribuzione del lavoratore e può dissuaderlo dal prendere ferie.

La questione giuridica

Se l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e l’articolo 7 della direttiva 2003/88 ostino a una clausola di contratto collettivo che, ai fini della verifica del superamento della soglia oraria mensile che dà diritto al premio per straordinari, considera solo le ore effettivamente prestate e non computa le ore di ferie annuali minime retribuite.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, osta a una disposizione di contratto collettivo che, per stabilire se sia stata raggiunta la soglia mensile che fa scattare il premio per straordinari, esclude dal computo le ore corrispondenti alle ferie annuali retribuite. Una tale disciplina può infatti ridurre la retribuzione nel mese in cui il lavoratore fruisce delle ferie e avere un effetto dissuasivo sull’esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2003/88/CE

Ferie annuali retribuite e premio per straordinari

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht in una controversia tra un lavoratore temporaneo e il datore di lavoro circa il computo delle ferie annuali retribuite nel calcolo della soglia mensile che fa scattare l’aumento per lavoro straordinario. Il nodo centrale è se una clausola collettiva che considera solo le ore effettivamente prestate, escludendo le ore di ferie, sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

Nel mese di agosto 2017 il lavoratore aveva svolto 121,75 ore nei primi 13 giorni e aveva poi fruito di ferie annuali retribuite nei restanti 10 giorni, corrispondenti a 84,7 ore. Egli sosteneva che, se quei giorni non fossero stati ferie ma lavoro, avrebbe superato la soglia mensile prevista dal contratto collettivo e avrebbe maturato il premio del 25% per 22,45 ore. Le sue domande erano state respinte in primo e secondo grado, sicché ha proposto ricorso per cassazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, che garantisce almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite;
  • l’articolo 1 della direttiva 2003/88/CE e i considerando 4 e 5, relativi alla tutela della sicurezza, igiene e salute dei lavoratori e alla necessità di periodi di riposo adeguati.

Sul piano nazionale, il contratto collettivo applicabile prevedeva un orario mensile normale e un premio del 25% per le ore prestate oltre una certa soglia mensile (nel caso di 23 giorni lavorativi, 184 ore).

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se il diritto dell’Unione osti a una disciplina collettiva che, per verificare il superamento della soglia per gli straordinari, prende in considerazione soltanto le ore effettivamente lavorate e non anche le ore corrispondenti alle ferie annuali minime retribuite.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, espressamente sancito anche dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta. Poiché la normativa nazionale o collettiva costituisce attuazione del diritto dell’Unione, essa deve essere interpretata alla luce della Carta.

La funzione delle ferie è duplice: consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione. Per questo motivo, sono incompatibili con tale diritto le misure che possano dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui anche uno svantaggio finanziario differito può avere un effetto dissuasivo.

Applicando tali principi, la Corte osserva che il meccanismo del contratto collettivo può ridurre la retribuzione del lavoratore nel mese in cui prende ferie, perché le ore di ferie non concorrono al superamento della soglia mensile necessaria per ottenere il premio per straordinari. In tal modo, il lavoratore che fruisce delle ferie nel mese in cui ha già svolto straordinari può vedersi negare il relativo aumento, pur avendo in ipotesi superato la soglia se avesse lavorato anche nei giorni di ferie.

La Corte distingue infine questa vicenda dalla giurisprudenza sulla retribuzione ordinaria dovuta durante le ferie annuali, in particolare dalla sentenza Hein: quella giurisprudenza riguarda il calcolo della normale retribuzione da corrispondere nel periodo di ferie, mentre qui si discute di una soglia mensile per il premio straordinari. Le condizioni elaborate in quel contesto non sono quindi decisive.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, osta a una disposizione di contratto collettivo che, per determinare se sia stata raggiunta la soglia di ore che dà diritto al premio per straordinari, non considera le ore corrispondenti alle ferie annuali retribuite come ore di lavoro prestate.

Implicazioni pratiche

Per la contrattazione collettiva e la gestione del personale, la pronuncia impone di evitare meccanismi di calcolo che penalizzino il lavoratore per il solo fatto di avere esercitato il diritto alle ferie minime. Se l’esclusione delle ferie dal computo riduce la retribuzione o può scoraggiare la fruizione del congedo, la disciplina è incompatibile con il diritto UE.

Come è indicizzato

Materieorario di lavoroferie annuali retribuiteretribuzione degli straordinaridiritto sociale dell'unione europeacontratti collettivi

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