Cassazione Penale, Sentenza n. 8380/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p., denunciando l'omessa valutazione da parte della Corte delle prove e dei fatti risultanti dagli atti processuali. In particolare: (I) mancato esame di risultanze investigative immediate (C.N.R. dei Carabinieri di Niscemi) che, secondo la difesa, confliggevano con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e collegavano l'omicidio di Vincenzo Vacirca ad altri fatti di sangue locali; (II) mancato esame di sentenze passate in giudicato prodotte per dimostrare l'inattendibilità estrinseca dei collaboratori Vara, Pernagallo e Pitrolo; (III) mancata considerazione di elementi che avrebbero messo in dubbio il ruolo del Vaccaro nella fase deliberativa ed esecutiva del delitto, nonché delle incongruenze e lacune nelle dichiarazioni dei collaboratori.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori (Vara e Giugno) nel loro nucleo essenziale, individuando convergenza sull'indicazione di Vaccaro quale esecutore materiale. I rilievi difensivi sono stati qualificati come valutazione atomistica degli elementi di prova, incapace di incidere sulla ricostruzione complessiva. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il rimedio ex art. 625-bis è riservato a veri errori percettivi nella lettura degli atti e non alla mera divergenza di valutazione probatoria; l'omissione di esame di un motivo non vale di per sé come errore di fatto se il motivo è implicitamente assorbito dalla motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio è stato considerato applicabile solo per errori percettivi nella lettura degli atti che hanno inciso sulla decisione; non è lo strumento per una nuova valutazione del merito o per criticare la valutazione complessiva delle prove
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente alla formulazione sintetica del motivo nel ricorso, ossia l'obbligo di enunciazione essenziale dei censure nei termini utili alla decisione
Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)
l'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso
Le Sezioni Unite limitano l'ambito dell'art. 625-bis ai casi di erronea percezione o svista nella lettura degli atti; inoltre l'omissione apparente di un punto non costituisce errore di fatto se la censura risulta implicitamente assorbita dalla motivazione
Massime di principio
- Il ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento molto circoscritto: va invocato solo per errori percettivi o svisti nella lettura degli atti che abbiano effettivamente condizionato la decisione, non per rivendicare una diversa valutazione delle prove.
- Le critiche generiche alla valutazione della prova che si limitino a proporre ricostruzioni alternative o a elencare discrepanze non sono sufficienti: bisogna indicare esattamente quale passaggio della motivazione sia stato percepito erroneamente e dimostrare il nesso causale con la decisione impugnata.
- L'omissione di una trattazione espressa di un motivo non produce automaticamente ammissibilità del rimedio se la questione è già implicitamente risolta o assorbita nella motivazione complessiva della sentenza.
- Le precedenti decisioni su altri processi che mostrano attendibilità o inattendibilità di testimoni collaboratori non determinano automaticamente l'inattendibilità in un diverso procedimento; i giudici devono valutare autonomamente le dichiarazioni nel concreto contesto processuale.
- In fase di impugnazione, è strategico concentrare il ricorso su passi motivazionali precisi e verificabili (citando pagine/estratti degli atti) piuttosto che su ampie contestazioni di fatto prive di puntuale riferimento agli atti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8263/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8265/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8266/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8267/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8268/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8269/2025 del 28/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →